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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOBELLI Parte_1 C.F._1
GIULIO, elettivamente domiciliato in Jesi, Viale della Vittoria n. 155 presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. LORIS BATTISTI e P.IVA_2
avv. FABRIZIO MONTANARI, elettivamente domiciliata in Fano, via G. Bovio n. 12, presso i difensori
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 316/2022, emesso dal Tribunale di Ancona il 17/03/2022, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento di € 41.156,97 in favore di e per essa, quale mandataria CP_1 CP_2 in forza di prestito chirografario di originari € 7.500,00 (per residuo debito alla data del
[...]
08/02/2022 di € 5.039,14) e in forza di c/c ordinario n. 8044 (per saldo debitore alla data del
08/02/2022 di € 36.117,83) inizialmente sorti presso la Banca delle Marche Spa e successivamente ceduto a nell'ambito di operazione di cessione di credito in blocco “giusta CP_1 pubblicazione sulla G. U. Parte II n. 52 del 4.05.2017”. pagina 1 di 8 A motivi di opposizione l'opponente eccepiva la carenza di titolarità della ragione creditoria azionata per mancata allegazione del titolo giuridico, convenzionale/legale, in virtù del quale il credito sarebbe stato ceduto, e di prova della collocazione “a sofferenza” e “segnalazione in Centrale dei rischi” ai quali era espressamente subordinata l'inclusione nel blocco dei crediti ceduti.
Contestava, inoltre, l'insufficienza della prova del credito asserendo che il regime probatorio privilegiato accordato alle banche dall'art. 50 TULB non sarebbe utilizzabile da società non bancarie quali e CP_1 CP_2
Quanto al rapporto di prestito chirografario del 02/04/2013, eccepiva la prescrizione quinquennale dalla messa in mora del 10/02/2016 e, sempre sul detto rapporto, la nullità della clausola di indicizzazione del tasso agganciato all'Euribor per la mancata indicazione del divisore base (360 o 365 giorni) sostenendo che sarebbe indeterminabile l'oggetto del contratto, con conseguente nullità dei tassi corrispettivi e di mora. Sosteneva, inoltre, che avrebbe illegittimamente preteso il pagamento CP_1
degli interessi a scadere e non solo delle rate scadute al momento della risoluzione del rapporto.
Con riferimento al debito da conto corrente n. 8044 l'opponente sosteneva che vi sarebbe confusione
(in senso atecnico) fra contratto di conto corrente e apertura di credito lamentando, altresì, che la Banca non avrebbe adeguato dal 01/10/2016 le disposizioni sul calcolo degli interessi in conto corrente come da novellato art.120 TULB.
In ragione delle suddette censure la parte attrice opponente concludeva per la revoca del provvedimento monitorio n. 316/2022.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale CP_1
la quale contestava in toto i motivi di opposizione e concludeva: in via principale nel CP_2 merito per il rigetto integrale dell'avversaria domanda e la conferma dell'opposto D.I. n. 316/2022 in ogni sua parte;
in via subordinata e salvo gravame, per la condanna di parte attrice opponente al pagamento in favore di delle somme determinate a suo credito. CP_1
L'opposta deduceva: che Banca delle Marche, a seguito della crisi finanziaria che l'aveva investita insieme ad altre banche, giusta provvedimenti della Banca d'Italia e all'esito di un articolato percorso normativo, aveva ceduto tutti i diritti, le attività e le passività costituenti la propria azienda bancaria alla
Nuova Banca delle Marche (detta ente ponte), che vi era succeduta dal 22/11/2015 in forza del D.lgs.
16/11/2015 n.180. Riferiva che Nuova Banca delle Marche, in data 07/04/2017, con contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti dell'art.58 T.U.L.B. e della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva poi ceduto pro soluto e in blocco a tutti i crediti per capitale, interessi (anche di CP_1
mora), spese accessori derivanti contratti di finanziamento, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica, censiti “a sofferenze” giusta pubblicazione sulla G.U.,
pagina 2 di 8 avviso che conteneva un preciso rimando – per l'identificazione dei crediti – alla lista comprensiva di tutti i codici identificativi dei crediti oggetto di cessione, depositata presso il notaio di Persona_1
Milano rep. n. 3465 racc. 2017, in cui sono ricompresi anche i rapporti che ci occupano (a pag.37, 18^ riga dal basso, il prestito con il n. 557587000; a pag.40, alla 22^ riga, il contratto di conto corrente col n.8044).
Sosteneva, inoltre, che anche il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, e contestava l'aggancio quinquennale dei termini di prescrizione in luogo di quelli ordinari, nonché l'ulteriore doglianza sulla disciplina in tema di anatocismo sui conti correnti applicabile dal 01/10/2016 posto che i rapporti che ci occupano erano chiusi nel febbraio del 2016.
Disposta la procedura di mediazione obbligazione con esito negativo ed istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 24/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con termine per il deposito della memoria ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo l'opponente ha contestato la legittimazione attiva di . CP_1
A tal riguardo deve considerarsi come costituisca orientamento consolidato quello secondo cui è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificatamente, l'inclusione del credito per cui agisce nell'operazione.
L'art. 58 T.U.B. al comma 2 prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
Il comma 4 recita: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Infine il comma 7 estende la portata della normativa prevedendo che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in proposito ha chiarito che:
-L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti
pagina 3 di 8 acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ. n. 20495/20);
-Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito (Cass.
Civ n. 26127/2024);
- In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lg n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.17944/23).
Dunque, in base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 TUB la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto.
In tal senso, significativo risulta il dictum della sentenza della Cassazione n. 17944/2023 che ha chiarito che “I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima".
Aggiunge la Suprema Corte che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non
e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con
pagina 4 di 8 qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria
pagina 5 di 8 e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, sulla base degli elementi integrativi forniti dall'opposta, tra cui l'atto del notaio (doc. 12) richiamato in Gazzetta Ufficiale (doc. 5) Per_1 contenente l'elenco dei rapporti ceduti indicati per codici alfa-numerici è possibile ritenere che la posizione debitoria dell'odierno opponente abbia formato oggetto del dedotto fenomeno cessorio.
Ed infatti, tali numeri identificativi compaiono sui contratti bancari intrattenuti.
Poi che la posizione del fosse censita “a sofferenza” e quindi dotata di uno dei requisiti Parte_1 previsti per l'operazione di cessione è desumibile dalla lettera di messa in mora del 10/02/2016 (doc.
7) oltre che dalla scheda di segnalazione “a sofferenze” del debitore ceduto (doc.11).
Giova, inoltre, rilevare che il contratto di cessione del credito non richiede una forma particolare e può essere provato anche mediante presunzioni laddove una pluralità di elementi, complessivamente valutati, facciano ritenere fondato l'assunto di chi si afferma titolare del credito (cfr. Cass. Civ.
10200/21).
Quanto al precedente passaggio da Banca Marche all'ente ponte Nuova Banca Marche, come rilevato dalla difesa dell'opposta, lo stesso è avvenuto ope legis e non nell'ambito di una vicenda negoziale.
Con riferimento alla eccepita violazione del secondo comma dell'art. 58 TUB l'iscrizione nel registro delle imprese non può ritenersi decisiva (v. Cass. Civ. 20/07/2022, n.22754: “E' escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio”).
L'attore opponente ha, inoltre, eccepito la mancanza di valore probatorio dell'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla ricorrente sulla scorta della ritenuta inapplicabilità della norma speciale alle società di intermediazione finanziaria.
pagina 6 di 8 L'eccezione è priva di pregio.
La società opposta ha invero soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente dimostrando l'esistenza e l'ammontare del credito azionato anche mediante la produzione dei titoli negoziali e degli estratti conto (il primo con saldo a credito del correntista) dal 31/12/2009.
Di converso l'opponente si è limitata a generiche enunciazioni di principi senza formulare contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nella documentazione versata in atti dalla creditrice, omettendo di allegare e provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Si richiama il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 30/10/2021 n. 13533 in forza del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo del diritto.
Si aggiunga per completezza espositiva:
-che la recente giurusprudenza ritiene applicabile l'art. 50 TUB anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 TUB (Cass. civ. 03/12/2019 n.31577: “Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica
l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti"
- che in ordine al contratto di prestito chirografario non è condivisibile l'aggancio quinquennale dei termini di prescrizione dalla messa in mora del 10/02/2016, trovando applicazione i terrmini di prescrizione ordinari: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c” (Cas.civile 10/02/2023 n.4232);
- che è documentalmente provato, siccome emergente dal documento di sintesi allegato al contratto di prestito, che il divisore base è indicato in 360 giorni.
L'opposizione deve dunque essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore compreso da € 26.001 a € 52.000 (in considerazione del valore della causa) e con riduzione al minimo della fase istruttoria, di contenuto documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 316/2022 emesso dal
Tribunale di Ancona il 17/03/2022.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
6.713,00 per compenso, oltre rimborso 15 % per spese generali, e i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ancona, 2 maggio 2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOBELLI Parte_1 C.F._1
GIULIO, elettivamente domiciliato in Jesi, Viale della Vittoria n. 155 presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. LORIS BATTISTI e P.IVA_2
avv. FABRIZIO MONTANARI, elettivamente domiciliata in Fano, via G. Bovio n. 12, presso i difensori
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 316/2022, emesso dal Tribunale di Ancona il 17/03/2022, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento di € 41.156,97 in favore di e per essa, quale mandataria CP_1 CP_2 in forza di prestito chirografario di originari € 7.500,00 (per residuo debito alla data del
[...]
08/02/2022 di € 5.039,14) e in forza di c/c ordinario n. 8044 (per saldo debitore alla data del
08/02/2022 di € 36.117,83) inizialmente sorti presso la Banca delle Marche Spa e successivamente ceduto a nell'ambito di operazione di cessione di credito in blocco “giusta CP_1 pubblicazione sulla G. U. Parte II n. 52 del 4.05.2017”. pagina 1 di 8 A motivi di opposizione l'opponente eccepiva la carenza di titolarità della ragione creditoria azionata per mancata allegazione del titolo giuridico, convenzionale/legale, in virtù del quale il credito sarebbe stato ceduto, e di prova della collocazione “a sofferenza” e “segnalazione in Centrale dei rischi” ai quali era espressamente subordinata l'inclusione nel blocco dei crediti ceduti.
Contestava, inoltre, l'insufficienza della prova del credito asserendo che il regime probatorio privilegiato accordato alle banche dall'art. 50 TULB non sarebbe utilizzabile da società non bancarie quali e CP_1 CP_2
Quanto al rapporto di prestito chirografario del 02/04/2013, eccepiva la prescrizione quinquennale dalla messa in mora del 10/02/2016 e, sempre sul detto rapporto, la nullità della clausola di indicizzazione del tasso agganciato all'Euribor per la mancata indicazione del divisore base (360 o 365 giorni) sostenendo che sarebbe indeterminabile l'oggetto del contratto, con conseguente nullità dei tassi corrispettivi e di mora. Sosteneva, inoltre, che avrebbe illegittimamente preteso il pagamento CP_1
degli interessi a scadere e non solo delle rate scadute al momento della risoluzione del rapporto.
Con riferimento al debito da conto corrente n. 8044 l'opponente sosteneva che vi sarebbe confusione
(in senso atecnico) fra contratto di conto corrente e apertura di credito lamentando, altresì, che la Banca non avrebbe adeguato dal 01/10/2016 le disposizioni sul calcolo degli interessi in conto corrente come da novellato art.120 TULB.
In ragione delle suddette censure la parte attrice opponente concludeva per la revoca del provvedimento monitorio n. 316/2022.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale CP_1
la quale contestava in toto i motivi di opposizione e concludeva: in via principale nel CP_2 merito per il rigetto integrale dell'avversaria domanda e la conferma dell'opposto D.I. n. 316/2022 in ogni sua parte;
in via subordinata e salvo gravame, per la condanna di parte attrice opponente al pagamento in favore di delle somme determinate a suo credito. CP_1
L'opposta deduceva: che Banca delle Marche, a seguito della crisi finanziaria che l'aveva investita insieme ad altre banche, giusta provvedimenti della Banca d'Italia e all'esito di un articolato percorso normativo, aveva ceduto tutti i diritti, le attività e le passività costituenti la propria azienda bancaria alla
Nuova Banca delle Marche (detta ente ponte), che vi era succeduta dal 22/11/2015 in forza del D.lgs.
16/11/2015 n.180. Riferiva che Nuova Banca delle Marche, in data 07/04/2017, con contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti dell'art.58 T.U.L.B. e della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva poi ceduto pro soluto e in blocco a tutti i crediti per capitale, interessi (anche di CP_1
mora), spese accessori derivanti contratti di finanziamento, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica, censiti “a sofferenze” giusta pubblicazione sulla G.U.,
pagina 2 di 8 avviso che conteneva un preciso rimando – per l'identificazione dei crediti – alla lista comprensiva di tutti i codici identificativi dei crediti oggetto di cessione, depositata presso il notaio di Persona_1
Milano rep. n. 3465 racc. 2017, in cui sono ricompresi anche i rapporti che ci occupano (a pag.37, 18^ riga dal basso, il prestito con il n. 557587000; a pag.40, alla 22^ riga, il contratto di conto corrente col n.8044).
Sosteneva, inoltre, che anche il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, e contestava l'aggancio quinquennale dei termini di prescrizione in luogo di quelli ordinari, nonché l'ulteriore doglianza sulla disciplina in tema di anatocismo sui conti correnti applicabile dal 01/10/2016 posto che i rapporti che ci occupano erano chiusi nel febbraio del 2016.
Disposta la procedura di mediazione obbligazione con esito negativo ed istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 24/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con termine per il deposito della memoria ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo l'opponente ha contestato la legittimazione attiva di . CP_1
A tal riguardo deve considerarsi come costituisca orientamento consolidato quello secondo cui è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificatamente, l'inclusione del credito per cui agisce nell'operazione.
L'art. 58 T.U.B. al comma 2 prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
Il comma 4 recita: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Infine il comma 7 estende la portata della normativa prevedendo che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in proposito ha chiarito che:
-L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti
pagina 3 di 8 acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ. n. 20495/20);
-Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito (Cass.
Civ n. 26127/2024);
- In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lg n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.17944/23).
Dunque, in base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 TUB la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto.
In tal senso, significativo risulta il dictum della sentenza della Cassazione n. 17944/2023 che ha chiarito che “I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima".
Aggiunge la Suprema Corte che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non
e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con
pagina 4 di 8 qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria
pagina 5 di 8 e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, sulla base degli elementi integrativi forniti dall'opposta, tra cui l'atto del notaio (doc. 12) richiamato in Gazzetta Ufficiale (doc. 5) Per_1 contenente l'elenco dei rapporti ceduti indicati per codici alfa-numerici è possibile ritenere che la posizione debitoria dell'odierno opponente abbia formato oggetto del dedotto fenomeno cessorio.
Ed infatti, tali numeri identificativi compaiono sui contratti bancari intrattenuti.
Poi che la posizione del fosse censita “a sofferenza” e quindi dotata di uno dei requisiti Parte_1 previsti per l'operazione di cessione è desumibile dalla lettera di messa in mora del 10/02/2016 (doc.
7) oltre che dalla scheda di segnalazione “a sofferenze” del debitore ceduto (doc.11).
Giova, inoltre, rilevare che il contratto di cessione del credito non richiede una forma particolare e può essere provato anche mediante presunzioni laddove una pluralità di elementi, complessivamente valutati, facciano ritenere fondato l'assunto di chi si afferma titolare del credito (cfr. Cass. Civ.
10200/21).
Quanto al precedente passaggio da Banca Marche all'ente ponte Nuova Banca Marche, come rilevato dalla difesa dell'opposta, lo stesso è avvenuto ope legis e non nell'ambito di una vicenda negoziale.
Con riferimento alla eccepita violazione del secondo comma dell'art. 58 TUB l'iscrizione nel registro delle imprese non può ritenersi decisiva (v. Cass. Civ. 20/07/2022, n.22754: “E' escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio”).
L'attore opponente ha, inoltre, eccepito la mancanza di valore probatorio dell'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla ricorrente sulla scorta della ritenuta inapplicabilità della norma speciale alle società di intermediazione finanziaria.
pagina 6 di 8 L'eccezione è priva di pregio.
La società opposta ha invero soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente dimostrando l'esistenza e l'ammontare del credito azionato anche mediante la produzione dei titoli negoziali e degli estratti conto (il primo con saldo a credito del correntista) dal 31/12/2009.
Di converso l'opponente si è limitata a generiche enunciazioni di principi senza formulare contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nella documentazione versata in atti dalla creditrice, omettendo di allegare e provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Si richiama il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 30/10/2021 n. 13533 in forza del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo del diritto.
Si aggiunga per completezza espositiva:
-che la recente giurusprudenza ritiene applicabile l'art. 50 TUB anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 TUB (Cass. civ. 03/12/2019 n.31577: “Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica
l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti"
- che in ordine al contratto di prestito chirografario non è condivisibile l'aggancio quinquennale dei termini di prescrizione dalla messa in mora del 10/02/2016, trovando applicazione i terrmini di prescrizione ordinari: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c” (Cas.civile 10/02/2023 n.4232);
- che è documentalmente provato, siccome emergente dal documento di sintesi allegato al contratto di prestito, che il divisore base è indicato in 360 giorni.
L'opposizione deve dunque essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore compreso da € 26.001 a € 52.000 (in considerazione del valore della causa) e con riduzione al minimo della fase istruttoria, di contenuto documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 316/2022 emesso dal
Tribunale di Ancona il 17/03/2022.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
6.713,00 per compenso, oltre rimborso 15 % per spese generali, e i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ancona, 2 maggio 2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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