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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1028/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 12/11/2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 12 novembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti chiede il rigetto della domanda con condanna degli opponenti alle spese del giudizio;
Rilevato che con ordinanza del 10/09/2024 è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per cui non possono concedersi i termini ex art. 190 cpc richiesti dagli opponenti;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 12 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1028 R.G. dell'anno 2023 vertente
TRA
, C. F. e , C. F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
rappresentati e difesi giusta mandato in atti dall'Avv. CodiceFiscale_2
IO FU presso lo studio del quale, sito in Avellino alla via Santoli n. 20, elettivamente domicilia
OPPONENTI
E
P. IVA in persona del Responsabile Servizio Controparte_1 P.IVA_1
di Gestione Crediti, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti Gennaro
FE e AN VE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Walter Mauriello sito in Avellino alla Via Iannacone n 7
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna. All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2023, con cui il Tribunale di
Avellino ha ingiunto loro di pagare euro 32.345,74, oltre interessi e spese del monitorio in virtù del mancato pagamento di alcuni ratei del contratto di prestito personale
062325763 sottoscritto in data 16.10.2019.
Gli istanti nel proprio atto introduttivo hanno eccepito l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la mancata prova del credito ingiunto, disconoscendo all'uopo la documentazione versata in atti dalla banca a sostegno della propria pretesa.
Hanno dunque chiesto in accoglimento della spiegata opposizione di revocare il decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio, in via preliminare, ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. volendosi avvalere della documentazione disconosciuta dagli odierni opponenti e nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione obbligatoria ed assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 12 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata mediante le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione. DIRITTO
L'opposizione è infondata.
Gli opponenti lamentano l'insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, stante la mancata produzione dell'estratto conto integrale certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., facendone scaturire la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di adeguata prova scritta.
Orbene, tale censura oltre che infondata è anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto di prestito personale azionato in sede monitoria e sottoscritto dalle parti,
l'estratto conto completo nonché il piano di ammortamento.
Di conseguenza, non soltanto il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente, ma in ogni caso, deve riconoscersi che l'odierna creditrice ha assolto l'onere probatorio su questa incombente.
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c." (Cass. Ord. n. 25584/18).
Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un prestito personale, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697
c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali e del piano di ammortamento.
Sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 13533/2001, il creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore è tenuto alla dimostrazione, sulla base del criterio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., del fatto costitutivo della pretesa creditoria, mentre il debitore è gravato dall'onere di dimostrare il fatto estintivo/impeditivo del credito o di una sua parte;
pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto e del titolo fonte del suo diritto, gravando sul debitore la dimostrazione circa l'avvenuto adempimento alle proprie obbligazioni.
Il Tribunale - alla luce della costante giurisprudenza della S.C. - osserva che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. 77/1969).
Ora, nel caso di specie, la società creditrice ha prodotto nell'odierno giudizio gli estratti conto integrali del contratto azionato in sede monitoria nonché il contratto di prestito personale ed il relativo piano di ammortamento.
A fronte della prova del titolo su cui si fonda il diritto di credito azionato e dell'allegazione relativa al residuo dovuto, gli opponenti avrebbero dovuto provare fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta dalla banca
Del tutto generico e, dunque, privo di qualsiasi valore giuridico è il paventato disconoscimento “dei conteggi di controparte”.
Gli istanti, infatti, si limitano ad articolare nell'atto introduttivo un'unica frase sul punto, non negando la paternità delle sottoscrizioni, né facendo alcuna menzione delle parti del documento che si ritengono non conformi all'originale o delle diversità che, si ha ragione di ritenere, possano evincersi dall'esame dell'originale.
Come noto, infatti, “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire
i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile
- e come avvenuto nella specie - con la conseguenza che colui il quale vuole negare
l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi
(cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)” (così, Cass. Sez. 2,
22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione).
Deriva dunque l'inammissibilità della sollevata doglianza.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate, con applicazione al minimo per la fase istruttoria limitata al solo deposito della memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. e per la fase decisionale perché trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. - seguono la soccombenza degli opponenti a norma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa LA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1028/2023 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.88/2023 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- ND parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.261,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in data 12 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa LA Casale