Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1960, n. 132
Articolo 2
Versione
27 marzo 1960
Art. 1.
E' istituito nell'Amministrazione provinciale delle dogane un ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Tale personale, con qualifica di visitatrice doganale, e' adibito alla visita personale alle donne che transitano per la linea doganale, nonche' agli altri compiti attribuiti ai commessi di dogana nell'ambito dei locali degli uffici.
Entrata in vigore il 27 marzo 1960