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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2981 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Matteo Mangolini Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. MARZOLA ANDREA CP_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
Pronunciare la separazione dei coniugi, per esclusiva colpa e responsabilità della
Signora 2. Affidare i figli minorenni RE e ad entrambi i CP_1 Per_1 genitori;
3. Disporre che i figli minorenni RE e vivano presso Per_1 l'abitazione del genitore ritenuto più adeguato all'esito dell'intervento del competente Servizio Sociale;
4. Il Sig. trasferirà la propria residenza altrove;
5. Il Sig. Pt_1 Pt_1 verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni, l'importo mensile di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie e da suddividersi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: a)
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) trasporto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi pagina 1 di 6 di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione;
2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
6. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità Pt_1 stabilite dal Servizio sociale a cui si chiede di conferire apposito incarico, FA INOLTRE ISTANZA all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara affinché voglia incaricare il competente Servizio sociale di predisporre un calendario di visite del padre coi figli in luogo esterno alla residenza familiare e supervisioni sul sereno ripristino del rapporto dei ragazzi col padre. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da versarsi a favore della scrivente procuratrice.
Conclusioni per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, rigettata ogni contraria e diversa istanza: In via preliminare: rigettare l'istanza di modifica/revoca dell'ordinanza presidenziale formulata dal ricorrente poiché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
Nel merito: pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del Sig. per l'evidente violazione degli obblighi Parte_1 nascenti dal matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI - disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, presso la quale dimoreranno Per_1 Persona_2 stabilmente e manterranno la propria residenza anagrafica, con la previsione che la medesima potrà assumere ogni decisione inerente i figli senza la preventiva consultazione e il previo consenso del padre;
- stabilire, per le ragioni meglio esposte negli atti difensivi depositati, adeguate modalità di incontro tra il padre e i figli minori che tengano conto anche della volontà di quest'ultimi; - disporre che il Sig. Pt_1 contribuisca al mantenimento ordinario due figli minori mediante la corresponsione in favore della Sig.ra con bonifico bancario entro il giorno 05 di ciascun mese, CP_1 della somma mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- stabilire che il padre concorra alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori secondo le tipologie e modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
- disporre che il
Sig. versi alla Sig.ra con bonifico bancario entro il giorno 05 di ciascun Pt_1 CP_1 mese, la somma di € 1.000,00 quale contributo al di lei mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- assegnare l'immobile ex casa coniugale, unitamente ai beni mobili facenti parte del relativo arredo, alla Sig.ra CP_1 la quale ivi continuerà a risiedere unitamente ai due figli minori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 12/12/2014 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_1 dalla quale, prima del matrimonio, aveva avuto due figli, RE e , Per_1 minorenni.
I rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati l'11 settembre 2021 allorchè la moglie, dopo aver rinvenuto dei messaggi sul telefono del marito, lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente, costringendolo ad allontanarsi da casa.
pagina 2 di 6 Affermava il ricorrente che da anni era in atto una crisi familiare, iniziata nel momento in cui la moglie l' aveva costretto a dormire in altra stanza poiché infastidita dal suo russamento. Da quel momento era iniziato “ un progetto volto ad estromettere il Sig. dalla vita familiare - ma anche intima - della propria moglie e dei propri figli, Pt_1 sotto la direzione dei di lei genitori”. Precisava che “il trattamento riservatogli dalla moglie e dai di lei genitori nel corso degli anni provocavano nel Sig. una forte depressione che lo portavano ad Pt_1 essere triste, malinconico, demotivato. Ed è proprio in queste circostanze che, in maniera del tutto casuale, il giorno 8 settembre 2021 incontrava una Signora che gli dimostrava attenzioni e affetto. Il intravedendo in lei una vicinanza che oramai Pt_1 gli era negata da anni, le manifestava il proprio interesse”; nel momento in cui la moglie aveva scoperto i messaggi, dunque, “nessuna relazione si era ancora instaurata”.
La moglie aveva così iniziato a pedinare il ricorrente e a diffamarlo in vari contesti, amicali e lavorativi ed i figli avevano interrotto i rapporti con il padre.
Tanto premesso chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso della prole. Chiedeva ancora che venisse posto a carico del ricorrente esistente un contributo al mantenimento in favore della prole di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente e nulla opponeva alla domanda di separazione, contestando però la ricostruzione degli eventi esposte in ricorso. Sosteneva che la vita di coppia si era svolta in modo apparentemente normale, ed aveva visto la madre provvedere alla cura dei figli il padre dedicarsi all'attività lavorativa. nel settembre 2021 la moglie aveva preso della relazione extraconiugale del marito con la signora , sua attuale compagna e convivente. Persona_3
Chiedeva quindi che la separazione fosse addebitata al marito. in merito agli aspetti economici, sostenere che la Florida situazione economica del marito, pescatore di vongole socio del consorzio pescatori di Goro ed affermato imprenditore nel settore delle nautica, giustificava il riconoscimento di un contributo al mantenimento di € 1000 in favore di ciascun Il Presidente, emessi i provvedimenti urgenti, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
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La causa, istruita documentalmente, con l'escussione di testi, interpello, CTU ed audizione della prole, era trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, posto che la volontà concorde dei coniugi e le circostanze esposte in atti evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale e dunque l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
** Sulle domande di addebito.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente, pur se formalmente riportata nelle conclusioni, non è stata esaminata negli atti conclusivi.
L'estrema genericità delle allegazioni a sostegno ne impone comunque il formale rigetto.
pagina 3 di 6 In merito alla domanda della resistente, ha sostenuto il che il rapporto coniugale Pt_1 era da anni in crisi e che la relazione extraconiugale non ha quindi avuto alcuna efficacia causale.
Sul punto sono state articolate prove generiche e affatto significative (
3.Dalla gravidanza della Sig.ra ovvero dall'anno 2009, e fino alla fine della convivenza CP_1 nel settembre 2021 il Sig. ha dormito nella cameretta su richiesta della moglie? Pt_1
4. La Sig.ra nel corso della vita matrimoniale con il ha sempre condiviso CP_1 Pt_1 ogni propria decisione solo con i propri genitori, ed in particolare con la propria madre? 5. La Sig.ra per tutta la durata del matrimonio ha organizzato e CP_1 trascorso tutte le vacanze solo con i propri genitori ed i figli? 6. Le risulta che i coniugi abbiano fatto il viaggio di nozze? 7. Le risulta che i coniugi CP_2 abbiano fatto alcun viaggio senza i genitori della 8. Nell'anno 2014 i CP_2 CP_1 coniugi trasferivano la propria residenza lontano dai genitori della Sig.ra CP_2 per un paio di mesi soltanto?), senza riferimenti a fatti precisamente collocati nel CP_1 tempo.
Non è stato quindi provato che prima dell'agosto 2021 (Nella relazione inviata dal servizio sociale in data 10/09/2024 si legge che il padre aveva dichiarato di aver conosciuto “questa ragazza” appunto nell' agosto 2021) fosse cessata l'affectio coniugalis;
del resto anche la sorella del ha riferito che i coniugi dormivano in Pt_1 stanze separate a causa del russamento del (“Non ho più rapporti con mio Pt_1 fratello dal 2016; confermo che fino a tale periodo i coniugi dormivano in stanze separate;
mia cognata affermava che mio fratello russava”) e non perché i rapporti si fossero deteriorati.
Del resto, come riconosciuto in ricorso, la scoperta della relazione extraconiugale ha provocato una violenta reazione da parte della moglie, reazione poco compatibile con un matrimonio di mera forma. Innanzi al Servizio il ha comunque riconosciuto di Pt_1 aver conosciuto l'attuale compagna nel mese di agosto 2021, così smentendo di aver incontrato la persona appena tre giorni prima della lite.
La responsabilità della separazione va quindi a lui addebitata. Sull'affidamento. All'udienza del 21.11.2023 sono stati ascoltati i figli delle parti che hanno reso dichiarazioni sostanzialmente identiche, evidenziando il disinteressamento del padre: RE: vivo con mia mamma, i miei nonni e mio fratello. I rapporti con mio padre sono cessati da due anni, salvo qualche sporadica telefonata. Da gennaio non l'ho più sentito. Qual è il motivo? Dal menefreghismo, non c'ha più cercato. Al momento vivo bene e non c'è nulla che vorrei cambiare. : Vivo con la mamma, RE ed i nonni. Non ho rapporti con mio padre e Per_1 non voglio averne. Come mai? C'ha lasciato e non ci ha più visto Non ho intenzione di rivederlo.
Dalla relazione inviata dal Servizio sociale in data 10/09/2024 non è emersa alcuna novità, atteso che i minori anche successivamente hanno confermato di non voler vedere il padre perché “ci ha fatto troppo male “. All'esito dell'indagine il Servizio ha conseguentemente dichiarato di non essere in grado di dar seguito al lavoro di mediazione e sostegno a favore dei minori, evidenziando che durante i colloqui era emersa la ferma volontà da parte dei minori di non avere alcun rapporto con il padre anche mediante l'ausilio dell'operatore.
Del resto in occasione della audizione presso servizi il ricorrente ha dichiarava che le questioni riguardanti i minori erano gestite dagli avvocati perché non vi era dialogo tra i genitori pagina 4 di 6 Ritiene il Tribunale che la perdurante tensione fra i genitori e l'impossibilità di concordare la cura della prole rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo in capo alla madre. Segue l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla sig.ra CP_1
In merito alla frequentazione, si dispone che il Servizio sociale predisponga un percorso di recupero della genitorialità in favore del sig. ove questi lo consenta, Pt_1
e proceda comunque all'organizzazione di incontri protetti, se non disturbanti. Sugli aspetti economici.
La causa è stata rimessa in istruttoria per determinare la capacità economica delle parti, difficilmente ricostruibile sulla scorta dei numerosi documenti versati in atti. All'esito dell'indagine il dott. a così concluso: Per_4
Il sottoscritto anche alla luce delle osservazioni dei consulenti di parte, ha provveduto a determinare la capacità economica relativa agli anni
2018,2019,2020,2021 e 2022 sia di parte attrice che di parte convenuta, considerando questa, quale valore calcolato in relazione sia all'elemento reddituale che a quello patrimoniale.
Per parte attrice ha individuato i redditi per gli anni considerati indicati nell'allegato 20 mentre il valore patrimoniale è risultato pari a 0- … Tale valore assume un importo pari a 48.396,00 quale reddito medio degli anni dal 2018 al 2022 non essendo stati individuati beni mobili o immobili afferenti l'elemento patrimonio.
La situazione economica di parte convenuta considerando questa, quale valore determinato considerando sia l'elemento reddituale che quello patrimoniale risulta pari a 267.122,00 € (di cui cui 50.000,00 afferente la sfera patrimoniale) con media pari ad € 53.424,40 (allegato 21) (cfr. nota 23.2.2024 a correzione di quanto riportato nella prima stesura della relazione.
La definitiva determinazione della capacità economica delle parti è stata oggetto di critica anche e principalmente a causa di ulteriori questioni che formano oggetto di altra controversia in essere davanti a questo Tribunale, dove si discute di rapporti inerenti la gestione di varie società.
In questa sede si deve però tener conto di quanto emerso nel corso del giudizio e deve quindi darsi atti della sussistenza di una buona capacità economica da parte di entrambi i coniugi.
Con ordinanza del 3.4.2024 è stato così revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra e non vi sono motivi per disporne la reintroduzione, anche CP_1 considerando il beneficio economico conseguente all'assegnazione dell'abitazione coniugale.
Il padre dovrà versare un contributo al mantenimento di € 600,00 mensili per ciascun figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
A carico del resistente va posto altresì il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
pagina 5 di 6 a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Le statuizioni economiche decorrono dalla domanda.
Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vengono poste in pari misura a carico delle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in MESOLA in data 12/12/2014 e trascritto al n. CP_1
11, p. I), con addebito a . Parte_1
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e in favore Persona_2 Persona_5 di Controparte_3
Assegna a l'abitazione familiare. Controparte_3
Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei Parte_1 figli minori di € 500,00 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Respinge nel resto.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.500,00 Parte_1 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali .
Pone le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Dispone che il competente Ufficiale di stato civile (Mesola) provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 20.2.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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