TRIB
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2024, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5939 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE SIMONE LUIGI , giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo VIALE
DELLA RERPUBBLICA ANGOLO DEI BIZANTINI 87067 AN IT
.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in CORSO CALABRIA C/O 87012 CASTROVILLARI, presso CP_1
la sede dell' , rappresentato e difeso dall'ANNOVAZZI ROBERTO , giusta CP_2
procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento assegno-pensione invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 21.12.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- a seguito di domanda per invalidità veniva sottoposto a visita medica dalla
Commissione e veniva riconosciuto invalido al 67%;
- avverso il predetto provvedimento il medesimo presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 630/2021 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale non riconoscendogli il requisito sanitario utile per ottenere il beneficio della pensione di invalidità civile .
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della pensione di invalidità CP_1
con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione. Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per
A.T.P. depositato in data 9.3.2021 nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione totale della capacità lavorativa e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-
sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stato sottoposto il ricorrente,
ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 89%.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obbiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così insussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separati decreti.
Castrovillari, li 15/05/2024
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo