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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 24/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberta LEZZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Ezio BONANNI CP_1
appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con il ricorso depositato il 20/6/2023 il Sig. ha chiesto il riconoscimento della CP_1 esposizione ad amianto in applicazione dell'art. 1 commi 20,21 e 22 L. 247/2007 in prolungamento dei periodi già certificati da e fino al 2/10/2003 o per periodi CP_2 maggiori. Il ricorrente ha lavorato presso l di Ravenna con mansione di CP_3 meccanico manutentore di centrale termoelettrica in particolare: dall'1/8/1988 come addetto alla manutenzione meccanica servizi ausiliari/meccanico d'aria; dal 1/7/1994 al 30/6/2002 come addetto alla manutenzione meccanica di centrale termoelettrica/meccanico di reparto servizi tecnici;
dall'1/7/2002 al 31/8/2005 quale operatore specialista meccanico/ CST nel reparto servizi tecnici;
dall'1/9/2005 ad oggi come assistente attività meccanica nel reparto servizi tecnici. In sostanza il ricorrente si è occupato della manutenzione di tutti gli impianti e delle pag. 1 di 5 turbine della centrale termoelettrica, impianto che richiede un elevato coefficiente di isolamento termico. L' , con comunicazione dell'8/5/2001, riconosceva CP_2
l'esposizione ad amianto del ricorrente dal 8/1/1988 al 13/12/1992 e con successiva comunicazione del 15/7/2002 riconosceva l'esposizione ad amianto del ricorrente dal 1/7/1986 al 20/11/1987, periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della all'interno di . Ancora con comunicazione del CP_4 CP_3
26/6/2013, l' riconosceva l'esposizione ad amianto del ricorrente per i periodi CP_2 dall'1/1/1993 al 30/6/1994 e dal 1/7/1994 al 4/11/1999. Infine con comunicazione del 6/10/2015 l' ha riconosciuto l'esposizione ad amianto nei CP_2 periodi dal 1/2/2000 al 19/3/2001. Il ricorrente chiedeva l'aggiornamento del conto assicurativo ad dapprima in data 4/11/2020 e poi ancora il 24/8/2022 Pt_1 richieste che venivano respinte da . con la conseguenza che si è reso necessario Pt_1 promuovere il presente giudizio.” L' si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuto giudicato sulla fattispecie Pt_1
(avendo il ricorrente precedentemente, nel marzo 2003, già agito in giudizio per vedersi riconosciuto il medesimo diritto) sul presupposto del medesimo obiettivo perseguito dalle leggi n. 257/92 e 247/07, la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva del ricorrente, la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 (per essere decorsi oltre tre anni dalla decisione dell'Istituto sul ricorso amministrativo presentato dal ricorrente e attinente una controversia in materia di trattamenti pensionistici). Il Tribunale di Ravenna ha accolto il ricorso ritenendo che: 1) il precedente giudiziario invocato – quale “giudicato” - dal resistente è stato CP_5 promosso dal ricorrente in forza della L. n. 257/1992, mentre quello sottoposto al suo vaglio in forza della L. n. 247/2007: le due normative si differenziano per diverso campo di indagine (livello espositivo per la prima, avvio dell'azione di bonifica e, dunque, la cessazione dell'esposizione all'amianto per la seconda) e per campo di applicazione (la legge del 2007 rileva solo per determinate imprese e per precipue categorie di lavoratori, tra cui quelli che avevano conseguito il riconoscimento dell'esposizione per alcuni periodi in precedenza); inoltre, il ricorrente gode di
“giudicato” intervenuto per il periodo fino al 31/12/1995 per cui è legittimato a proporre la domanda per i periodi successivi;
2) il ricorrente ha esercitato il diritto al riconoscimento della rivalutazione contributiva entro il termine di prescrizione decennale previsto ex lege, avendo l'iter giudiziario precedente avuto durata fino all'8/10/2014 ed il periodo di prescrizione successivo è stato interrotto dalla domanda all' del 4/11/2020 per l'aggiornamento del Pt_1 proprio conto assicurativo;
3) non v'è prescrizione ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 essendo decorso meno di un anno tra l'ultima richiesta – dal ricorrente – di aggiornamento del suo conto contributivo (del 24/08/2022) e il deposito del ricorso giudiziale (del 20/06/2023). Sulla scorta dell'espletata CTU, il primo giudice ha dunque dichiarato che “ CP_1
è stato esposto ad amianto dal 8/1/1988 al 31/12/1992 e dal 1/1/1993
[...] al 31/12/1995, periodo già riconosciuto da sentenza passata in giudicato ed, in pag. 2 di 5 prolungamento del detto periodo, è stato esposto ad amianto dall' 1/1/1996 al 2/10/2023, va inoltre riconosciuto l'ulteriore periodo dal 8/1/1986 al 20/11/1987 già riconosciuto da ”, con conseguente obbligo dell' a provvedere al relativo CP_2 Pt_1 accredito contributivo secundum legem. e compensazione delle spese di quel grado.
2. Ha proposto appello l' indicando come motivi “l'erronea interpretazione Pt_1 della legge 247/2007; ciò anche in relazione all'art. 2909 C.C. per intervenuta ed eccepita preclusione pro iudicato con valore sostanziale e processuale;
nonché le conseguenze della violazione dell'art. 2909 C.C. in punto di inutilità della CTU comunque ammessa”; ha sostanzialmente dedotto la rilevanza dell'intervenuto giudicato nel caso di specie (che vale a “a cristallizzare la situazione di fatto oggetto della pronuncia definitiva, che non può essere più messa in discussione né da norme successivamente emanate in materia, né da uno ius superveniens recante disposizioni retroattive, salvo che il Legislatore espressamente disponga al riguardo”), disattesa invece dal Giudice di prime cure anche in virtù di un'errata interpretazione della Legge del 2007: questa ha in realtà avuto il solo scopo “di introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
mentre va esclusa la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 in virtù della legge n. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare – e limitare - un arco temporale di riferimento” (Cass. n. 23696/2024).
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato il CP_1 quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. (nonché la sua inammissibilità/nullità per genericità) e dell'art. 437 c.p.c. (avendo l' ampliato le eccezioni e deduzioni, anche in via Pt_1 istruttoria, già proposte in primo grado tanto da delinearsi esse come “nuove” e, quindi, contra legem) e, nel merito, ha concluso sostanzialmente per il rigetto dello stesso, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Si rileva preliminarmente che l'appello è ammissibile in quanto sono specificamente indicati i motivi e le censure alla sentenza di primo grado. E' parimenti ammissibile in relazione ai motivi di appello proposti in quanto si tratta di questioni ed eccezioni già trattate in primo grado e inoltre il giudicato è, comunque, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
6. Tanto premesso si ritiene che il primo motivo di appello relativo al giudicato esterno sia fondato e debba essere accolto. Congruo rilievo infatti assume il richiamo effettuato dall'appellante all'ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 23696/2024, che ha espresso condivisibile orientamento lì dove, accogliendo il ricorso in cassazione di esso Pt_1 in fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che la legge n. 247/2007 non può incidere sulla situazione giuridica e fattuale già regolata con sentenza passata in pag. 3 di 5 giudicato con la conseguenza che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti da giudicato non rilevando in contrario che la statuizione sia intervenuta in una causa dove è stato fatto valere l'art. 13 della L. n. 257/1992. In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “Come già osservato dalla Corte ( v. Cass. nr. 12185 del 2024 in motiv.) l'art. 1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 (secondo cui: «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'[…] ai lavoratori che abbiano presentato CP_2 domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale») si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
20. va, invece, escluso che la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare – e limitare - un arco temporale di riferimento;
21. a tali considerazioni, già sufficienti a travolgere la ratio decidendi della sentenza impugnata, va aggiunto che questa Corte ha chiarito che «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore» (Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010). La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;
22. consegue, quanto al caso concreto, che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti dal precedente giudicato”. Considerato, quindi, che la diversità delle norme richiamate non costituisce diversa causa petendi l'eccezione di giudicato risulta fondata. Si evidenzia, infatti, che l'art. 138 della L n. 257/1992 su cui pur sempre, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 247/2007 che espressamente lo richiama, si fonda la domanda dell'appellato, prevede che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'
pag. 4 di 5 esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni CP_2 pensionistiche per il coefficiente di 1,5.” L'art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/2007 a sua volta prevede che “20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto CP_2 CP_5 entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.” Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da è fondato e, stante il Pt_1 giudicato esterno, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
7. Considerata la complessità delle questioni giuridiche trattate, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, ivi comprese quelle della espletata CTU, liquidate come in atti.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2024 del Tribunale di Ravenna Pt_1 pubblicata il giorno 12/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello,
1. dichiara inammissibile il ricorso di primo grado
2. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di CTU, liquidate come in atti. Bologna, 9/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 24/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberta LEZZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Ezio BONANNI CP_1
appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con il ricorso depositato il 20/6/2023 il Sig. ha chiesto il riconoscimento della CP_1 esposizione ad amianto in applicazione dell'art. 1 commi 20,21 e 22 L. 247/2007 in prolungamento dei periodi già certificati da e fino al 2/10/2003 o per periodi CP_2 maggiori. Il ricorrente ha lavorato presso l di Ravenna con mansione di CP_3 meccanico manutentore di centrale termoelettrica in particolare: dall'1/8/1988 come addetto alla manutenzione meccanica servizi ausiliari/meccanico d'aria; dal 1/7/1994 al 30/6/2002 come addetto alla manutenzione meccanica di centrale termoelettrica/meccanico di reparto servizi tecnici;
dall'1/7/2002 al 31/8/2005 quale operatore specialista meccanico/ CST nel reparto servizi tecnici;
dall'1/9/2005 ad oggi come assistente attività meccanica nel reparto servizi tecnici. In sostanza il ricorrente si è occupato della manutenzione di tutti gli impianti e delle pag. 1 di 5 turbine della centrale termoelettrica, impianto che richiede un elevato coefficiente di isolamento termico. L' , con comunicazione dell'8/5/2001, riconosceva CP_2
l'esposizione ad amianto del ricorrente dal 8/1/1988 al 13/12/1992 e con successiva comunicazione del 15/7/2002 riconosceva l'esposizione ad amianto del ricorrente dal 1/7/1986 al 20/11/1987, periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della all'interno di . Ancora con comunicazione del CP_4 CP_3
26/6/2013, l' riconosceva l'esposizione ad amianto del ricorrente per i periodi CP_2 dall'1/1/1993 al 30/6/1994 e dal 1/7/1994 al 4/11/1999. Infine con comunicazione del 6/10/2015 l' ha riconosciuto l'esposizione ad amianto nei CP_2 periodi dal 1/2/2000 al 19/3/2001. Il ricorrente chiedeva l'aggiornamento del conto assicurativo ad dapprima in data 4/11/2020 e poi ancora il 24/8/2022 Pt_1 richieste che venivano respinte da . con la conseguenza che si è reso necessario Pt_1 promuovere il presente giudizio.” L' si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuto giudicato sulla fattispecie Pt_1
(avendo il ricorrente precedentemente, nel marzo 2003, già agito in giudizio per vedersi riconosciuto il medesimo diritto) sul presupposto del medesimo obiettivo perseguito dalle leggi n. 257/92 e 247/07, la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva del ricorrente, la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 (per essere decorsi oltre tre anni dalla decisione dell'Istituto sul ricorso amministrativo presentato dal ricorrente e attinente una controversia in materia di trattamenti pensionistici). Il Tribunale di Ravenna ha accolto il ricorso ritenendo che: 1) il precedente giudiziario invocato – quale “giudicato” - dal resistente è stato CP_5 promosso dal ricorrente in forza della L. n. 257/1992, mentre quello sottoposto al suo vaglio in forza della L. n. 247/2007: le due normative si differenziano per diverso campo di indagine (livello espositivo per la prima, avvio dell'azione di bonifica e, dunque, la cessazione dell'esposizione all'amianto per la seconda) e per campo di applicazione (la legge del 2007 rileva solo per determinate imprese e per precipue categorie di lavoratori, tra cui quelli che avevano conseguito il riconoscimento dell'esposizione per alcuni periodi in precedenza); inoltre, il ricorrente gode di
“giudicato” intervenuto per il periodo fino al 31/12/1995 per cui è legittimato a proporre la domanda per i periodi successivi;
2) il ricorrente ha esercitato il diritto al riconoscimento della rivalutazione contributiva entro il termine di prescrizione decennale previsto ex lege, avendo l'iter giudiziario precedente avuto durata fino all'8/10/2014 ed il periodo di prescrizione successivo è stato interrotto dalla domanda all' del 4/11/2020 per l'aggiornamento del Pt_1 proprio conto assicurativo;
3) non v'è prescrizione ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 essendo decorso meno di un anno tra l'ultima richiesta – dal ricorrente – di aggiornamento del suo conto contributivo (del 24/08/2022) e il deposito del ricorso giudiziale (del 20/06/2023). Sulla scorta dell'espletata CTU, il primo giudice ha dunque dichiarato che “ CP_1
è stato esposto ad amianto dal 8/1/1988 al 31/12/1992 e dal 1/1/1993
[...] al 31/12/1995, periodo già riconosciuto da sentenza passata in giudicato ed, in pag. 2 di 5 prolungamento del detto periodo, è stato esposto ad amianto dall' 1/1/1996 al 2/10/2023, va inoltre riconosciuto l'ulteriore periodo dal 8/1/1986 al 20/11/1987 già riconosciuto da ”, con conseguente obbligo dell' a provvedere al relativo CP_2 Pt_1 accredito contributivo secundum legem. e compensazione delle spese di quel grado.
2. Ha proposto appello l' indicando come motivi “l'erronea interpretazione Pt_1 della legge 247/2007; ciò anche in relazione all'art. 2909 C.C. per intervenuta ed eccepita preclusione pro iudicato con valore sostanziale e processuale;
nonché le conseguenze della violazione dell'art. 2909 C.C. in punto di inutilità della CTU comunque ammessa”; ha sostanzialmente dedotto la rilevanza dell'intervenuto giudicato nel caso di specie (che vale a “a cristallizzare la situazione di fatto oggetto della pronuncia definitiva, che non può essere più messa in discussione né da norme successivamente emanate in materia, né da uno ius superveniens recante disposizioni retroattive, salvo che il Legislatore espressamente disponga al riguardo”), disattesa invece dal Giudice di prime cure anche in virtù di un'errata interpretazione della Legge del 2007: questa ha in realtà avuto il solo scopo “di introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
mentre va esclusa la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 in virtù della legge n. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare – e limitare - un arco temporale di riferimento” (Cass. n. 23696/2024).
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato il CP_1 quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. (nonché la sua inammissibilità/nullità per genericità) e dell'art. 437 c.p.c. (avendo l' ampliato le eccezioni e deduzioni, anche in via Pt_1 istruttoria, già proposte in primo grado tanto da delinearsi esse come “nuove” e, quindi, contra legem) e, nel merito, ha concluso sostanzialmente per il rigetto dello stesso, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Si rileva preliminarmente che l'appello è ammissibile in quanto sono specificamente indicati i motivi e le censure alla sentenza di primo grado. E' parimenti ammissibile in relazione ai motivi di appello proposti in quanto si tratta di questioni ed eccezioni già trattate in primo grado e inoltre il giudicato è, comunque, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
6. Tanto premesso si ritiene che il primo motivo di appello relativo al giudicato esterno sia fondato e debba essere accolto. Congruo rilievo infatti assume il richiamo effettuato dall'appellante all'ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 23696/2024, che ha espresso condivisibile orientamento lì dove, accogliendo il ricorso in cassazione di esso Pt_1 in fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che la legge n. 247/2007 non può incidere sulla situazione giuridica e fattuale già regolata con sentenza passata in pag. 3 di 5 giudicato con la conseguenza che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti da giudicato non rilevando in contrario che la statuizione sia intervenuta in una causa dove è stato fatto valere l'art. 13 della L. n. 257/1992. In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “Come già osservato dalla Corte ( v. Cass. nr. 12185 del 2024 in motiv.) l'art. 1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 (secondo cui: «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'[…] ai lavoratori che abbiano presentato CP_2 domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale») si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
20. va, invece, escluso che la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare – e limitare - un arco temporale di riferimento;
21. a tali considerazioni, già sufficienti a travolgere la ratio decidendi della sentenza impugnata, va aggiunto che questa Corte ha chiarito che «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore» (Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010). La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;
22. consegue, quanto al caso concreto, che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti dal precedente giudicato”. Considerato, quindi, che la diversità delle norme richiamate non costituisce diversa causa petendi l'eccezione di giudicato risulta fondata. Si evidenzia, infatti, che l'art. 138 della L n. 257/1992 su cui pur sempre, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 247/2007 che espressamente lo richiama, si fonda la domanda dell'appellato, prevede che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'
pag. 4 di 5 esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni CP_2 pensionistiche per il coefficiente di 1,5.” L'art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/2007 a sua volta prevede che “20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto CP_2 CP_5 entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.” Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da è fondato e, stante il Pt_1 giudicato esterno, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
7. Considerata la complessità delle questioni giuridiche trattate, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, ivi comprese quelle della espletata CTU, liquidate come in atti.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2024 del Tribunale di Ravenna Pt_1 pubblicata il giorno 12/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello,
1. dichiara inammissibile il ricorso di primo grado
2. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di CTU, liquidate come in atti. Bologna, 9/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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