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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2024 da
nata FILIPPINE il 22/07/1986 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]19 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. AMODEO ROSSELLA ATTORE Nei confronti di
nato nelle FILIPPINE il 13/05/1985 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2024 OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. Affidare in via esclusiva la minore nata a [...] il [...] alla madre Persona_1 ex art. 337 quater comma 3 c.c., con collocamento prevalente della bambina presso la stessa e con possibilità per il padre di vedere la figlia un giorno alla settimana da concordare se il genitore ne farà richiesta. Disporre che il padre, sig. versi un assegno di mantenimento per Controparte_1 la figlia, nella misura di Euro 400,00= mensili, od in quell'altro importo che risulterà adeguato all'esito dell'istruttoria e produzione dei documenti fiscali del resistente, importo complessivo da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dal momento della domanda, e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT costo vita. Disporre che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla figlia, intendendosi come tali: le spese scolastiche (a titolo esemplificativo: tasse, materiale didattico e scolastico, e retta universitaria), mediche (non assistite dal SSN) e sportive e ricreative e comunque secondo le linee guida adottate da codesto Tribunale e che qui si intendono richiamate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio nelle Filippine il 28/10/2008: il matrimonio non è stato trascritto in Italia
Dal matrimonio sono è vita nata a [...] [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione, l'affidamento esclusivo della figlia minore con Persona_1 collocamento della stessa presso di sé copn possibilità per il padre di vederla un giorno alla settimana, la determinazione in euro 400 mensili del contributo che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle per il mantenimento della bambina oltre al 50% delle spese straordinarie alla medesima riferibili come le linee guida del Tribunale di Milano.
a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza Controparte_1 risultano ritualmente notificati presso il luogo di lavoro, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 24.6.2025 nella q quale è comparsa la sola ricorrente, la medesima è stata sentita dal Giudice Delegato e ha dichiarato: “intendo separarmi. Faccio presente che siamo separati di fatto da anni. Non abbiamo mai parlato di formalizzare la separazione. Io vivo con e sono domiciliata in Milano c.so Buenos Aires presso una amica che mi ha dato
CP_3 ospitalità. Faccio presente che adesso è in Italia. E' rientrata il 6 giugno. Mio marito
CP_3 sa che la bambina è in Italia. In questi giorni devo anche provvedere a iscrive la bambina a scuola. Lavoro come colf: il mio stipendio dipende dalle ore che lavoro ma in genere circa 600/700 al mese. Spenderò per l'affitto 400 euro. Sto percependo l'assegno unico sia per sia per il mio secondo
CP_3 figlio nato da un'latra relazione che è complessivamente di € 436,00. Il padre di lavora da
CP_3
Spontini. Fino a quando è stata nelle filippine mi ha versato 200 euro. Mia figlia vuole vedere CP_3 il papà e quindi io sono d'accordo che ci sia una regolamentazione anche se tengo a precisare che mi marito lavora nei fine settimana e ha un giorno di riposo durante la settimana. Mio marito mi ha chiesto di vedere la bambina e io gli ho detto che ero d'accordo”
Il tale udienza il Giudice Delegato ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza della minore ( affido super esclusivo) nonché per quanto attiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e per il rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio che potranno essere richiesti dalla madre anche in assenza di consenso paterno 3) dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
4) Dispone che il padre possa tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi che verranno assunti direttamente con la ricorrente nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche scolastici della minore
5) dispone che versi alla signora a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia minore in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 l'importo euro 300 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui integralmente trascritte
6) Dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla ricorrente La difesa della ricorrente ha discusso oralmente la causa richiamando le conclusioni trascritte in epigrafe Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025
Sulla ritualità del contradditorio e la richiesta di dichiarazione di contumacia del convenuto Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia del convenuto che ritualmente avocato in giudizio non si è costituito nel procedimento
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa unitamente al comportamento anche processuale del convenuto dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita vivendo peraltro i coniugi separati di fatto da molti anni
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie Ritiene il Collegio che, quanto ai profili della responsabilità genitoriale, debbano trovare nella presente sede conferma i recentissimi provvedimenti in via temporanea e urgente assunti dal Giudice Delegato i quali, nel contesto dato, rappresentano la miglior regolamentazione possibile della responsabilità genitoriale.
Il comportamento del padre della minore, l'assenza dello stesso dalla vita della figlia e la mancanza di una fattiva presenza e collaborazione per l'assunzione delle decisioni e delle scelte fondamentali di vita della stessa, rendono in concreto non praticabile il regine dell'affidamento condiviso che, nei fatti, si risolverebbe in una paralisi decisionale e gestionale con importante pregiudizio per la minore. Di conseguenza deve essere affidata in via esclusiva alla madre, presso il quale rimarrà Persona_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica: la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia ( cd affido super esclusivo) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza. Deve prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi che verranno assunti direttamente con la ricorrente nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche scolastici della minore Quanto alla misura del mantenimento, a cui ogni genitore è tenuto per legge, considerata l'assenza di informazioni economiche precise relative al padre della minore, ma tenuto conto che lo stesso, svolge attività lavorativa presso Spontini, deve prevedersi che lo stessa versi al convenuto l'importo di euro 300,00 da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui integralmente ritrascritte L'assegno unico universale spetterà in via integrale alla madre presso la quale la minore è collocata e che della stessa si occupa.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio , considerata la necessarietà della pronunzia sullo status e considerata la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 10352 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia, che dichiara di così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio nella Filippine il 28/10/2008 ( matrimonio
[...] non trascritto in Italia) ;
2. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con concentrazione in capo Persona_1 alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza della minore ( affido super esclusivo) nonché per quanto attiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e per il rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio che potranno essere richiesti dalla madre anche in assenza di consenso paterno
3. dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
4. Dispone che il padre possa tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi che verranno assunti direttamente con la ricorrente nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche scolastici della minore
5. dispone che versi alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 l'importo euro 300 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui integralmente ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla ricorrente
7. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2024 da
nata FILIPPINE il 22/07/1986 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]19 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. AMODEO ROSSELLA ATTORE Nei confronti di
nato nelle FILIPPINE il 13/05/1985 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2024 OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. Affidare in via esclusiva la minore nata a [...] il [...] alla madre Persona_1 ex art. 337 quater comma 3 c.c., con collocamento prevalente della bambina presso la stessa e con possibilità per il padre di vedere la figlia un giorno alla settimana da concordare se il genitore ne farà richiesta. Disporre che il padre, sig. versi un assegno di mantenimento per Controparte_1 la figlia, nella misura di Euro 400,00= mensili, od in quell'altro importo che risulterà adeguato all'esito dell'istruttoria e produzione dei documenti fiscali del resistente, importo complessivo da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dal momento della domanda, e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT costo vita. Disporre che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla figlia, intendendosi come tali: le spese scolastiche (a titolo esemplificativo: tasse, materiale didattico e scolastico, e retta universitaria), mediche (non assistite dal SSN) e sportive e ricreative e comunque secondo le linee guida adottate da codesto Tribunale e che qui si intendono richiamate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio nelle Filippine il 28/10/2008: il matrimonio non è stato trascritto in Italia
Dal matrimonio sono è vita nata a [...] [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione, l'affidamento esclusivo della figlia minore con Persona_1 collocamento della stessa presso di sé copn possibilità per il padre di vederla un giorno alla settimana, la determinazione in euro 400 mensili del contributo che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle per il mantenimento della bambina oltre al 50% delle spese straordinarie alla medesima riferibili come le linee guida del Tribunale di Milano.
a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza Controparte_1 risultano ritualmente notificati presso il luogo di lavoro, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 24.6.2025 nella q quale è comparsa la sola ricorrente, la medesima è stata sentita dal Giudice Delegato e ha dichiarato: “intendo separarmi. Faccio presente che siamo separati di fatto da anni. Non abbiamo mai parlato di formalizzare la separazione. Io vivo con e sono domiciliata in Milano c.so Buenos Aires presso una amica che mi ha dato
CP_3 ospitalità. Faccio presente che adesso è in Italia. E' rientrata il 6 giugno. Mio marito
CP_3 sa che la bambina è in Italia. In questi giorni devo anche provvedere a iscrive la bambina a scuola. Lavoro come colf: il mio stipendio dipende dalle ore che lavoro ma in genere circa 600/700 al mese. Spenderò per l'affitto 400 euro. Sto percependo l'assegno unico sia per sia per il mio secondo
CP_3 figlio nato da un'latra relazione che è complessivamente di € 436,00. Il padre di lavora da
CP_3
Spontini. Fino a quando è stata nelle filippine mi ha versato 200 euro. Mia figlia vuole vedere CP_3 il papà e quindi io sono d'accordo che ci sia una regolamentazione anche se tengo a precisare che mi marito lavora nei fine settimana e ha un giorno di riposo durante la settimana. Mio marito mi ha chiesto di vedere la bambina e io gli ho detto che ero d'accordo”
Il tale udienza il Giudice Delegato ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza della minore ( affido super esclusivo) nonché per quanto attiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e per il rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio che potranno essere richiesti dalla madre anche in assenza di consenso paterno 3) dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
4) Dispone che il padre possa tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi che verranno assunti direttamente con la ricorrente nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche scolastici della minore
5) dispone che versi alla signora a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia minore in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 l'importo euro 300 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui integralmente trascritte
6) Dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla ricorrente La difesa della ricorrente ha discusso oralmente la causa richiamando le conclusioni trascritte in epigrafe Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025
Sulla ritualità del contradditorio e la richiesta di dichiarazione di contumacia del convenuto Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia del convenuto che ritualmente avocato in giudizio non si è costituito nel procedimento
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa unitamente al comportamento anche processuale del convenuto dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita vivendo peraltro i coniugi separati di fatto da molti anni
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie Ritiene il Collegio che, quanto ai profili della responsabilità genitoriale, debbano trovare nella presente sede conferma i recentissimi provvedimenti in via temporanea e urgente assunti dal Giudice Delegato i quali, nel contesto dato, rappresentano la miglior regolamentazione possibile della responsabilità genitoriale.
Il comportamento del padre della minore, l'assenza dello stesso dalla vita della figlia e la mancanza di una fattiva presenza e collaborazione per l'assunzione delle decisioni e delle scelte fondamentali di vita della stessa, rendono in concreto non praticabile il regine dell'affidamento condiviso che, nei fatti, si risolverebbe in una paralisi decisionale e gestionale con importante pregiudizio per la minore. Di conseguenza deve essere affidata in via esclusiva alla madre, presso il quale rimarrà Persona_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica: la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia ( cd affido super esclusivo) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza. Deve prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi che verranno assunti direttamente con la ricorrente nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche scolastici della minore Quanto alla misura del mantenimento, a cui ogni genitore è tenuto per legge, considerata l'assenza di informazioni economiche precise relative al padre della minore, ma tenuto conto che lo stesso, svolge attività lavorativa presso Spontini, deve prevedersi che lo stessa versi al convenuto l'importo di euro 300,00 da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui integralmente ritrascritte L'assegno unico universale spetterà in via integrale alla madre presso la quale la minore è collocata e che della stessa si occupa.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio , considerata la necessarietà della pronunzia sullo status e considerata la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 10352 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia, che dichiara di così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio nella Filippine il 28/10/2008 ( matrimonio
[...] non trascritto in Italia) ;
2. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con concentrazione in capo Persona_1 alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza della minore ( affido super esclusivo) nonché per quanto attiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e per il rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio che potranno essere richiesti dalla madre anche in assenza di consenso paterno
3. dispone che la minore sia collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
4. Dispone che il padre possa tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi che verranno assunti direttamente con la ricorrente nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche scolastici della minore
5. dispone che versi alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 l'importo euro 300 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui integralmente ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla ricorrente
7. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai