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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 3711/2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ABBATI PIERGIORGIO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 29.9.25, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1
secondo le condizioni indicate nel ricorso, ossia:” 1. Il figlio minore viene Per_1
affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa del figlio minore e, più in generale, a curare il suo benessere.
2. Il Per_1
figlio minore avrà residenza anagrafica e collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione di RO di PA (Roma) Via Cavour n. 43 scala C int. 26, di proprietà della nonna materna, nella quale ha sempre vissuto e ove rimarrà a vivere con la mamma sig.ra essendosi il papà già trasferito Parte_1 Parte_2
presso la vicina abitazione di sua proprietà sita in RO di PA Via Cavour n. 35;
3. Il sig. trascorrerà con il figlio minore due giorni di Parte_2 Per_1
ogni settimana, il mercoledì ed il venerdì, prelevandolo da scuola (ovvero dall'abitazione materna nei periodi di vacanza da scuola) alle 16:20, e riaccompagnandolo presso l'abitazione della mamma alle ore 21 dopo aver consumato il pasto serale. Il papà avrà inoltre con sé il figlio con pernotto Per_1
per due weekend al mese, alternati con la mamma, prelevandolo da scuola (ovvero dall'abitazione materna nei periodi di vacanza da scuola) alle 16:20, e riaccompagnandolo presso l'abitazione della mamma alle ore 21 della domenica dopo aver consumato il pasto serale.
4. Nel periodo estivo il sig. Parte_2
avrà con sé il figlio minore per quindici giorni consecutivi nel
[...] Per_1
mese di agosto, ovvero nel diverso periodo che le parti concorderanno tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative. Durante le festività Natalizie i genitori si alterneranno nei giorni del 24-25-26 dicembre e 31 dicembre, 01 e 06 gennaio, in modo che stiano con il minore tre giorni di festa ciascuno, salvo diverso accordo. Si alterneranno altresì ad anno per Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo. Anche per eventuali altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori, salvo pagina 2 di 4 diverso accordo.
5. Il genitore non collocatario sarà periodicamente informato dall'altro genitore dell'andamento scolastico e delle condizioni di salute del figlio, nonché su ogni altro aspetto e/o problema di particolare importanza per la crescita;
tutte le decisioni rilevanti per la vita del minore devono essere assunte congiuntamente dai genitori e di comune accordo tra loro.
6. Per il mantenimento ordinario del figlio minore il sig. corrisponderà alla Per_1 Parte_2
sig.ra il contributo mensile di € 400,00 (quattrocento) entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente di quest'ultima presso Banca Mediolanum al seguente IBAN: [...].
Detto importo dovrà adeguarsi annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertata dall'ISTAT, a partire da gennaio 2027. 7. Le spese straordinarie per il figlio minore di cui al protocollo del
Tribunale di Velletri verranno suddivise tra i due genitori al 50%, previo intervenuto accordo tra loro.
8. Quanto al pregresso, le parti si riconoscono reciprocamente che il sig. deve ancora corrispondere alla Parte_2
sig.ra l'importo di € 2.200, di cui € 1.200 a titolo di mantenimento Parte_1
del figlio minore per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025, ed € 1.000 Per_1
per esborsi sostenuti dalla sig.ra nell'interesse del minore”. Pt_1
All'udienza del 1 dicembre 2025 le parti hanno depositato la dichiarazione di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso e il difensore ha precisato le conclusioni.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore , secondo le condizioni Per_1
di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 3711/2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ABBATI PIERGIORGIO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 29.9.25, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1
secondo le condizioni indicate nel ricorso, ossia:” 1. Il figlio minore viene Per_1
affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa del figlio minore e, più in generale, a curare il suo benessere.
2. Il Per_1
figlio minore avrà residenza anagrafica e collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione di RO di PA (Roma) Via Cavour n. 43 scala C int. 26, di proprietà della nonna materna, nella quale ha sempre vissuto e ove rimarrà a vivere con la mamma sig.ra essendosi il papà già trasferito Parte_1 Parte_2
presso la vicina abitazione di sua proprietà sita in RO di PA Via Cavour n. 35;
3. Il sig. trascorrerà con il figlio minore due giorni di Parte_2 Per_1
ogni settimana, il mercoledì ed il venerdì, prelevandolo da scuola (ovvero dall'abitazione materna nei periodi di vacanza da scuola) alle 16:20, e riaccompagnandolo presso l'abitazione della mamma alle ore 21 dopo aver consumato il pasto serale. Il papà avrà inoltre con sé il figlio con pernotto Per_1
per due weekend al mese, alternati con la mamma, prelevandolo da scuola (ovvero dall'abitazione materna nei periodi di vacanza da scuola) alle 16:20, e riaccompagnandolo presso l'abitazione della mamma alle ore 21 della domenica dopo aver consumato il pasto serale.
4. Nel periodo estivo il sig. Parte_2
avrà con sé il figlio minore per quindici giorni consecutivi nel
[...] Per_1
mese di agosto, ovvero nel diverso periodo che le parti concorderanno tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative. Durante le festività Natalizie i genitori si alterneranno nei giorni del 24-25-26 dicembre e 31 dicembre, 01 e 06 gennaio, in modo che stiano con il minore tre giorni di festa ciascuno, salvo diverso accordo. Si alterneranno altresì ad anno per Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo. Anche per eventuali altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori, salvo pagina 2 di 4 diverso accordo.
5. Il genitore non collocatario sarà periodicamente informato dall'altro genitore dell'andamento scolastico e delle condizioni di salute del figlio, nonché su ogni altro aspetto e/o problema di particolare importanza per la crescita;
tutte le decisioni rilevanti per la vita del minore devono essere assunte congiuntamente dai genitori e di comune accordo tra loro.
6. Per il mantenimento ordinario del figlio minore il sig. corrisponderà alla Per_1 Parte_2
sig.ra il contributo mensile di € 400,00 (quattrocento) entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente di quest'ultima presso Banca Mediolanum al seguente IBAN: [...].
Detto importo dovrà adeguarsi annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertata dall'ISTAT, a partire da gennaio 2027. 7. Le spese straordinarie per il figlio minore di cui al protocollo del
Tribunale di Velletri verranno suddivise tra i due genitori al 50%, previo intervenuto accordo tra loro.
8. Quanto al pregresso, le parti si riconoscono reciprocamente che il sig. deve ancora corrispondere alla Parte_2
sig.ra l'importo di € 2.200, di cui € 1.200 a titolo di mantenimento Parte_1
del figlio minore per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025, ed € 1.000 Per_1
per esborsi sostenuti dalla sig.ra nell'interesse del minore”. Pt_1
All'udienza del 1 dicembre 2025 le parti hanno depositato la dichiarazione di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso e il difensore ha precisato le conclusioni.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore , secondo le condizioni Per_1
di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4