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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3298/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN SP Presidente dr.ssa LA Di AR Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura
[...] rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso, dall'Avv. Lorenza Gnes (C.F.
, pec presso la quale è CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato in Trento, Via Grazioli n.7
e
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_3 in Trento, Via Marighetto 124, rappresentata e difesa dalle Avv.te Monica Carlin (C.F.
[...]
), pec e CR ST (C.F. C.F._4 Email_2 [...]
), pec come da procura rilasciata su foglio C.F._5 Email_3 separato da considerarsi in calce al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 29 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 23.03.1996, a Trento, come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Trento - Ufficio 1- al nr. 30, P. I, anno 1996; che, dalla loro unione, era nata, a Trento, la figlia , Persona_1 nata in data [...]; che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con sentenza n. 431/2024 dd.
9.12.24 pubblicata l'11.12.2024 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi come domanda di scioglimento del matrimonio) alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale, appartamento sito in Trento Via Marighetto 124 rimane assegnato in uso alla moglie, presso la quale risiederà la figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente, quando non sarà fuori casa per motivi di studio o lavoro;
2) il padre verserà direttamente alla figlia , Per_1 solo quando soggiornerà presso la madre e non avrà ancora trovato lavoro, la somma di euro 300,00.- mensili;
i genitori, quando la figlia sarà all'estero o comunque fuori casa per motivi di studio, pagheranno a metà tutte le spese necessarie per il mantenimento della ragazza (ad esempio canone affitto, bollette, trasferimenti, tasse universitarie, alimentari, vestiario ed altro). 3) Il padre sosterrà per il 60%, e la madre per il 40% le spese straordinarie mediche necessarie per la figlia sino all'indipendenza economica della stessa. Il padre e la madre sosterranno per il 50%, ciascuno le altre spese straordinarie scolastiche
o sportive necessarie per la figlia sino all'indipendenza economica della stessa. In relazione alle suddette spese le parti convengono quanto segue: - obbligo di rimborso reciproco, sin dai primi anticipi e senza necessità di preventivo accordo, per le spese mediche (ad esempio ticket per esami e visite specialistiche prescritte dal medico curante, spese per occhiali da vista prescritti dal medico oculista, spese dentistiche presso strutture pubbliche, apparecchi e spese ortodontiche presso strutture pubbliche, spese per acquisto di farmaci e medicinali prescritti dal medico curante) e scolastiche fino ad un importo di 200,00 euro;
- obbligo di previamente concordare le ulteriori spese mediche (visite specialistiche ed esami diagnostici in regime libero-professionale, cicli di psicoterapia e logopedia) e sportive , nonché per corsi di lingua straniera, eventuali permanenze all'estero per l'apprendimento delle lingue straniere, di ammontare superiore a 100,00 euro fatta eccezione per le spese mediche urgenti. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Viene precisato, in relazione alle spese straordinarie da concordare, che la manifestazione del reciproco consenso e il rimborso al genitore anticipatario avverranno secondo le seguenti modalità: - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore (a mezzo sms, email….), l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto 10 giorni a decorrere dalla richiesta. 4) Spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024, con sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale del 9.12.2024, depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 11.12.2024, passata in giudicato (come da documentazione integrativa depositata in data 03-11-2025) mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 15.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70. È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trento in data 23.03.1996 (matrimonio trascritto nel Comune di Trento - Ufficio 1- al nr. 30, P. I, anno 1996) da , Parte_1 nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AN SP LA Di AR