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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2010 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cerrito, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Frosinone n. 586/2022 del 15.6.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositati l'11.1.2022, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1 Parte_1 sentir accertato il proprio diritto a “vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale oppure sino al termine delle attività di didattiche, per la classe di concorso AAAA (infanzia) oppure ADAA
(infanzia sostegno), presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità ivi indicato, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta assegnazione di incarico di supplenza (annuale o sino al termine delle attività didattiche) con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari”, con vittoria di spese da distrarsi.
1 A tal fine, ha dedotto: di essere docente abilitata da concorso – tuttora precaria – di scuola dell'infanzia, attualmente senza alcun incarico di supplenza;
di essere utilmente inserita nella GAE per la scuola dell'infanzia (AAAA) della Provincia di Frosinone, in posizione 158 con punti 69; di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Frosinone, in prima fascia (scuola dell'infanzia , in posizione n. 287 con punti 86,50; di essere altresì Per_1 utilmente inserita nelle GPS della Provincia di Frosinone, in seconda fascia (scuola dell'infanzia – sostegno – ADAA), in posizione n. 50 con punti 78,50; di aver presentato per l'a.s. 2021/2022 domanda di supplenza – annuale e/o sino al termine delle attività didattiche – per le classi di concorso suddette (AAAA e ADEE), indicando le proprie preferenze di sedi/scuole; di non aver tuttavia ricevuto alcun incarico di supplenza, mediante scorrimento né delle GAE, né delle GPS, essendo stata ingiustamente pretermessa – sulle sedi indicate in domanda come preferite – da altri aspiranti muniti di un punteggio inferiore, benché privi di diritti di precedenza.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
A tal fine, ha precisato che, pur a seguito delle domande presentate, la ricorrente era risultata rinunciataria su ciascuna delle graduatorie in questione, avendo indicato solo alcune sedi e tipologie di posto, ed avendo dunque negato la propria disponibilità ad accettare sedi e tipologie di posto diverse;
motivo per cui, nei successivi turni di nomina, era stata esclusa dal sistema automatico a mezzo del quale si era proceduto nell'a.s. 2021/2022 all'assegnazione delle supplenze.
Espletata la fase cautelare – anche di reclamo – con esito favorevole per la ricorrente, il
Tribunale con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso, ritenendo che l'algoritmo congegnato per l'espletamento delle procedure informatiche violasse la stessa normativa ministeriale, finendo di fatto per disapplicare l'art. 4, co. 8, d.m. n. 242/2021 e per attribuire inammissibilmente alla rinuncia alla sede l'effetto di una rinuncia all'incarico, con la conseguenza di escludere l'aspirante – erroneamente considerato rinunciatario – dai successivi turni di nomina e di far sì che le sedi – richieste dal supposto rinunciatario – finissero per essere assegnate a docenti muniti di punteggio inferiore e privi di titoli di riserva e precedenza, in violazione del criterio meritocratico. Ha quindi dichiarato il diritto della
“a vedersi assegnato un incarico di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine attività CP_1 didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Frosinone
(e in particolare del bollettino di nomina del 4 Ottobre 2021), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS di prima e seconda fascia della Provincia di Frosinone, per il biennio
2020/2021 e 2021/2022, in relazione alla classe di concorso AAAA e ADAA, e per l'effetto [ha] ordina[to] al convenuto di attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato al 31 Parte_1
2 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda, in relazione alla classe di concorso AAAA e ADAA”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentando l'infondatezza in fatto e Parte_1 diritto dell'avversa domanda e la correttezza del proprio operato, e ribadendo di aver dimostrato nel giudizio di primo grado che la mancata nomina della fosse derivata nel caso di specie dalle CP_1 preferenze di sedi e tipologia di contratto espresse dalla candidata, dovendo considerarsi rinunciatario
“l'aspirante supplente che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver indicato nella domanda un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato”, in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore nonché dalle circolari e guide ministeriali.
Fissata l'udienza di discussione del 23.5.2023, il ha tuttavia omesso la notifica Parte_1 dell'appello e del decreto di fissazione entro la data d'udienza, provvedendovi via pec solo in data
24.5.2023, all'esito del rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione al 13.2.2024, disposto con decreto del Presidente di questa Sezione in data 18.5.2023.
In vista dell'udienza così fissata, si è costituita la lamentando: l'improcedibilità CP_2 dell'appello per omessa tempestiva notifica;
la sua inammissibilità ex art. 434 c.p.c. per genericità dei motivi di impugnazione, essendosi l'appellante limitato a ribadire le proprie ragioni, senza minimamente censurare le motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata;
l'infondatezza, in ogni caso, dell'assunto avversario.
La causa, matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'udienza del 26.11.2025 mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, in via preliminare, ritiene il Collegio che l'appello sia procedibile.
Ed invero, risulta dagli atti dell'ufficio che il decreto presidenziale del 7.9.2022 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione del 23.5.2023, sia stato ritualmente comunicato dalla cancelleria all'Avvocatura di Stato con pec in pari data;
che il appellante abbia omesso di provvedere Parte_1 alla notifica dell'appello e del decreto di fissazione, prima dell'udienza del 23.5.2023, la quale tuttavia è stata rinviata d'ufficio al 13.2.2024 con decreto presidenziale del 18.5.2023; che l'appellante abbia dunque provveduto alla notifica dell'appello, dell'originario decreto di fissazione e del nuovo decreto in data 24.5.2023; che l'appellata si sia costituita nei termini prescritti in vista dell'udienza di rinvio.
Orbene, in fattispecie analoga ha ritenuto la Suprema Corte (v. ord. n. 16517/2016, e conformi ord. n. 23056/2020 e n. 16679/2024): “Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato
3 improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata”.
Ciò posto, giacché nella specie l'udienza di discussione è stata rinviata d'ufficio ad altra udienza rispetto alla quale la notifica è stata effettuata tempestivamente, l'appello deve ritenersi procedibile, non impingendo tale notifica – pur effettuata dopo l'udienza originariamente fissata – sulla ragionevole durata del processo.
3. Cionondimeno, ritiene invece il Collegio che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c., perché generico.
Ed invero, con l'unico motivo di impugnazione, intitolato “infondatezza in fatto e diritto”,
l'appellante, dopo aver richiamato un passaggio della sentenza impugnata, si è limitato ad affermare di non condividerne l'iter argomentativo, di aver dimostrato con la comparsa di risposta in primo grado “che l'epilogo della mancata nomina deriva esclusivamente dalle preferenze espressa dalla ricorrente medesima”, in quanto “le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2021/2022 qualificano rinunciatario il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda”, di tal ché “va inteso come rinunciatario l'aspirante supplente che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver indicato nella domanda un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato”, meccanismo che troverebbe “puntuale conferma nella normativa di settore, nelle circolari e nelle guide elaborate dal a chiarimento della presentazione della domanda da parte dei candidati”. Parte_1
3.1. Ebbene, come si evince dal motivo di impugnazione, esso risulta apodittico, omettendo di esplicitare le ragioni per le quali sarebbe fondata la prospettazione del e non corretta la Parte_1 ricostruzione proposta dal Tribunale con la sentenza impugnata, rispetto alla quale l'appellante manifesta un mero dissenso, senza alcuna specifica indicazione di errori di interpretazione di fatti o norme in cui il giudice sarebbe incorso.
Di tal ché l'atto di gravame risulta inammissibile.
4. Ad abundantiam, l'appello è comunque infondato.
Posto che pacificamente la procedura di assegnazione delle supplenze per cui è causa era regolata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, non può non rammentarsi che sulla questione in esame questo Collegio ha già avuto modo di osservare anche recentemente (v. sent. n. 3468/2025) che la predetta ordinanza ministeriale, rubricata “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 33 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, disciplina all'art. 4 12 il “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” e, per quanto d'interesse in giudizio, prevede:
“… 8: L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
10. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
11. …”.
Ebbene, le norme sono chiare, nella loro lineare formulazione, nel prevedere [che]:
se l'aspirante a supplenza accetta la proposta dell'amministrazione, formulatagli tra quelle per cui concorre, allora le operazioni di conferimento di supplenza non sono rieditabili ed egli non può ambire a proposte ulteriori rispetto a posti per i quali concorre e che si sono resi disponibili in epoca successiva alla sua accettazione, posti che invece vanno attribuiti ad altri aspiranti, ai quali non sono state mai formulate proposte di assunzione;
se l'aspirante a supplenza rinuncia a una proposta di assunzione, allora non ha più titolo a ulteriori proposte per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico;
se all'aspirante è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, allora gli vanno attribuite altre supplenze fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento, ma solo individuando tali disponibilità in relazione a diverse graduatorie di supplenza.
La ratio di questa disciplina è dichiarata in apertura dell'art. 12, che invero stabilisce “Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle
5 supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale”.
Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali.
Allo stesso modo, laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa, laddove egli abbia indicato un numero definito di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti, sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti, sedi, classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria.
Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi, anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita (non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi).
Nel caso invece in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti.
Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale, in un turno di nomina, non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite, sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti, sedi, classi di concorso, invece, da lui richiesti;
ed infatti l'OM in realtà non lo prevede affatto”.
6 4.1. Posti tali principi, rileva il Collegio che il , nel caso di specie, non risulta aver Parte_1 provato che tutti coloro che sono stati nominati prima o meglio della odierna appellata erano stati preferiti perché avevano titoli di precedenza o punteggio superiore, o avevano ottenuto sedi non richieste dall'appellata.
Di tal ché, esaminato nel merito, l'appello risulta comunque infondato.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna il appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite Parte_1 del grado, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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