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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 50921/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
SEZIONE MINORENNI
La Corte, così composta:
dott. FI OT Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. TA CA Consigliere rel.
dott. Monica Micheli Consigliere on.
dott. Roberto Callegari Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 9.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.V.G. 50921/24, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Pasqualino Miraglia;
nei confronti di:
1 , quale curatore speciale di (nata il Persona_1 Parte_3
17.2.2020)
e
e Controparte_1 Controparte_2
e
, quale tutore di Controparte_3 Parte_3
e
PM,
Con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.3.2024.
Premesso che:
con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato l'adottabilità di vietando ogni contatto con la Parte_3
famiglia di origine;
con ricorso depositato il 13.6.2024, e Parte_1 Parte_2
genitori di hanno chiesto revocarsi lo stato di adottabilità della figlia, Pt_3
disponendone il collocamento presso di loro;
in via istruttoria, hanno chiesto disporsi un supplemento di CTU;
2 con decreto depositato il 24.4.2024, il presidente ha assegnato agli appellanti termine fino al 15.10.2024 per la notifica dell'impugnazione alle controparti;
in data 14.12.2024, si è costituito solo il curatore speciale della minore;
all'udienza del 13.5.2025 (prima udienza in cui è stata trattata la causa, dopo un precedente rinvio d'ufficio), la Corte, non rinvenendo in atti la prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'impugnazione al PM ed a
[...]
e ha rinviato la causa all'udienza del 7.10.2025, CP_1 Controparte_2
assegnando agli appellanti termine fino al 30.6.2025 per integrare il contraddittorio nei confronti del PM e dei nonni materni di Pt_3
con istanza del 30.7.2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
di essere rimessi in termini per procedere alla notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio a e non Controparte_1 Controparte_2
essendosi perfezionata la precedente notifica, effettuata il 24.6.2025, per indirizzo sconosciuto e/o irreperibilità dei destinatari;
in data 10.9.2025, la Corte, atteso che non risultava prodotta in atti nemmeno la prova dell'avvenuta notifica al PM, riservato ogni provvedimento sulla richiesta rimessione in termini per la notifica ai nonni materni di ha Pt_3
assegnato agli appellanti “termine sino al 30.9.2025 per provvedere al deposito della prova dell'avvenuta notifica al PM, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, stabilito nell'ordinanza del 13.5.2025, dell'atto di appello, del decreto originario e del verbale d'udienza l'integrazione del contraddittorio”;
in data 3.12.2025, e hanno depositato Parte_1 Parte_2
documentazione comprovante la notifica degli atti introduttivi del giudizio a e nulla producendo per dimostrare Controparte_1 Controparte_2
l'avvenuta notifica anche al PM;
3 all'udienza del 9.12.2025, il difensore degli appellanti ha dichiarato “di essere stata informata della corretta esecuzione delle notifiche”, mentre il curatore speciale della minore e il PG hanno rilevato il difetto dell'integrità del contraddittorio nei confronti del PM e il Collegio si è riservato di decidere.
Rilevato che: gli appellanti, rimessi in termini per la notifica dell'impugnazione alle altre parti processuali (e, specificatamente, al PM) all'udienza del 13.5.2025, non hanno fornito alcuna prova di aver provveduto a tale incombente nel termine perentorio assegnatogli dal Collegio (del 30.6.2025);
trova, quindi, applicazione l'art. 307, III co., c.p.c. che testualmente prevede che
“Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione
o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”;
deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del processo.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
TA CA FI OT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
SEZIONE MINORENNI
La Corte, così composta:
dott. FI OT Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. TA CA Consigliere rel.
dott. Monica Micheli Consigliere on.
dott. Roberto Callegari Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 9.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.V.G. 50921/24, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Pasqualino Miraglia;
nei confronti di:
1 , quale curatore speciale di (nata il Persona_1 Parte_3
17.2.2020)
e
e Controparte_1 Controparte_2
e
, quale tutore di Controparte_3 Parte_3
e
PM,
Con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.3.2024.
Premesso che:
con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato l'adottabilità di vietando ogni contatto con la Parte_3
famiglia di origine;
con ricorso depositato il 13.6.2024, e Parte_1 Parte_2
genitori di hanno chiesto revocarsi lo stato di adottabilità della figlia, Pt_3
disponendone il collocamento presso di loro;
in via istruttoria, hanno chiesto disporsi un supplemento di CTU;
2 con decreto depositato il 24.4.2024, il presidente ha assegnato agli appellanti termine fino al 15.10.2024 per la notifica dell'impugnazione alle controparti;
in data 14.12.2024, si è costituito solo il curatore speciale della minore;
all'udienza del 13.5.2025 (prima udienza in cui è stata trattata la causa, dopo un precedente rinvio d'ufficio), la Corte, non rinvenendo in atti la prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'impugnazione al PM ed a
[...]
e ha rinviato la causa all'udienza del 7.10.2025, CP_1 Controparte_2
assegnando agli appellanti termine fino al 30.6.2025 per integrare il contraddittorio nei confronti del PM e dei nonni materni di Pt_3
con istanza del 30.7.2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
di essere rimessi in termini per procedere alla notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio a e non Controparte_1 Controparte_2
essendosi perfezionata la precedente notifica, effettuata il 24.6.2025, per indirizzo sconosciuto e/o irreperibilità dei destinatari;
in data 10.9.2025, la Corte, atteso che non risultava prodotta in atti nemmeno la prova dell'avvenuta notifica al PM, riservato ogni provvedimento sulla richiesta rimessione in termini per la notifica ai nonni materni di ha Pt_3
assegnato agli appellanti “termine sino al 30.9.2025 per provvedere al deposito della prova dell'avvenuta notifica al PM, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, stabilito nell'ordinanza del 13.5.2025, dell'atto di appello, del decreto originario e del verbale d'udienza l'integrazione del contraddittorio”;
in data 3.12.2025, e hanno depositato Parte_1 Parte_2
documentazione comprovante la notifica degli atti introduttivi del giudizio a e nulla producendo per dimostrare Controparte_1 Controparte_2
l'avvenuta notifica anche al PM;
3 all'udienza del 9.12.2025, il difensore degli appellanti ha dichiarato “di essere stata informata della corretta esecuzione delle notifiche”, mentre il curatore speciale della minore e il PG hanno rilevato il difetto dell'integrità del contraddittorio nei confronti del PM e il Collegio si è riservato di decidere.
Rilevato che: gli appellanti, rimessi in termini per la notifica dell'impugnazione alle altre parti processuali (e, specificatamente, al PM) all'udienza del 13.5.2025, non hanno fornito alcuna prova di aver provveduto a tale incombente nel termine perentorio assegnatogli dal Collegio (del 30.6.2025);
trova, quindi, applicazione l'art. 307, III co., c.p.c. che testualmente prevede che
“Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione
o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”;
deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del processo.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
TA CA FI OT
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