Art. 6.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Nota all' art. 6:
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , disciplina lo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". Dell'art. 11 di detto decreto si riporta il primo comma, che e' il solo pertinente alla materia disciplinata dalla legge qui pubblicata:
"Art. 11. (Cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea). - I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma".
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Nota all' art. 6:
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , disciplina lo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". Dell'art. 11 di detto decreto si riporta il primo comma, che e' il solo pertinente alla materia disciplinata dalla legge qui pubblicata:
"Art. 11. (Cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea). - I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma".