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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29152 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GR CO RI nato il [...] nel procedimento a carico di: NI CE nato a [...] il [...] inoltre: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 29152 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto resa dal Tribunale di Matera nei confronti di NO SA, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato la morte di GH AR e IC MA AE, investiti dalla vettura dal predetto condotta, allorché percorrevano quali pedoni - nel medesimo senso di marcia praticato dall'imputato - il tratto di strada statale 106 all'altezza del km 428+500. L'imputato era stato chiamato a rispondere della violazione dei principi generali di cui all'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato l'automobile in modo da non garantire il governo ed il tempestivo arresto della stessa;
e per non avere osservato (colpa specifica) l'art. 142 del medesimo codice, avendo guidato a velocità superiore rispetto a quella consentita (capo a). E ciò in ragione dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcol (capo b). 2. Avverso la sentenza dì appello propone ricorso per cassazione, ai soli fini civili, il difensore e procuratore speciale della parte civile che, con un unico, articolato, motivo deduce carenza assoluta di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione delle norme in materia di valutazione del compendio probatorio ex art 192 cod. proc. pen., lamentando il travisamento dei fatti di reato, nonché la manifesta contraddittorietà e l'illogicità radicale della motivazione. Nell'affermare che la causa dell'evento mortale sia riconducibile alla condotta delle stesse vittime, la Corte di appello, così come il primo Giudice, si sarebbe contraddetta avendo riconosciuto che l'imputato procedeva ad una velocità superiore a quella consentita, tale da non consentirgli di arrestare il veicolo entro il suo campo di visibilità e che lo stesso è stato trovato positivo all'accertamento etilometrico. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a ribadire le motivazioni di quella di primo grado allorché ha escluso qualsiasi incidenza dell'accertata alterazione psicofisica nella determinazione dell'incidente mortale, così apriopristicamente aderendo alle conclusioni del consulente tecnico dell'imputato che si pongono in netto contrasto con quelle del consulente tecnico del Pubblico ministero, pretermesse da entrambi i Giudici di merito. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 4. In data 27/03/2024, è pervenuta memoria di replica da parte del difensore della parte civile, avv. Damiano Cosimo Pantaleo che, in data 05/04/24, ha fatto pervenire conclusioni e nota spese. 5. In data 03/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, a firma del difensore, avv. Giuseppe Rago, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, atteso che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel richiamare due circostanze, che reputa rilevanti per la configurabilità della colpevolezza dell'imputato - e cioè che l'auto viaggiasse ad una velocità più elevata di quella consentita e che l'imputato sia stato trovato positivo all'accertamento etilometrico - la ricorrente parte civile prescinde, invero, dal necessario confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, per le quali, al pari di quelle del primo Giudice, il tragico evento si è verificato per colpa esclusiva delle vittime. Va ricordato che, per la giurisprudenza di legittimità, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da soia sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi Mirco, Rv. 281929; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288). Nel caso di specie, i Giudici di merito 3 hanno individuato le ragioni dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della condotta delle vittime nel fatto che queste, prive di indumenti catarifrangenti, camminavano a piedi di notte, su una strada priva di illuminazione, nella quale non era ammesso il traffico pedonale o con biciclette, nello stesso senso di marcia dell'autovettura condotta dell'imputato, probabilmente una a fianco all'altra e conducendo a mano una bicicletta, così ingombrando la parte destra della carreggiata. Ed hanno motivatamente escluso che potesse essere richiesto ed attivato da parte dell'imputato un comportamento utile a scongiurare il sinistro, diverso e/o ulteriore rispetto a quello da lui concretamente osservato nel frangente. Quanto alle conclusioni dell'ing. Latorre, consulente del Pubblico ministero, la Corte di merito dà atto che esse, pur adeguatamente valutate, sono state disattese sulla scorta di altri elementi, pure considerati (e richiamati alla p. 7 della sentenza impugnata). Con riguardo, in particolare, alla velocità tenuta dall'imputato al momento del fatto, eccedente rispetto al limite imposto di 90 km/h (essendo stata stimata intorno ai 100 km/h), la sentenza impugnata afferma che le considerazioni dell'appellante mal si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado laddove si è sostenuto che, se anche l'imputato avesse rispettato il limite di velocità di 90 km/h, ciò non avrebbe impedito l'evento, giacché la velocità necessaria a scongiurare l'impatto sarebbe dovuta essere non superiore a 60 km/h, ed ha concluso nel senso che, anche adottando il comportamento alternativo lecito, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Quanto alla circostanza, addotta dalla parte civile ricorrente, secondo la quale l'imputato avrebbe guidato la vettura sotto l'effetto di ebbrezza alcolica, la sentenza impugnata ricorda come il Tribunale abbia motivatamente aderito alle conclusioni del consulente prof. Candela, il quale ha affermato che, al momento del sinistro, l'alcol, appena assunto, non era ancora entrato in circolo e, pertanto, la sua assunzione non poteva avere alcuna incidenza sulla condizione psicofisica dell'imputato. Con riguardo, infine, alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, DO Nicola, Rv. 280027-04). 4 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 29152 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto resa dal Tribunale di Matera nei confronti di NO SA, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato la morte di GH AR e IC MA AE, investiti dalla vettura dal predetto condotta, allorché percorrevano quali pedoni - nel medesimo senso di marcia praticato dall'imputato - il tratto di strada statale 106 all'altezza del km 428+500. L'imputato era stato chiamato a rispondere della violazione dei principi generali di cui all'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato l'automobile in modo da non garantire il governo ed il tempestivo arresto della stessa;
e per non avere osservato (colpa specifica) l'art. 142 del medesimo codice, avendo guidato a velocità superiore rispetto a quella consentita (capo a). E ciò in ragione dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcol (capo b). 2. Avverso la sentenza dì appello propone ricorso per cassazione, ai soli fini civili, il difensore e procuratore speciale della parte civile che, con un unico, articolato, motivo deduce carenza assoluta di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione delle norme in materia di valutazione del compendio probatorio ex art 192 cod. proc. pen., lamentando il travisamento dei fatti di reato, nonché la manifesta contraddittorietà e l'illogicità radicale della motivazione. Nell'affermare che la causa dell'evento mortale sia riconducibile alla condotta delle stesse vittime, la Corte di appello, così come il primo Giudice, si sarebbe contraddetta avendo riconosciuto che l'imputato procedeva ad una velocità superiore a quella consentita, tale da non consentirgli di arrestare il veicolo entro il suo campo di visibilità e che lo stesso è stato trovato positivo all'accertamento etilometrico. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a ribadire le motivazioni di quella di primo grado allorché ha escluso qualsiasi incidenza dell'accertata alterazione psicofisica nella determinazione dell'incidente mortale, così apriopristicamente aderendo alle conclusioni del consulente tecnico dell'imputato che si pongono in netto contrasto con quelle del consulente tecnico del Pubblico ministero, pretermesse da entrambi i Giudici di merito. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 4. In data 27/03/2024, è pervenuta memoria di replica da parte del difensore della parte civile, avv. Damiano Cosimo Pantaleo che, in data 05/04/24, ha fatto pervenire conclusioni e nota spese. 5. In data 03/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, a firma del difensore, avv. Giuseppe Rago, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, atteso che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel richiamare due circostanze, che reputa rilevanti per la configurabilità della colpevolezza dell'imputato - e cioè che l'auto viaggiasse ad una velocità più elevata di quella consentita e che l'imputato sia stato trovato positivo all'accertamento etilometrico - la ricorrente parte civile prescinde, invero, dal necessario confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, per le quali, al pari di quelle del primo Giudice, il tragico evento si è verificato per colpa esclusiva delle vittime. Va ricordato che, per la giurisprudenza di legittimità, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da soia sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi Mirco, Rv. 281929; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288). Nel caso di specie, i Giudici di merito 3 hanno individuato le ragioni dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della condotta delle vittime nel fatto che queste, prive di indumenti catarifrangenti, camminavano a piedi di notte, su una strada priva di illuminazione, nella quale non era ammesso il traffico pedonale o con biciclette, nello stesso senso di marcia dell'autovettura condotta dell'imputato, probabilmente una a fianco all'altra e conducendo a mano una bicicletta, così ingombrando la parte destra della carreggiata. Ed hanno motivatamente escluso che potesse essere richiesto ed attivato da parte dell'imputato un comportamento utile a scongiurare il sinistro, diverso e/o ulteriore rispetto a quello da lui concretamente osservato nel frangente. Quanto alle conclusioni dell'ing. Latorre, consulente del Pubblico ministero, la Corte di merito dà atto che esse, pur adeguatamente valutate, sono state disattese sulla scorta di altri elementi, pure considerati (e richiamati alla p. 7 della sentenza impugnata). Con riguardo, in particolare, alla velocità tenuta dall'imputato al momento del fatto, eccedente rispetto al limite imposto di 90 km/h (essendo stata stimata intorno ai 100 km/h), la sentenza impugnata afferma che le considerazioni dell'appellante mal si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado laddove si è sostenuto che, se anche l'imputato avesse rispettato il limite di velocità di 90 km/h, ciò non avrebbe impedito l'evento, giacché la velocità necessaria a scongiurare l'impatto sarebbe dovuta essere non superiore a 60 km/h, ed ha concluso nel senso che, anche adottando il comportamento alternativo lecito, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Quanto alla circostanza, addotta dalla parte civile ricorrente, secondo la quale l'imputato avrebbe guidato la vettura sotto l'effetto di ebbrezza alcolica, la sentenza impugnata ricorda come il Tribunale abbia motivatamente aderito alle conclusioni del consulente prof. Candela, il quale ha affermato che, al momento del sinistro, l'alcol, appena assunto, non era ancora entrato in circolo e, pertanto, la sua assunzione non poteva avere alcuna incidenza sulla condizione psicofisica dell'imputato. Con riguardo, infine, alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, DO Nicola, Rv. 280027-04). 4 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente