Art. 11.
Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono sinonimi dell'espressione "permesso di lavoro frontaliero".
Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono sinonimi dell'espressione "permesso di lavoro frontaliero".