Art. 46.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).