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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8454 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito, difeso ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio come in atti, agisce avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso e notificato dal comune di Pescara
e, per esso, dalla società Adriatica Risorse soc. per a., in house providing, gestione entrate per il comune di Pescara, in esecuzione del regolamento per l'applicazione e la riscossione diretta dei tributi, conseguente al parziale/omesso versamento della Tassa sui rifiuti (TaRi), dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, assimilati o speciali come previsto dall'art. 1, comma 639 e segg., della legge 27 dicembre
2013, n. 147, (legge stabilità 2014), in applicazione della deliberazione del C.C., del regolamento e delle tariffe comunali vigenti, oltre interessi legali e sanzioni nella misura del 30% del tributo non versato, di cui all'art. 13, del d. lgs n. 471/1997, per l'anno di tassazione 2019 - 2020, siccome rideterminata per effetto di vizi della dichiarazione per i quali risultano difformità con la situazione reale.
Annota, infatti, l'Ente locale creditore che in caso di presenza dei presupposti oggettivi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale è necessario presentare all'Ente, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'inizio, la variazione e la fine dei dati riguardanti la imposizione tributaria che, ove compatibili, hanno effetto anche per gli anni successivi in relazione ad un immobile distinto al CF, Dati catastali, cat A02-03.
L'atto impugnato è stato emesso, quindi, sulla base delle risultanze del carico tributario dell'anno attesa la non rispondenza dei dati in possesso dell'Ente locale in relazione alle situazioni di fatto rilevabili e quelli indicati dal dichiarante.
L'atto impositivo è tempestivamente impugnato deducendo plurimi profili di nullità. In particolare, con il primo motivo il ricorrente dubita della legittimità e fondatezza dell'atto impugnato sul presupposto che per l'anno 2020 non sia dovuto alcun tributo perché pagato. Riguardo all'anno 2019 l'immobile in questione l'unità immobiliare ubicata in Pescara alla Indirizzo_1 -distinta al Catasto Fabbricati di Pescara al Dati catastali (Cat. A02-03)-, per cui si richiedeva il 5.12.2018 l'iscrizione come prima occupazione / detenzione, risultava oggetto di detassazione, poiché “unità immobiliare priva di arredo e di ogni contratto di fornitura servizi pubblici (acqua, elettricità, gas".
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Ritualmente intimata, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta, il comune di Pescara, e per esso la società p. a. Adriatica Risorse, in qualità di subentrante a tutti i rapporti del comune di Pescara, giusta delibera del C.C. n. 65, del 9 aprile
2019, di costituzione della società in house providing per la gestione del ciclo completo della riscossione del comune di Pescara, eccepisce l'infondatezza e l'inefficacia probatoria dei fatti e motivi dedotti, con i quali si sollevano vizi dell'atto impugnato, inidonei a contrastare l'attività dell'Ufficio; eccepisce, altresì,
l'intervenuta modifica o estinzione del diritto vantato, ex art. 2697, comma 2, prima e seconda parte, c.c. .
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed indica ampia e copiosa giurisprudenza a sostegno della propria tesi che, in parte, produce in allegazione alle proprie controdeduzioni ribadendo infine che l'assoggettamento all'obbligo di pagamento della tassa sorga automaticamente al momento della occupazione dell'immobile ma che è possibile ottenere l'eventuale esonero dal pagamento del tributo nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di inutilizzabilità debitamente comprovate nella denuncia originaria o di variazione. Insiste nel ritenere l'obbligatorietà e la rilevanza della denuncia
Conclude, pertanto, nel chiedere, in via principale e nel merito il rigetto del ricorso, siccome infondato, con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento. Il Giudice assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va chiarito, preliminarmente, che la ratio dell'imposizione del tributo risiede nel principio che esso prescinde dall'effettivo utilizzo ma nel possesso e possibile- potenziale utilizzo di esso. Contestualmente il contribuente ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 684, della legge 147/2013 di presentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.
Infondato è il motivo della non debenza tributo con riguardo all'anno 2019 perché pagato in ordine al quale l'ente creditore ne dà atto nel prospetto liquidatorio ove per l'anno 2020 ha tenuto conto del detto versamento.
Riguardo all'anno 2020 nessuna esenzione è dovuta giacchè il tributo è dovuto in via generale mentre in via d'eccezione risultano esonerate dal pagamento della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
In particolare, non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti gli immobili inagibili o soggetti a ristrutturazioni, solo se sono state rilasciate licenze e autorizzazioni per il restauro o la ristrutturazione edilizia dall'amministrazione comunale.
Trattandosi appunto di eccezione per esonero al pagamento, nel riparto dell'onere probatorio, è il contribuente che deve provare il titolo per il quale l'immobile è sottratto all'imposizione. Titolo che non appare prodotto in atti sicchè anche il secondo motivo va respinto.
A tanto segue il rigetto del presente ricorso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice estensore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8454 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito, difeso ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio come in atti, agisce avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso e notificato dal comune di Pescara
e, per esso, dalla società Adriatica Risorse soc. per a., in house providing, gestione entrate per il comune di Pescara, in esecuzione del regolamento per l'applicazione e la riscossione diretta dei tributi, conseguente al parziale/omesso versamento della Tassa sui rifiuti (TaRi), dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, assimilati o speciali come previsto dall'art. 1, comma 639 e segg., della legge 27 dicembre
2013, n. 147, (legge stabilità 2014), in applicazione della deliberazione del C.C., del regolamento e delle tariffe comunali vigenti, oltre interessi legali e sanzioni nella misura del 30% del tributo non versato, di cui all'art. 13, del d. lgs n. 471/1997, per l'anno di tassazione 2019 - 2020, siccome rideterminata per effetto di vizi della dichiarazione per i quali risultano difformità con la situazione reale.
Annota, infatti, l'Ente locale creditore che in caso di presenza dei presupposti oggettivi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale è necessario presentare all'Ente, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'inizio, la variazione e la fine dei dati riguardanti la imposizione tributaria che, ove compatibili, hanno effetto anche per gli anni successivi in relazione ad un immobile distinto al CF, Dati catastali, cat A02-03.
L'atto impugnato è stato emesso, quindi, sulla base delle risultanze del carico tributario dell'anno attesa la non rispondenza dei dati in possesso dell'Ente locale in relazione alle situazioni di fatto rilevabili e quelli indicati dal dichiarante.
L'atto impositivo è tempestivamente impugnato deducendo plurimi profili di nullità. In particolare, con il primo motivo il ricorrente dubita della legittimità e fondatezza dell'atto impugnato sul presupposto che per l'anno 2020 non sia dovuto alcun tributo perché pagato. Riguardo all'anno 2019 l'immobile in questione l'unità immobiliare ubicata in Pescara alla Indirizzo_1 -distinta al Catasto Fabbricati di Pescara al Dati catastali (Cat. A02-03)-, per cui si richiedeva il 5.12.2018 l'iscrizione come prima occupazione / detenzione, risultava oggetto di detassazione, poiché “unità immobiliare priva di arredo e di ogni contratto di fornitura servizi pubblici (acqua, elettricità, gas".
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Ritualmente intimata, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta, il comune di Pescara, e per esso la società p. a. Adriatica Risorse, in qualità di subentrante a tutti i rapporti del comune di Pescara, giusta delibera del C.C. n. 65, del 9 aprile
2019, di costituzione della società in house providing per la gestione del ciclo completo della riscossione del comune di Pescara, eccepisce l'infondatezza e l'inefficacia probatoria dei fatti e motivi dedotti, con i quali si sollevano vizi dell'atto impugnato, inidonei a contrastare l'attività dell'Ufficio; eccepisce, altresì,
l'intervenuta modifica o estinzione del diritto vantato, ex art. 2697, comma 2, prima e seconda parte, c.c. .
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed indica ampia e copiosa giurisprudenza a sostegno della propria tesi che, in parte, produce in allegazione alle proprie controdeduzioni ribadendo infine che l'assoggettamento all'obbligo di pagamento della tassa sorga automaticamente al momento della occupazione dell'immobile ma che è possibile ottenere l'eventuale esonero dal pagamento del tributo nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di inutilizzabilità debitamente comprovate nella denuncia originaria o di variazione. Insiste nel ritenere l'obbligatorietà e la rilevanza della denuncia
Conclude, pertanto, nel chiedere, in via principale e nel merito il rigetto del ricorso, siccome infondato, con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento. Il Giudice assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va chiarito, preliminarmente, che la ratio dell'imposizione del tributo risiede nel principio che esso prescinde dall'effettivo utilizzo ma nel possesso e possibile- potenziale utilizzo di esso. Contestualmente il contribuente ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 684, della legge 147/2013 di presentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.
Infondato è il motivo della non debenza tributo con riguardo all'anno 2019 perché pagato in ordine al quale l'ente creditore ne dà atto nel prospetto liquidatorio ove per l'anno 2020 ha tenuto conto del detto versamento.
Riguardo all'anno 2020 nessuna esenzione è dovuta giacchè il tributo è dovuto in via generale mentre in via d'eccezione risultano esonerate dal pagamento della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
In particolare, non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti gli immobili inagibili o soggetti a ristrutturazioni, solo se sono state rilasciate licenze e autorizzazioni per il restauro o la ristrutturazione edilizia dall'amministrazione comunale.
Trattandosi appunto di eccezione per esonero al pagamento, nel riparto dell'onere probatorio, è il contribuente che deve provare il titolo per il quale l'immobile è sottratto all'imposizione. Titolo che non appare prodotto in atti sicchè anche il secondo motivo va respinto.
A tanto segue il rigetto del presente ricorso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice estensore