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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO SGRAVIO n. 83940 I.C.I. 2010
- DINIEGO SGRAVIO n. 83940 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1801/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Dr. Nominativo_1 produce la procura alla lite ed insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte il “diniego di discarico” delle Cartelle di pagamento ICI anni 2020 e 2011 emesse dall'Agenzia delle entrate riscossione (cfr provvedimenti meglio descritti in atti).
Ha dedotto di avere ricevuto i prodromici Avvisi di accertamento e di non essere proprietaria dei relativi cespiti;
ha versato in atti documentazione ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune di Agrigento il quale ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per ragioni di sintesi procesuale e di economia di scrittura le diverse questioni sottese al presente giudizio vengono di seguito succintamente esaminate.
1.- Il Comune di Agrigento ha notificato alla Contribuente il “diniego di sgravio” per le cartelle epigrafate, riferite ad Imu anni 2010 e 2011, ritenendo (erroneamente) che la stessa fosse proprietaria del terreno ubicato in contrada “S. Nominativo_2” distinto al Catasto Dati_1 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Il predetto Ente impositore, per il medesimo terreno - in data 30 ottobre 2024 - ha sgravato altre due cartelle (provvedimenti meglio distinti in atti) per Imu anni 2012 e 2015 ed ha “rettificato” l'Avviso di accertamento Imu anno 2017 nel presupposto che la contribuente non fosse proprietaria della particella n. 266 bensì della particella n. 265 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Contribuente ha prodotto in giudizio atto pubblico di divisione – donazione (rogato dal Notaio Nominativo_3 , in data 5 marzo 1979: documento fidefacente – art. 2700 c.c.) dalla quale si evince l'assegnazione in suo favore del terreno di cui al foglio Dati_2 (cfr. documentazione in atti).
Non hanno pregio le difese del Comune il quale richiama le risultanze catastali: “Il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può essere provato in base alla semplice annotazione dei dati nei registri catastali che hanno, in concrete circostanze, soltanto il valore di semplici indizi” (Cassazione, Ordinanza n. 22339 del 2019).
Depone in favore della fondatezza del ricorso anche la condotta dell'Ente impositore il quale per le annualità pregresse (2012, 2015 e 2017) ha rispettivamente "gravato" e "rettificato" la propria pretesa con riguardo alla medesima particella (Dati_1) oggetto del presente giudizio.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
Vanno annullati i provvedimenti impugnati.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella specificità del giudizio. Accoglie il ricorso.
Annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG RO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO SGRAVIO n. 83940 I.C.I. 2010
- DINIEGO SGRAVIO n. 83940 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1801/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Dr. Nominativo_1 produce la procura alla lite ed insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte il “diniego di discarico” delle Cartelle di pagamento ICI anni 2020 e 2011 emesse dall'Agenzia delle entrate riscossione (cfr provvedimenti meglio descritti in atti).
Ha dedotto di avere ricevuto i prodromici Avvisi di accertamento e di non essere proprietaria dei relativi cespiti;
ha versato in atti documentazione ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune di Agrigento il quale ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per ragioni di sintesi procesuale e di economia di scrittura le diverse questioni sottese al presente giudizio vengono di seguito succintamente esaminate.
1.- Il Comune di Agrigento ha notificato alla Contribuente il “diniego di sgravio” per le cartelle epigrafate, riferite ad Imu anni 2010 e 2011, ritenendo (erroneamente) che la stessa fosse proprietaria del terreno ubicato in contrada “S. Nominativo_2” distinto al Catasto Dati_1 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Il predetto Ente impositore, per il medesimo terreno - in data 30 ottobre 2024 - ha sgravato altre due cartelle (provvedimenti meglio distinti in atti) per Imu anni 2012 e 2015 ed ha “rettificato” l'Avviso di accertamento Imu anno 2017 nel presupposto che la contribuente non fosse proprietaria della particella n. 266 bensì della particella n. 265 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Contribuente ha prodotto in giudizio atto pubblico di divisione – donazione (rogato dal Notaio Nominativo_3 , in data 5 marzo 1979: documento fidefacente – art. 2700 c.c.) dalla quale si evince l'assegnazione in suo favore del terreno di cui al foglio Dati_2 (cfr. documentazione in atti).
Non hanno pregio le difese del Comune il quale richiama le risultanze catastali: “Il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può essere provato in base alla semplice annotazione dei dati nei registri catastali che hanno, in concrete circostanze, soltanto il valore di semplici indizi” (Cassazione, Ordinanza n. 22339 del 2019).
Depone in favore della fondatezza del ricorso anche la condotta dell'Ente impositore il quale per le annualità pregresse (2012, 2015 e 2017) ha rispettivamente "gravato" e "rettificato" la propria pretesa con riguardo alla medesima particella (Dati_1) oggetto del presente giudizio.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
Vanno annullati i provvedimenti impugnati.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella specificità del giudizio. Accoglie il ricorso.
Annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG RO