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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1925/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11.12.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. VASINI CLAUDIO Parte_1 Per essuno Controparte_1 L'avv. Vasini esibisce, con riserva di immediato deposito telematico, la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito, unitamente alla copia del verbale di mediazione con esito negativo e della fattura dell'organo di mediazione, relativa alle ulteriori spese sostenuto, avendo la controparte aderito al procedimento di mediazione, evidenziando che nella memoria integrativa aveva già evidenziato il costo inziale del procedimento pari ad € 102,98. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza di conversione del rito, dichiara la contumacia della parte intimata e invita la parte intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Vasini precisa le conclusioni richiamando quelle assunte nella memoria integrativa a cui si riporta integralmente, integrando le dette domande con quella di accertamento della risoluzione del contratto. Alle ore 13.15 il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vasini Claudio del Foro Parte_1 C.F._1 di Varese
PARTE ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11.12.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 658 c.p.c., con contestuale richiesta di ingiunzione ex art. 664 cpc, la parte attrice intimante intimava alla parte convenuta intimata lo sfratto Parte_1 Controparte_1 per morosità relativo l'immobile ad uso abitativo sito in Tradate, Via Canaletto 21b, censita al
N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10, part. 7714 sub. 20 e 40. La detta parte deduceva di aver stipulato con l'intimata un contratto di locazione in data 17.12.2023 e che la detta non aveva corrisposto il saldo dei canoni di locazione dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2025 e degli oneri accessori per € 2.400,00, comprensivi dei € 2.200,00 per canone ed € 200,00 a titolo di acconto sugli oneri accessori. L'intimante concludeva chiedendo la convalida dello sfratto intimato,
l'emissione dell'ordine di rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento delle somme contrattuali fino al rilascio.
pagina 2 di 5 La parte intimata non si costituiva in giudizio e il Giudice, dato atto che la notifica dell'intimazione si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc, e che tale notifica risultava incompatibile con il procedimento speciale introdotto, disponeva la conversione del rito, invitava a proporre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissava termine perentorio alle parti per l'integrazione dei loro atti difensivi e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. e, contestualmente, ex art. 429 c.p.c.
L'intimante depositava la memoria integrativa, nella quale dava atto della riconsegna dell'immobile in data 4.10.2025, a seguito della quale dichiarava di rinunciare alla domanda di rilascio, dando atto che l'intimata non aveva più corrisposto alcuna somma dall'introduzione del presente giudizio e che, pertanto, la morosità alla data del rilascio doveva essere quantificata in € 3.600,00; concludeva chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dell'intimata al pagamento delle somme contrattuali dovute fino al rilascio.
All'udienza del 11.12.2025 la parte intimante esibiva il verbale di mediazione negativo e la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito ed integrava le conclusioni precisate nella memoria integrativa con la richiesta di declaratoria di accertamento della risoluzione del contratto e il
Giudice, dichiarata la contumacia della parte intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° _ ° -
In via preliminare, va opportunamente precisato che la reiezione della domanda di convalida dello sfratto intimato e la necessità della conversione del rito consegue dalla circostanza che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è esclusa dalla giurisprudenza
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande della parte attrice intimante sono fondate e devono essere accolte.
La parte attrice locatrice ha assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto inter partes di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando quali fossero i canoni di locazione insoluti e gli oneri accessori maturati, come da idonea documentazione prodotta.
Nel giudizio di merito, poi, ha rilevato che la morosità si era aggravata, non avendo l'intimata provveduto al pagamento di alcuna somma dovuta in forza del contratto fino al rilascio dell'immobile.
pagina 3 di 5 A tal proposito, va rammentato in diritto che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (per tutte Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La parte intimata, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel procedimento di merito e con il suo comportamento processuale, ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., ha dimostrato di non aver eccezioni da opporre alle prospettazioni della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1.4.1995, n. 3822).
Si ritiene, pertanto, accertata la morosità della parte convenuta nel pagamento dei canoni di locazione come precisato in narrativa e suo inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78.
Il contratto stipulato inter partes, pertanto, deve essere dichiarato risolto ai sensi della predetta norma, considerato che con il mancato pagamento dei canoni si è alterato l'equilibrio economico tra le prestazioni, costituente causa del contratto.
Quale conseguenza della risoluzione del contratto la parte convenuta dovrà essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione indicati nella memoria integrativa.
La detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ogni canone fino all'introduzione del procedimento di convalida e dalla data di notificazione dell'atto ex art. 658 cpc gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di convalida e di quello di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, così come modificato dal DM 142/2022, sulla base dei medi tabellari per lo scaglione di valore da € 1.100,01 ad
€ 5.200,00, ridotte del 30% stante la limitata attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
pagina 4 di 5 risolto per grave inadempimento della parte convenuta intimata il contratto di locazione per cui è causa stipulato il 17.12.2023, avente a oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Tradate, Via
Canaletto 21b, censita al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10, part. 7714 sub. 20 e 40
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante della somma di €
3.600,00, oltre agli interessi come in parte motiva
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.650,00, di cui € 579,56 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 11.12.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1925/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11.12.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. VASINI CLAUDIO Parte_1 Per essuno Controparte_1 L'avv. Vasini esibisce, con riserva di immediato deposito telematico, la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito, unitamente alla copia del verbale di mediazione con esito negativo e della fattura dell'organo di mediazione, relativa alle ulteriori spese sostenuto, avendo la controparte aderito al procedimento di mediazione, evidenziando che nella memoria integrativa aveva già evidenziato il costo inziale del procedimento pari ad € 102,98. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza di conversione del rito, dichiara la contumacia della parte intimata e invita la parte intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Vasini precisa le conclusioni richiamando quelle assunte nella memoria integrativa a cui si riporta integralmente, integrando le dette domande con quella di accertamento della risoluzione del contratto. Alle ore 13.15 il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vasini Claudio del Foro Parte_1 C.F._1 di Varese
PARTE ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11.12.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 658 c.p.c., con contestuale richiesta di ingiunzione ex art. 664 cpc, la parte attrice intimante intimava alla parte convenuta intimata lo sfratto Parte_1 Controparte_1 per morosità relativo l'immobile ad uso abitativo sito in Tradate, Via Canaletto 21b, censita al
N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10, part. 7714 sub. 20 e 40. La detta parte deduceva di aver stipulato con l'intimata un contratto di locazione in data 17.12.2023 e che la detta non aveva corrisposto il saldo dei canoni di locazione dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2025 e degli oneri accessori per € 2.400,00, comprensivi dei € 2.200,00 per canone ed € 200,00 a titolo di acconto sugli oneri accessori. L'intimante concludeva chiedendo la convalida dello sfratto intimato,
l'emissione dell'ordine di rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento delle somme contrattuali fino al rilascio.
pagina 2 di 5 La parte intimata non si costituiva in giudizio e il Giudice, dato atto che la notifica dell'intimazione si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc, e che tale notifica risultava incompatibile con il procedimento speciale introdotto, disponeva la conversione del rito, invitava a proporre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissava termine perentorio alle parti per l'integrazione dei loro atti difensivi e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. e, contestualmente, ex art. 429 c.p.c.
L'intimante depositava la memoria integrativa, nella quale dava atto della riconsegna dell'immobile in data 4.10.2025, a seguito della quale dichiarava di rinunciare alla domanda di rilascio, dando atto che l'intimata non aveva più corrisposto alcuna somma dall'introduzione del presente giudizio e che, pertanto, la morosità alla data del rilascio doveva essere quantificata in € 3.600,00; concludeva chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dell'intimata al pagamento delle somme contrattuali dovute fino al rilascio.
All'udienza del 11.12.2025 la parte intimante esibiva il verbale di mediazione negativo e la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito ed integrava le conclusioni precisate nella memoria integrativa con la richiesta di declaratoria di accertamento della risoluzione del contratto e il
Giudice, dichiarata la contumacia della parte intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° _ ° -
In via preliminare, va opportunamente precisato che la reiezione della domanda di convalida dello sfratto intimato e la necessità della conversione del rito consegue dalla circostanza che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è esclusa dalla giurisprudenza
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande della parte attrice intimante sono fondate e devono essere accolte.
La parte attrice locatrice ha assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto inter partes di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando quali fossero i canoni di locazione insoluti e gli oneri accessori maturati, come da idonea documentazione prodotta.
Nel giudizio di merito, poi, ha rilevato che la morosità si era aggravata, non avendo l'intimata provveduto al pagamento di alcuna somma dovuta in forza del contratto fino al rilascio dell'immobile.
pagina 3 di 5 A tal proposito, va rammentato in diritto che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (per tutte Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La parte intimata, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel procedimento di merito e con il suo comportamento processuale, ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., ha dimostrato di non aver eccezioni da opporre alle prospettazioni della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1.4.1995, n. 3822).
Si ritiene, pertanto, accertata la morosità della parte convenuta nel pagamento dei canoni di locazione come precisato in narrativa e suo inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78.
Il contratto stipulato inter partes, pertanto, deve essere dichiarato risolto ai sensi della predetta norma, considerato che con il mancato pagamento dei canoni si è alterato l'equilibrio economico tra le prestazioni, costituente causa del contratto.
Quale conseguenza della risoluzione del contratto la parte convenuta dovrà essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione indicati nella memoria integrativa.
La detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ogni canone fino all'introduzione del procedimento di convalida e dalla data di notificazione dell'atto ex art. 658 cpc gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di convalida e di quello di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, così come modificato dal DM 142/2022, sulla base dei medi tabellari per lo scaglione di valore da € 1.100,01 ad
€ 5.200,00, ridotte del 30% stante la limitata attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
pagina 4 di 5 risolto per grave inadempimento della parte convenuta intimata il contratto di locazione per cui è causa stipulato il 17.12.2023, avente a oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Tradate, Via
Canaletto 21b, censita al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10, part. 7714 sub. 20 e 40
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante della somma di €
3.600,00, oltre agli interessi come in parte motiva
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.650,00, di cui € 579,56 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 11.12.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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