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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11887 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.27720 /2024 Tra
avv.BECCHIMANZI CONCETTA , ) Parte_1
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con La parte ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio il esponendo di aver prestato servizio come docente, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Il è rimato contumace CP_1
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'attribuzione della Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che istituisce, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, una Carta elettronica di importo pari ad € 500 per ciascun anno scolastico, utilizzabile
“per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il successivo comma 122 ha demandato ad un DPCM la definizione delle modalità di assegnazione, e il DPCM 23 settembre 2015, all'art. 2, ha limitato il beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, disposizione poi confermata dal DPCM 28 novembre 2016.
Tale esclusione ha determinato una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, non giustificata in relazione alla finalità dell'istituto, posto che gli obblighi formativi gravano su entrambe le categorie (cfr. artt. 63 e 64 CCNL comparto scuola 2007). La questione di compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE è stata sottoposta alla Corte di Giustizia, che con ordinanza 18.5.2022 (causa C-450/21) ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. La Corte ha ribadito “ il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che la Carta docenti “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne CP_1 le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47) Tali principi vincolano il giudice nazionale e impongono la disapplicazione della normativa interna nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'assegnazione della Carta. In linea con tale indirizzo, anche la giurisprudenza amministrativa aveva annullato il DPCM 23/9/2015 per violazione del principio di parità di trattamento (Cons. Stato n. 1842/2022). Peraltro, , proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo l'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 103/2023, ha esteso il beneficio ai docenti con incarico annuale su posto vacante e disponibile, limitatamente all'a.s. 2023/2024. Tuttavia, tale intervento non esclude le conseguenze favorevoli per i docenti precari per gli anni precedenti.
Sul punto è intervenuta anche la Cassazione, la quale, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale sino al 31 agosto o incarico sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda al;
CP_1
2. ai docenti che al momento della decisione siano interni al sistema scolastico spetta l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/1994;
3. ai docenti che siano fuoriusciti dal sistema scolastico spetta il risarcimento del danno, liquidabile equitativamente entro il valore della Carta, salvo prova di un maggior pregiudizio;
4. l'azione di adempimento si prescrive in cinque anni ex art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
le azioni risarcitorie sono soggette a prescrizione decennale decorrente dalla fuoriuscita dal sistema scolastico.
Con riguardo alle tipologie di supplenze cui il beneficio può essere riconosciuto, questo Tribunale ha ritenuto in passato che anche nel caso in cui le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o comunque per un periodo pari a 180 giorni sussisteva una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione della didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento del beneficio preteso. In tali pronunce viene valorizzato quanto si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 laddove afferma che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. Pertanto, nel momento in cui si presenta nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua sussiste una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio in esame. Conclude, quindi, la pronuncia citata con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.”. In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74). La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che la parte ricorrente ha avuto incarichi di insegnamento per i seguenti periodi : dal 18/09/2023 al 12/10/2023, presso ISTITUTO COMPRENSIVO IC “SANTA BEATRICE” - di RO;
dal 13/10/2023 al 30/06/2024, presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. “DONATELLO” - di RO.
Pertanto, in applicazione dei principi di cui sopra, la parte ricorrente, che al momento della presente pronuncia è ancora interna al sistema scolastico (prestando servizio a tempo determinato) ha il diritto di ottenere la carta docente per l'a.s- 2023/2024 per l'importo nominale di € 500,00
. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della serialità de contenzioso applicando gli importi della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia ( fino a auro € 1.100) e considerando solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale
P.Q.M.
dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annuo tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in particolare per l'a.s. 2023/2024 Per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso, con Controparte_1 attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore antistatario della parte CP_1 ricorrente i compensi legali, che si liquidano in € 515,00, oltre oneri di legge.
Il Giudice