Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Musio e Giorgio Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento datato 12 marzo 2025, prot. n 333/SAA/1/76399, notificato in data 22 marzo 2025, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata disposta nei confronti di parte ricorrente la destituzione dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7 nn. 1, 2 e 3 DPR n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Barletta, Andria e Trani del 1° febbraio 2025;
della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Barletta, Andria e Trani del 1° febbraio 2025;
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 5 ottobre 2024, a firma del funzionario istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ED EP AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19 maggio 2025 e depositato il 26 maggio 2025, l’interessato, ex Assistente Capo della Polizia di Stato, proponeva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari una impugnativa per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, del provvedimento del Capo della Polizia del 12 marzo 2025, notificato il 22 marzo 2025, che gli infliggeva la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 737 del 1981.
Il ricorrente chiedeva altresì l'annullamento della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Barletta Andria Trani in data 1° febbraio 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, includendo in particolare la relazione conclusiva dell'istruttoria disciplinare del 5 ottobre 2024.
L'esposizione dei fatti iniziava ricordando che il ricorrente, già in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, era stato destinatario il 12 maggio 2009 di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di concussione, corruzione, falso e associazione a delinquere, con la conseguente sospensione cautelare dal servizio.
Tale misura cautelare era stata successivamente modificata in arresti domiciliari e poi in sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, mentre il procedimento penale si evolveva attraverso vari gradi di giudizio.
Con decreto del 29 aprile 2014, decorso il termine massimo quinquennale, la sospensione cautelare veniva revocata e il medesimo, previa verifica positiva della idoneità, veniva riammesso in servizio a decorrere dal 12 maggio 2014 e assegnato al Commissariato di P.S. di Barletta.
Il percorso giudiziario penale, che coinvolgeva anche altri quindici colleghi, si concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 7 dicembre 2023, depositata il 5 marzo 2024 e divenuta irrevocabile il 22 aprile 2024.
Tale sentenza assolveva il ricorrente dal reato di associazione a delinquere perché il fatto non sussisteva, mentre per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art. 319-quater c.p.), riqualificato dalla precedente accusa di concussione, dichiarava in alcuni casi l'insussistenza del fatto e in altri l'estinzione per intervenuta prescrizione.
Acquisita notizia della sentenza irrevocabile, il Questore di Barletta Trani ed Andria, ritenendo i fatti suscettibili di sanzione disciplinare più grave della deplorazione, nominava il 12 agosto 2024 un funzionario istruttore.
Quest'ultimo, con atto del 16 agosto 2024, contestava al ricorrente le violazioni disciplinari di cui all'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. 737/1981, ipotizzando la destituzione per atti che rivelassero mancanza del senso dell'onore o della morale, grave contrasto con i doveri assunti col giuramento, grave abuso di autorità e dolosa violazione dei doveri con pregiudizio.
Il ricorrente presentava memorie difensive il 5 settembre 2024, evidenziando come le sue condotte si inserissero in un contesto patologico e sistemico all'interno della Sezione Polizia Stradale di Lecce, in tesi avallato dai vertici, e come egli fosse stato escluso dai cosiddetti "giri" presso le imprese secondo la testimonianza di un superiore.
Sottolineava inoltre il suo lodevole e irreprensibile comportamento durante oltre dieci anni di servizio presso il Commissariato di Barletta, certificato da rapporti informativi eccellenti, numerosi arresti, encomi e riconoscimenti.
Il Consiglio di Disciplina, nella seduta del 28 gennaio 2025, riconosceva all'unanimità che il comportamento del ricorrente dopo la sospensione e durante il processo fosse stato sotto ogni punto di vista irreprensibile, ed escludeva l'ipotesi di cui all'art. 7, n. 4 del citato d.P.R.
Tuttavia, a maggioranza, lo stesso Consiglio proponeva l'applicazione della sanzione della destituzione, decisione poi adottata dal Capo della Polizia con il decreto impugnato.
Nel primo motivo di diritto, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 5, comma 4, della l. n. 97 del 2001, sostenendo che il provvedimento disciplinare fosse stato adottato oltre il limite massimo di durata del procedimento sanzionatorio.
In tesi, deduceva che il termine complessivo di 270 giorni (90 per l'avvio e 180 per la conclusione), previsto dalla legge per i casi di sentenza irrevocabile di condanna, dovesse applicarsi per analogia anche al caso di proscioglimento per prescrizione, onde evitare una durata sine die del relativo procedimento.
Nella fattispecie, calcolando dalla data di conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile da parte dell'Amministrazione (20 maggio o 7 giugno 2024) fino alla data di adozione del provvedimento di destituzione (12 marzo 2025), il lasso temporale eccedeva abbondantemente i 270 giorni, con conseguente ritenuta decadenza dell'Amministrazione dall'azione disciplinare.
Il secondo motivo denunciava un eccesso di potere per errata presupposizione in fatto e in diritto, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché dell'art. 13 del d.P.R. n. 737/1981.
Il ricorrente lamentava che l'Amministrazione, nel determinare la sanzione, avesse del tutto ignorato la sua complessiva personalità e il suo esemplare comportamento successivo ai fatti, concentrandosi esclusivamente sulle condotte storiche, in spregio al principio di proporzionalità che imponeva ed impone di considerare anche le circostanze attenuanti.
Sosteneva che la sanzione espulsiva, quale extrema ratio , fosse giustificata solo ove costituisse l'unica misura per ripristinare la legalità violata, circostanza che nel suo caso non sussisteva data la sua piena riabilitazione professionale.
Il terzo motivo configurava un eccesso di potere per carenza istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa, violazione degli artt. 13 e seguenti del d.P.R. n. 737/1981 e falsa applicazione dell'art. 7.
Il ricorrente censurava l' iter disciplinare per non essere stata condotta una autonoma e serena valutazione dei fatti, recependo acriticamente gli atti processuali penali e ignorando il peculiare contesto locale di cui erano parte anche i dirigenti.
Evidenziava come le testimonianze dibattimentali, incluso quella dell'allora dirigente della Polizia Stradale di Lecce, descrivessero un sistema diffuso e tollerato di “regalie” periodiche da parte di imprenditori, che, sempre in tesi, ridimensionava la gravità e l'autonomia delle condotte a lui ascritte.
Il quarto motivo rilevava un ulteriore eccesso di potere per errata presupposizione in fatto e in diritto, poiché il decreto del Capo della Polizia, nel descrivere i fatti, riproduceva pedissequamente l'iniziale gravissima imputazione concussiva e associativa, ormai radicalmente modificata e attenuata dalla sentenza definitiva, dimostrando un pregiudizio e una valutazione predeterminata.
Il quinto motivo deduceva un eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, denunciando una disparità di trattamento rispetto ad altri casi analoghi o più gravi in cui era stata inflitta una sanzione conservativa della sospensione, citando i precedenti dell'Assistente Capo G.S. (condanna per induzione indebita) e dell'Ispettore G.G. (condanna per istigazione alla corruzione), entrambi sanzionati con la sospensione dal servizio.
Costituitasi in giudizio con atto in data 27 maggio 2025 e per il tramite di successiva memoria depositata il 6 giugno 2025, l'Avvocatura erariale presentava analitiche controdeduzioni a difesa del Ministero dell'Interno, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza in fatto ed in diritto.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la tesi del ricorrente relativa alla violazione dei termini di durata del procedimento disciplinare si dimostra infondata.
L'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, invocato a sostegno della presunta decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio, trova applicazione esclusiva nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in cui la sentenza definitiva aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
La disciplina correttamente applicabile è invece quella dettata dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, il quale stabilisce unicamente il termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare, senza disporre un termine perentorio per la sua conclusione.
La giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (cfr. inter plures Sez. VI, sentenza n. 9081 del 21 novembre 2025) chiarisce che il suddetto termine decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell'Amministrazione, dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, data individuata al 7 giugno 2024.
La nomina del funzionario istruttore, atto di avvio del procedimento, avvenuta il 12 agosto 2024, si poneva pertanto ben all'interno del limite temporale, essendo intercorsi soltanto 66 giorni dalla predetta conoscenza.
Quanto alla durata complessiva dell' iter , la memoria dell’Amministrazione ha correttamente obiettato che, in assenza di una specifica cadenza finale nel regolamento di disciplina, si applicava il principio generale di estinzione del procedimento dopo novanta giorni dall'ultimo atto compiuto, di cui all'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, principio rispettato nella sequenza cronologica degli atti documentata negli allegati.
La doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità e alla presunta omissione di valutazione della personalità del ricorrente e del suo successivo contegno appare egualmente priva di fondamento.
La determinazione della sanzione in ambito disciplinare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa di natura tecnica, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
L'Amministrazione, attraverso il Consiglio di Disciplina, ha espressamente e dettagliatamente preso atto del lodevole operato successivo dell’interessato, ma ha correttamente ritenuto che la valutazione della congruità della sanzione dovesse essere ancorata primariamente alla gravità intrinseca delle condotte poste in essere all'epoca dei fatti contestati.
La gravità di tali condotte, consistenti in illecite richieste di utilità a imprenditori sfruttando i poteri d'ufficio, integra pienamente gli estremi degli atti previsti dall'art. 7 del regolamento, in quanto rivelatrici di mancanza del senso dell'onore e della morale, di grave contrasto con i doveri assunti col giuramento e di grave abuso di autorità.
L'art. 13 del d.P.R. n. 737/1981, richiamato dal ricorrente, non enuncia solo circostanze attenuanti ma prevede anche che siano sanzionate con maggior rigore le mancanze che indicano scarso senso morale, come quelle accertate nella specie.
La scelta della destituzione, massima sanzione prevista, si configura quindi come proporzionata all'accentuato disvalore del comportamento, che aveva arrecato un grave vulnus al prestigio e alla fiducia nell'Amministrazione, fini istituzionali di primaria importanza per un corpo di polizia.
Le censure concernenti la carenza istruttoria e la pretesa mancanza di un autonomo accertamento amministrativo dei fatti sono confutate dalla circostanza che l'Amministrazione aveva basato la sua valutazione su un attento esame degli atti del procedimento penale, i quali costituivano un complesso probatorio solido e già sottoposto al contraddittorio giurisdizionale.
La memoria dell’Amministrazione, in particolare, richiamava ampi stralci della sentenza penale definitiva, dai quali emerge in modo inequivocabile la sussistenza di un sistema di pressioni posto in essere dagli agenti, i quali, con condotte induttive e prospettando l'eventualità di severi controlli, avevano limitato la libertà di autodeterminazione degli imprenditori, i quali si sentivano costretti a corrispondere somme di denaro o regalie per garantirsi l'impunità.
La descrizione del contesto consuetudinario addotta dal ricorrente, lungi dall'assolverlo, conferma la consapevole partecipazione a prassi illecite, mentre l'eventuale tolleranza di superiori gerarchici, tutta da verificare, non può sminuire la responsabilità personale nell'aver tradito i doveri di correttezza e lealtà insiti nel giuramento prestato.
La motivazione del decreto impugnato e della delibera del Consiglio di Disciplina dimostra coerenza logica e aderenza alle risultanze processuali, senza travisamenti, escludendo quindi un vizio di carenza istruttoria o di contraddittorietà.
La lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri casi giudiziari diversi si rivela inammissibile sul piano argomentativo.
Come è noto, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone una rigorosa prova dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto, prova che il ricorrente non ha fornito.
I precedenti da lui evocati riguardano procedimenti penali distinti, definiti con sentenze di condanna per reati di diversa tipologia e gravità, ed erano pertanto non comparabili con la vicenda in esame.
Al contrario, risulta significativo che tutti gli altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine leccese siano stati, all'esito dei rispettivi procedimenti disciplinari, destinatari della sanzione della destituzione, attestando una linea di condotta amministrativa omogenea e coerente per fatti analoghi.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TI, Presidente
ED EP AL, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED EP AL | LE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.