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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 342/2024
Alla udienza tenuta il 16/05/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 342/2024 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per parte ricorrente compare l'Avv. LISONI MARCO, il quale conclude come da note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
- 1 -
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 342 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: AVV. MARCO LISONI
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
CP_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito dichiarare che il sig. occupa senza alcun titolo l'unità immobiliare magazzino sita in Viareggio (LU), Via CP_1
Coppino n.5, piano terra, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio al foglio 25, particella 99, subalterno 1, categoria C/1, classe 7, consistenza mq.13, superficie catastale mq.15, rendita Euro 366,58, Via Michele Coppino n.5, piano T, giusta planimetria depositata agli atti del Catasto in data 12 ottobre 1990, di proprietà della Sig.ra quale unica erede della Sig.ra deceduta lo Parte_1 Parte_1 scorso 19/03/2025 e condannarlo all'immediato rilascio della stessa in favore dell'odierna ricorrente, libero da persone e cose. Con vittoria di spese e competenze di procedura”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281- decies c.p.c. , Parte_1
assumendo che ,in forza di atto di divisione senza conguaglio, rogato in data 24 febbraio 2017 dal Notaio di Viareggio, repertorio n.6187, raccolta n.4949, Persona_1
è proprietaria dell'unità immobiliare ad uso magazzino, posta in Viareggio (LU), Via
- 2 - M. Coppino n.5/A, piano terra, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di
Viareggio al foglio 25, particella 99, subalterno 1, categoria C/1, classe 7, consistenza mq.13, superficie catastale mq.15, rendita Euro 366,58, Via Michele Coppino n.5, piano T e che detto immobile è occupato senza titolo alcuno da ha CP_1
convenuto in giudizio quest'ultimo onde sentir accertare l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di cui in premessa, con condanna del resistente all'immediato rilascio.
§1.1 – Nella contumacia del resistente, la causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'assunzione di prove testimoniali
§1.2 – All'udienza del 16.5.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Il ricorso è infondato e va respinto.
§3. – L'azione proposta si atteggia al modo di un'ordinaria azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., atteso che a sostegno della domanda è stato dedotto il diritto reale di proprietà e non già il venir meno di un diritto personale di godimento avente fonte in un rapporto obbligatorio, senza che a diversamente qualificare la domanda incidano le eccezioni del convenuto (per questa fondamentale distinzione, cfr. Cass. sez. un. sent. n. 7305 del 2014), peraltro nella specie neppure costituito.
Che di ordinaria azione di rivendica si tratti, nel senso sopra precisato, si desume anche dalle dichiarazioni testimoniali di il quale, sia pur riferendo Testimone_1
de relato, ha riportato che il entrò nell'appartamento perché doveva essere CP_1
stipulato un contratto di locazione che poi non fu mai firmato. Ergo, anche sotto tale profilo, è soltanto il profilo dominicale che è suscettibile di fondare la domanda di rilascio.
Sennonché, l'azione di rivendica presuppone la prova assoluta del diritto di proprietà, che può essere fornita soltanto risalendo ad un acquisto a titolo originario dell'attore o del dante causa di quest'ultimo, prova che con ogni evidenza non è stata fornita, sol che si consideri che non risulta a tanto sufficiente la produzione dei soli
- 3 - titoli, quand'anche risalenti al ventennio, nulla dimostrando questi ultimi in ordine all'instaurazione di un possesso avente i requisiti per l'acquisto a titolo di usucapione
(Cass. sent. n. 21940 del 2018; n. 25643 del 2014).
Da qui, il rigetto del ricorso.
§4. – In assenza di attività difensiva del resistente, le spese di lite rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 14.5.2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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