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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2689 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 2753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del procuratore Parte_1 speciale Ing. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
EF MO e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22 Appellante/Appellata
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Sansone e dall'avv. Filippo Di Peio e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via delle Quattro Fontane n. 161 Appellante/Appellata
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Controparte_2 atti, dall'avv. Riccardo Faranda e dall'avv. Patrizia Angiari e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Cosseria n. 2 Appellata
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 04/04/2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. Controparte_2
347/2019, aveva accertato la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente e la AI s.p.a. il 10/05/2013, nonché dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/05/2013 ed ordinato alla AI s.p.a. di provvedere alla sua immediata ricostituzione, con le medesime condizioni contrattuali, e dedotto che AI s.p.a., che non aveva mai provveduto alla ricostituzione del rapporto, aveva ceduto con decorrenza dal 01/01/2015 il complesso dei propri compendi aziendali ad agiva in giudizio contro entrambe le indicate Controparte_3 società rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE a. Accertare e dichiarare che la sentenza n.347/2019 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia Sez. Lavoro con cui è stato disposto il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio fa stato nei confronti della società cessionaria odierna resistente e CP_4 dichiarare il diritto della ricorrente a passare/proseguire a lavorare alle dipendenze della società cessionaria (ora in a.s.) con decorrenza dal 1.1.2015, in Controparte_5 virtù dell'art. 2112 c.c. e dell'applicazione degli accordi sindacali del 12.7.2014, del 24.10.2014 e ss., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle stesse condizioni contrattuali da ultimo detenute e sopra richiamate;
b. ordinare pertanto ad n a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riammettere Controparte_5 in servizio, ovvero assumere/reintegrare immediatamente in servizio la ricorrente con le condizioni contrattuali già detenute da ultimo in forza alla Cai s.p.a., ovvero con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1.1.2015 (o dalla diversa data che riterrà di giustizia) con livello 1° del ccnl trasporto aereo/vettori, mansioni di impiegata, sede lavorativa presso il settore Revenue Management di Fiumicino o altra equivalente, orario full - time 40 ore sett., retribuzione di €.2.114,10 per 14 mensilità (o alle diverse condizioni contrattuali ritenute di giustizia); c. accertare il diritto della ricorrente a vedersi erogare dalla in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla data di prima messa in mora (04.06.2019) alla data della emananda sentenza (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia). Con riserva, in caso di esito positivo della lite, di proporre insinuazione al passivo della società odierna resistente in amministrazione straordinaria per richiedere il pagamento delle somme accertate quanto all'an nel presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA d. condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante protempore al pagamento in favore della sig.ra a titolo di risarcimento del danno da perdita di retribuzioni e di Controparte_2 chance, della somma di €. 167.718,60, o della diversa somma maggiore o minore che vorrà liquidare anche in via equitativa. e. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”.
1.1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22/02/2022, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Civitavecchia.
2 1.2. Con successivo ricorso ex artt. 413 e 414 c.p.c., iscritto al R.G. n. 454/2022, riassumeva il giudizio dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, Controparte_2 rassegnando le sopra riportate conclusioni.
1.3. Nelle more del giudizio così instaurato, , premesso che il Controparte_2
Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 347/2019, aveva accertato la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente e la AI s.p.a. il 10/05/2013, nonché dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/05/2013 ed ordinato alla AI s.p.a. di provvedere alla sua immediata ricostituzione, con le medesime condizioni contrattuali, e che AI s.p.a., che non aveva mai provveduto alla ricostituzione del rapporto, aveva ceduto con decorrenza dal 01/01/2015 il complesso dei propri compendi aziendali ad e che, pertanto, Controparte_3 quest'ultima società avrebbe dovuto farsi carico della riammissione in servizio ai sensi dell'art. 2112 c.c. - come da domanda formulata con il primo ricorso -, e dedotto che in data 17/08/2021 AI s.p.a. le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, immediatamente impugnato con comunicazione inviata ad entrambe le società in quanto proveniente da soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, ha agito in giudizio con un ulteriore ricorso - iscritto al R.G. 455/2022 -
contro
AI s.p.a. e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE a. Dichiarare CP_5 inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/17 agosto 2021, e dichiarare che tra la ricorrente e la Controparte_7
si è istaurato a far data dal 01.01.2015 un rapporto a
[...] tempo indeterminato tuttora in essere in mancanza di un atto idoneo a risolverlo;
b. ordinare pertanto ad in a.s., in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, di riammettere in servizio, ovvero assumere/reintegrare immediatamente in servizio la ricorrente con le condizioni contrattuali già detenute da ultimo in forza alla Cai s.p.a., ovvero con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1.1.2015 (o dalla diversa data che riterrà di giustizia) con livello 1° del ccnl trasporto aereo/vettori, mansioni di impiegata, sede lavorativa presso il settore Revenue Management di Fiumicino o altra equivalente, orario full - time 40 ore sett., retribuzione di €.2.114,10 per 14 mensilità (o alle diverse condizioni contrattuali ritenute di giustizia); c. accertare il diritto della ricorrente a vedersi erogare dalla in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento alla data della emananda sentenza (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia). d. Con riserva, in caso di esito positivo della lite, di proporre insinuazione al passivo della società odierna resistente in amministrazione straordinaria per richiedere il pagamento delle somme accertate quanto all'an nel presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA e. Dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/17 agosto 2021 perché disposto in violazione dell'art.
2.112 c.c. e comunque perché privo di giustificato motivo;
f. ordinare ai sensi del comma 1 dell'art. 18 legge 300/1970 alla convenuta AI s.p.a. di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente e con le medesime condizioni contrattuali previgenti;
g. condannare per l'effetto la AI s.p.a. ai sensi del comma 2 dell'art. 18 legge 300/70, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore della ricorrente delle mensilità di retribuzione intercorse dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio, sulla base dello stipendio di fatto da ultimo percepito pari ad €.2.114,10 lordi mensili,
3 condannare la resistente altresì, sempre ai sensi del 2° comma dell'art. 18 legge 300/70 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA h. Dichiarata la nullità/illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/17 agosto 2021 perché disposto in violazione dell'art.
2.112 c.c. e comunque perché privo di giustificato motivo, ordinare ai sensi del comma 4° di cui all'art. 18 legge 300/1970 alla AI di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e con le medesime condizioni contrattuali previgenti;
i. condannare per l'effetto la resistente AI s.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 18 legge 300/70, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore della ricorrente delle mensilità di retribuzione intercorse dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio, sulla base dello stipendio di fatto prima percepito pari ad €.2.114,10 lordi mensili. Condannare altresì AI s.p.a., sempre ai sensi del 4° comma dell'art. 18 legge 300/70 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. IN ESTREMO SUBORDINE j. Accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento, ai sensi e per gli effetti del comma 5° di cui all'art. 18 legge 300/70 condannare in ogni caso AI s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di legge e pari a 24 mensilità sulla base della retribuzione di fatto prima percepita pari ad €.2.114,10 lordi mensili e condannare la società AI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare in favore della ricorrente i derivanti oneri previdenziali e contributivi maturati, mediante pagamento dei relativi premi presso gli Enti previdenziali ed assistenziali preposti;
k. in ogni caso con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art.429 c.p.c.; l. con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
1.4. Nella resistenza di e di Controparte_1 Controparte_3 CP_ in il Tribunale di Civitavecchia, previa riunione dei giudizi R.G.
[...]
454/2022 e 455/2022, ha così statuito: “Ogni altra istanza disattesa, accerta che il rapporto lavorativo giudizialmente ricostruito con sentenza n. 347/2019 di questo Tribunale, tra la ricorrente e la Cai s.p.a., è transitato alle dipendenze della CP_5 fin dal 1.01.2015. Accerta l'inefficacia del licenziamento comminato alla
[...] CP_2 dalla Cai s.p.a., in data 13/17 agosto 2021. Accerta il diritto della lavoratrice al relativo risarcimento del danno, pari ad euro 2.114,00 mensili dal 12 giugno 2019 fino al momento del ripristino della operatività del rapporto, dedotto l'importo percepito indicato in motivazione. Condanna le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.243 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi”.
1.4.1. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione - sollevata da - di incompetenza del Tribunale Controparte_5 ordinario in favore del Tribunale fallimentare, essendo oggetto della domanda l'accertamento dell'avvenuto trasferimento ex lege del rapporto lavorativo alle dipendenze di in amministrazione straordinaria, fin dal gennaio 2015, Controparte_5 data di efficacia della cessione del compendio aziendale da parte di AI s.p.a., accertamento preordinato alla tutela della posizione del lavoratore all'interno dell'impresa, nonché il correlato accertamento del diritto al risarcimento del relativo danno;
b) infondate le eccezioni di decadenza, prescrizione e/o inerzia protrattasi nel tempo, alla stregua del consolidato orientamento della S.C. secondo cui il licenziamento
4 intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda è tamquam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza;
c) inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da AI s.p.a. per la prima volta in sede di costituzione nel giudizio riassunto 454/2022, senza che fosse stata proposta nella memoria difensiva davanti al Tribunale di Roma successivamente alla proposizione del primo ricorso;
d) vigente il rapporto lavorativo a tempo indeterminato tra e AI Controparte_2
s.p.a. - accertato come esistente dalla sentenza n.347/2019 del Tribunale di Civitavecchia con decorrenza 13/05/2013 - al momento del trasferimento del ramo di azienda da AI s.p.a. ad (dicembre 2014-gennaio 2015) nonostante il Controparte_5 mancato ripristino dello stesso;
e) nulla la clausola contenuta nell'accordo sindacale del 26/11/2014, volta ad escludere la prosecuzione con la società cessionaria di rapporti di lavoro diversi da quelli espressamente ricompresi nell'elenco allegato, in quanto in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 2112, comma 1, c.c., norma non derogata, con riferimento alla specifica ipotesi di crisi aziendale al vaglio, dall'art. 47, comma 4-bis legge n. 428/1990; f) trasferito ex lege ad dalla data di efficacia della cessione Controparte_5
(01/01/2015) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra e AI Controparte_2
s.p.a., accertato giudizialmente e vigente all'epoca del trasferimento di azienda;
g) inefficace il licenziamento intimato alla da AI s.p.a. in data 13/17 agosto CP_2
2021 poiché intimato da soggetto diverso dal reale datore di lavoro;
h) fondata la domanda di accertamento del correlato diritto della al CP_2 risarcimento del danno per non averle la permesso di svolgere la Controparte_5 propria prestazione lavorativa, messa a disposizione con missiva ricevuta il 12/06/2019, quantificato nelle retribuzioni perse (pari, secondo quanto indicato nella sentenza n. 347/2019, ad € 2.114,00 mensili) dal 12/06/2019 fino al momento del ripristino della operatività del rapporto, dedotto quanto la lavoratrice ha percepito in forza dei decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti nei confronti di AI s.p.a. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello iscritto al R.G. n. Controparte_5
2689/2024, lamentando l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di improcedibilità del giudizio con riguardo alla domanda volta alla condanna al pagamento di una somma nei riguardi di società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione dell'inerzia della lavoratrice protrattasi nel tempo, l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società appellante per non avere quest'ultima intimato il licenziamento, l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto vantato e di ogni pretesa economica, l'errata valutazione della circostanza della impossibilità della reintegrazione della lavoratrice essendo intervenuta la cessazione dell'attività di trasporto aereo di e la violazione ed errata applicazione della norma Controparte_5 di cui all'art. 47 legge n. 428/1990. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
5 2.2. Si è costituita in giudizio anche AI s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nei modi e nei termini di cui al proprio ricorso in appello, rubricato al R.G. n. 2753/2024.
3. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche AI s.p.a., iscritto al R.G. n. 2753/2024, lamentando l'erroneità della statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla medesima società nel giudizio di riassunzione e la violazione del divieto di ultrapetizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in merito alla compensazione tra il credito vantato dalla e il debito di CP_2 [...]
CP_8
[...
. Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_2 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
3.2. Si è costituita in giudizio anche chiedendo la riunione delle due cause ed CP_5 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello.
4. Disposta la riunione dei due procedimenti, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. In via preliminare, osserva la Corte che non risultano impugnate da parte di chi ne aveva interesse le statuizioni del giudice di primo grado aventi ad oggetto la valutazione di infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra Controparte_2
e AI s.p.a. al momento del trasferimento del ramo di azienda da AI s.p.a. ad
[...]
(dicembre 2014-gennaio 2015), ovvero la tutela accordata alla lavoratrice sul CP_5 presupposto dell'inefficacia del licenziamento, ragion per cui tali questioni, non essendo devolute alla cognizione della Corte, non sono suscettibili di essere poste ulteriormente in discussione in questa sede, né verranno in alcun modo trattate.
3.1. Nel merito, gli appelli sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
4. Muovendo alla disamina dell'appello proposto da osserva la Corte Controparte_5 che il primo motivo di impugnazione, con cui si censura la gravata sentenza per non aver dichiarato improcedibile e/o improseguibile le domande di condanna al pagamento di somme e le domande di accertamento strumentali e propedeutiche alla condanna di in Amministrazione Straordinaria al pagamento di somme, CP_5 essendo la competenza attribuita al giudice fallimentare, è inammissibile, nonché, in ogni caso, infondato nel merito.
4.1. Difatti, da un lato, il gravame non muove una critica puntuale e specifica alle argomentazioni del giudice di prime cure, che ha rigettato l'eccezione richiamando un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la competenza del giudice ordinario “ove emerga l'interesse del lavoratore all'accertamento di un diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'an e il quantum” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n.19672), e precisando che tali principi sono applicabili anche nel caso che occupa, “ove viene richiesto l'accertamento circa l'avvenuto trasferimento ex lege del rapporto lavorativo alle dipendenze della in amministrazione straordinaria, fin dal gennaio Controparte_5
2015, data di efficacia della cessione del compendio aziendale da parte di AI s.p.a., accertamento preordinato alla tutela della posizione del lavoratore all'interno
6 dell'impresa, nonché il correlato accertamento del diritto al risarcimento del relativo danno”.
4.2. Tali argomentazioni non risultano in alcun modo affrontate dal gravame, e sono, a giudizio della Corte, corrette e condivisibili, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, sopra già richiamato, secondo cui devono
“essere … proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro solo le diverse azioni di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria ove emerga l'interesse del lavoratore all'accertamento di un diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa” (Cass. n. 19672 cit., cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 27796 del 28/10/2024); inoltre, “la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro”.
4.3. Sussiste, pertanto, la competenza del giudice del lavoro, avendo Controparte_9 agito per affermare la sussistenza del proprio rapporto di lavoro con laddove CP_5 il diritto al risarcimento sorge dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento e dal correlato accertamento del diritto di ad essere assunta da Controparte_2 CP_5 [...] fin dal 01/01/2015. CP_5
5. Destituito di fondamento è altresì il secondo motivo dell'appello proposto da
[...]
secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di motivare in ordine alla eccepita CP_5 inammissibilità della domanda in considerazione dell'inerzia protrattasi nel tempo (c.d. mutuo consenso), e, quindi, di considerare che la lavoratrice aveva tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di far valere la propria domanda nei Cont confronti di avendo continuato ad indirizzare le proprie iniziative unicamente nei confronti di CP_10
[...
. Nessuna inerzia appare, invero, ravvisabile nel comportamento dell'odierna appellata, la quale ha dovuto necessariamente attendere la pronuncia che dichiarava la nullità del termine con riguardo al contratto sottoscritto con AI (sentenza del 30/05/2019), per poi immediatamente dopo procedere all'offerta della propria prestazione lavorativa (03/06/2019) in favore di entrambe le società, nonché, pochi mesi più tardi (05/10/2020), a depositare il ricorso giudiziale con cui chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad essere assunta da essendo transitato il CP_5 rapporto dalla prima alla seconda società in virtù della cessione di azienda. 6. Il terzo motivo del gravame proposto da sostiene che il Tribunale Controparte_5 avrebbe erroneamente omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Cont medesima rispetto alla domanda volta alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento che essa non aveva intimato.
6.1. Del tutto distinte sono la legittimazione - attiva o passiva - al giudizio e la titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, con la conseguenza che il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del
7 diritto fatto valere in giudizio (cfr. ex multiis Cass. S.U. Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018). Afferma la Suprema Corte che, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre ai fini della legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione, occorre verificare la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. In altri termini, nel solo caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile;
diversamente, in caso di positivo riscontro della legittimazione attiva e/o passiva, ben potrà accadere, all'esito del giudizio, che “si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla”.
6.2. Nel caso di specie, dunque, la questione della legittimazione passiva di CP_5
individuata ab origine dall'originaria parte ricorrente come soggetto titolare
[...] della posizione passiva, invocando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con detta società sin dal 01/01/2015 in ragione della cessione dei compendi aziendali da AI s.p.a. a e dovendosi ritenere privo di efficacia il licenziamento intimato CP_5
a non domino da AI s.p.a., è del tutto distinta dalla questione della titolarità dell'obbligo datoriale e risarcitorio oggetto della domanda, che attiene al merito della causa.
6.3. Dunque, può concludersi nel senso che - impregiudicata la valutazione di fondatezza nel merito della domanda proposta nei confronti della società appellante -, avendo la parte attrice prospettato sin dall'inizio con il ricorso introduttivo la titolarità della posizione passiva datoriale in capo a sussiste la titolarità “del Controparte_5 potere di … subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto” in capo a detta società, e, pertanto, l'azione è ammissibile nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016).
6.4. Anche il terzo motivo dell'appello di è, pertanto, da ritenere infondato. CP_5
7. Il quarto motivo dell'impugnazione in disamina lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto vantato e di qualunque richiesta economica.
7.1. Ritiene la Corte che, invero, l'eccezione di prescrizione, per come formulata nella memoria di costituzione di nel giudizio di primo grado (“Si eccepisce la CP_5 inammissibilità della domanda oggi azionata, per l'inerzia protrattasi (cd. “mutuo consenso”) e, comunque, la intervenuta prescrizione del preteso diritto vantato.
2. Del resto, la ricorrente ha atteso 7 anni, prima di rivendicare il preteso diritto a transitare alle dipendenze della Scrivente Società, rispetto alla pretesa cessione del ramo aziendale”) fosse inammissibile, in quanto generica e priva di specifici riferimenti e di puntuali argomentazioni in diritto, non comprendendosi, tra l'altro, se l'invocata prescrizione si riferisse al diritto all'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro ovvero al diritto al risarcimento del danno.
8 7.2. D'altro canto, con specifico riferimento al diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo ad sin dal 01/01/2015, non può non Controparte_5 evidenziarsi come, da un lato, il termine di prescrizione, come afferma la parte appellata sarebbe decennale e non quinquennale;
dall'altro, come l'offerta CP_2 della prestazione lavorativa in favore di vi sia stata in data 03/06/2019, ossia CP_5 entro cinque anni dal 01/01/2015. 7.3. Dunque, il quarto motivo dell'appello di è infondato. CP_5
8. Privo di fondamento è anche il quinto motivo del gravame proposto da CP_5
che lamenta una errata valutazione della circostanza della cessazione dell'attività
[...] Cont di trasporto aereo da parte di seguito della cessione dei compendi aziendali.
8.1. Difatti, mentre la sentenza n. 347/2019 del Tribunale di Civitavecchia ha accertato la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra e AI s.p.a. in data 10/05/2013 e dichiarato che tra le Controparte_2 parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/05/2013, la sentenza n. 165/2014 ha accertato che quel rapporto di lavoro, come giudizialmente ricostruito, era transitato in sin dal 01/01/2015 Controparte_5 Cont poiché non era mai cessato, senza pronunciare condanna nei riguardi di alla reintegra in assenza di una posizione lavorativa da ri-costituire.
8.2. Pertanto, non conferente al caso di specie appare il richiamo operato dal gravame all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui “nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 e successive conformi), poiché nel caso che occupa non vi è stato un ordine di reintegra conseguente ad una declaratoria di illegittimità di un licenziamento irrogato dal datore di lavoro, bensì è stata emessa una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto l'accertamento “che il rapporto lavorativo giudizialmente ricostruito con sentenza n. 347/2019 di questo Tribunale, tra la ricorrente e la Cai s.p.a., è transitato alle dipendenze della fin dal 1.01.2015”. Controparte_5
9. Con il sesto ed ultimo motivo censura la gravata sentenza per aver Controparte_5 il giudice di prime cure ritenuto applicabile l'art. 2112 c.c. senza considerare che, Cont invero, la vicenda traslativa tra e AI era avvenuta ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990, norma che riconosce alle parti sociali la disponibilità degli effetti di cui all'art. 2112 c.c., disponibilità che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, riguarderebbe anche le aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale.
9.1. Anche tale motivo è infondato.
9.2. Sul punto appare sufficiente richiamare le argomentazioni svolte da precedenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 70/2022, sentenza n. 2653/2025), in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in materia e del quale anche il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione.
9 9.3. Difatti, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi proprio sulla cessione di ramo di azienda in argomento, ha affermato che “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4- bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 10415/2020).
9.4. Tale indirizzo interpretativo è stato confermato dalla Suprema Corte nelle successive pronunce nn. 17193/2020, 17194/2020, 17195/2020, 17198/2020, 17199/2020, 17201/2020, 17202/2020, 10520/2022, 10521/2022, 10522/2022 e, da ultimo, con l'Ord. n. 23499/2024 (“In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”).
9.5. L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato per Controparte_6 tutte le ragioni sin qui esposte.
10. Muovendo ora alla disamina dell'appello proposto da AI s.p.a., ritiene la Corte che, sia destituito di fondamento il primo motivo, che lamenta l'errata declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e l'omessa pronuncia sulla domanda di separazione del giudizio. 10.1. Ritiene la Corte, in primo luogo, che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di AI, come affermata dal primo giudice, sia ineccepibile. 10.2. Difatti, il Tribunale ha correttamente affermato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da AI s.p.a. per la prima volta in sede di costituzione nel giudizio riassunto (iscritto al R.G. 454/2022), senza che fosse stata proposta nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio originario instaurato dalla CP_2 dinanzi il Tribunale di Roma. Difatti, “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021).
10 10.3. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata da AI s.p.a. non appare risolutivo nel caso di specie, in quanto “in ragione della peculiarità del rito del lavoro e della rigorosità dei termini per la costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c., non è applicabile alla fattispecie in questione il principio affermato in materia civile in relazione al rito ordinario da Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014, Rv. 632112 – 01, … (secondo cui l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, …), essendo peraltro il principio ivi enunciato relativo a caso in cui l'attore (e non il convenuto) propone nuova domanda nel giudizio riassunto. Può dunque affermarsi che nel rito del lavoro, in caso di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., il convenuto non può proporre una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, in relazione al quale la facoltà di proporre domande da parte del convenuto è soggetta agli stringenti limiti dell'art. 416 c.p.c.” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34551 del 2024 in motivazione). 10.4. Con riguardo alla doglianza attinente l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di separazione del giudizio, si osserva che, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, la decisione del giudice in merito alla riunione/separazione di cause è discrezionale e incensurabile.
10.4.1. Ha affermato, difatti, la Suprema Corte che “Il provvedimento di riunione di cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari;
conseguentemente, l'omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa, che non risulta tra l'altro sanzionata da nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19693 del 17/07/2008); ed, inoltre in epoca più recente, che “La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021).
11. Con il secondo motivo di appello, AI s.p.a. lamenta la violazione ad opera del primo giudice del divieto di ultrapetizione, avendo riconosciuto alla lavoratrice il diritto al solo risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perse sino al ripristino della Cont prestazione lavorativa a decorrere dalla messa in mora di del 04/06/ 2019, detraendo peraltro dal credito così riconosciuto gli importi percepiti da AI s.p.a., che aveva corrisposto alla tutte le retribuzioni dalla stessa maturate fino al CP_2 licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 17/08/2021: diversamente, sostiene AI che tali importi andrebbero restituiti dall'appellata, in quanto indebitamente corrisposti in virtù di un rapporto di lavoro poi dichiarato non esistente Cont e non detratti dal credito che la lavoratrice vanta nei confronti di 11.1. Posto che sul punto non vi è impugnazione da parte di , la quale Controparte_2 non afferma in questo giudizio di aver diritto per il medesimo periodo sia alle
11 retribuzioni che al risarcimento del danno, il motivo è da ritenere inammissibile per due ordini di ragioni. 11.2. In primo luogo, in quanto inevitabilmente risente della infondatezza del primo motivo dell'appello di AI: se la proposta domanda riconvenzionale è inammissibile, è preclusa alla Corte alcuna indagine in ordine alla sussistenza del preteso credito di AI s.p.a. nei confronti di e, dunque, in ordine alla correttezza o meno Controparte_2 della statuizione della gravata sentenza che ha detratto le somme già corrisposte alla lavoratrice da AI. 11.3. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dalla parte appellata, l'eventuale elisione, all'esito del giudizio di appello, della statuizione attinente la detrazione (“dedotto l'importo percepito indicato in motivazione”) non comporterebbe di per sé quale conseguenza la implicita declaratoria di sussistenza di un credito di AI nei confronti di (anche in ragione della ribadita inammissibilità della Controparte_2 Cont domanda riconvenzionale), bensì andrebbe unicamente a svantaggio di che dovrebbe di conseguenza versare un importo maggiore in favore della predetta non depurato dalle somme già corrisposte da AI s.p.a. a titolo di CP_2 retribuzioni, nonché a vantaggio della lavoratrice (che percepirebbe anche le somme dovute a titolo di risarcimento del danno). E AI s.p.a. non vanta alcun interesse giuridicamente rilevante ad ottenere tale pronuncia da parte di questa Corte, il che comporta la inammissibilità della doglianza in disamina anche sotto tale ulteriore profilo.
11.4. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, anche il secondo motivo di gravame è infondato e l'appello di AI s.p.a. deve essere rigettato.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
13. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alle società appellanti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da in A.S. e Parte_1 Controparte_3
l'appello proposto da Condanna le società appellanti, Controparte_1 in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_2 grado che liquida in € 5.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle società appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2689 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 2753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del procuratore Parte_1 speciale Ing. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
EF MO e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22 Appellante/Appellata
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Sansone e dall'avv. Filippo Di Peio e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via delle Quattro Fontane n. 161 Appellante/Appellata
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Controparte_2 atti, dall'avv. Riccardo Faranda e dall'avv. Patrizia Angiari e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Cosseria n. 2 Appellata
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 04/04/2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. Controparte_2
347/2019, aveva accertato la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente e la AI s.p.a. il 10/05/2013, nonché dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/05/2013 ed ordinato alla AI s.p.a. di provvedere alla sua immediata ricostituzione, con le medesime condizioni contrattuali, e dedotto che AI s.p.a., che non aveva mai provveduto alla ricostituzione del rapporto, aveva ceduto con decorrenza dal 01/01/2015 il complesso dei propri compendi aziendali ad agiva in giudizio contro entrambe le indicate Controparte_3 società rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE a. Accertare e dichiarare che la sentenza n.347/2019 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia Sez. Lavoro con cui è stato disposto il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio fa stato nei confronti della società cessionaria odierna resistente e CP_4 dichiarare il diritto della ricorrente a passare/proseguire a lavorare alle dipendenze della società cessionaria (ora in a.s.) con decorrenza dal 1.1.2015, in Controparte_5 virtù dell'art. 2112 c.c. e dell'applicazione degli accordi sindacali del 12.7.2014, del 24.10.2014 e ss., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle stesse condizioni contrattuali da ultimo detenute e sopra richiamate;
b. ordinare pertanto ad n a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riammettere Controparte_5 in servizio, ovvero assumere/reintegrare immediatamente in servizio la ricorrente con le condizioni contrattuali già detenute da ultimo in forza alla Cai s.p.a., ovvero con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1.1.2015 (o dalla diversa data che riterrà di giustizia) con livello 1° del ccnl trasporto aereo/vettori, mansioni di impiegata, sede lavorativa presso il settore Revenue Management di Fiumicino o altra equivalente, orario full - time 40 ore sett., retribuzione di €.2.114,10 per 14 mensilità (o alle diverse condizioni contrattuali ritenute di giustizia); c. accertare il diritto della ricorrente a vedersi erogare dalla in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla data di prima messa in mora (04.06.2019) alla data della emananda sentenza (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia). Con riserva, in caso di esito positivo della lite, di proporre insinuazione al passivo della società odierna resistente in amministrazione straordinaria per richiedere il pagamento delle somme accertate quanto all'an nel presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA d. condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante protempore al pagamento in favore della sig.ra a titolo di risarcimento del danno da perdita di retribuzioni e di Controparte_2 chance, della somma di €. 167.718,60, o della diversa somma maggiore o minore che vorrà liquidare anche in via equitativa. e. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”.
1.1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22/02/2022, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Civitavecchia.
2 1.2. Con successivo ricorso ex artt. 413 e 414 c.p.c., iscritto al R.G. n. 454/2022, riassumeva il giudizio dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, Controparte_2 rassegnando le sopra riportate conclusioni.
1.3. Nelle more del giudizio così instaurato, , premesso che il Controparte_2
Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 347/2019, aveva accertato la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente e la AI s.p.a. il 10/05/2013, nonché dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/05/2013 ed ordinato alla AI s.p.a. di provvedere alla sua immediata ricostituzione, con le medesime condizioni contrattuali, e che AI s.p.a., che non aveva mai provveduto alla ricostituzione del rapporto, aveva ceduto con decorrenza dal 01/01/2015 il complesso dei propri compendi aziendali ad e che, pertanto, Controparte_3 quest'ultima società avrebbe dovuto farsi carico della riammissione in servizio ai sensi dell'art. 2112 c.c. - come da domanda formulata con il primo ricorso -, e dedotto che in data 17/08/2021 AI s.p.a. le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, immediatamente impugnato con comunicazione inviata ad entrambe le società in quanto proveniente da soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, ha agito in giudizio con un ulteriore ricorso - iscritto al R.G. 455/2022 -
contro
AI s.p.a. e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE a. Dichiarare CP_5 inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/17 agosto 2021, e dichiarare che tra la ricorrente e la Controparte_7
si è istaurato a far data dal 01.01.2015 un rapporto a
[...] tempo indeterminato tuttora in essere in mancanza di un atto idoneo a risolverlo;
b. ordinare pertanto ad in a.s., in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, di riammettere in servizio, ovvero assumere/reintegrare immediatamente in servizio la ricorrente con le condizioni contrattuali già detenute da ultimo in forza alla Cai s.p.a., ovvero con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1.1.2015 (o dalla diversa data che riterrà di giustizia) con livello 1° del ccnl trasporto aereo/vettori, mansioni di impiegata, sede lavorativa presso il settore Revenue Management di Fiumicino o altra equivalente, orario full - time 40 ore sett., retribuzione di €.2.114,10 per 14 mensilità (o alle diverse condizioni contrattuali ritenute di giustizia); c. accertare il diritto della ricorrente a vedersi erogare dalla in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento alla data della emananda sentenza (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia). d. Con riserva, in caso di esito positivo della lite, di proporre insinuazione al passivo della società odierna resistente in amministrazione straordinaria per richiedere il pagamento delle somme accertate quanto all'an nel presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA e. Dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/17 agosto 2021 perché disposto in violazione dell'art.
2.112 c.c. e comunque perché privo di giustificato motivo;
f. ordinare ai sensi del comma 1 dell'art. 18 legge 300/1970 alla convenuta AI s.p.a. di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente e con le medesime condizioni contrattuali previgenti;
g. condannare per l'effetto la AI s.p.a. ai sensi del comma 2 dell'art. 18 legge 300/70, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore della ricorrente delle mensilità di retribuzione intercorse dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio, sulla base dello stipendio di fatto da ultimo percepito pari ad €.2.114,10 lordi mensili,
3 condannare la resistente altresì, sempre ai sensi del 2° comma dell'art. 18 legge 300/70 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA h. Dichiarata la nullità/illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/17 agosto 2021 perché disposto in violazione dell'art.
2.112 c.c. e comunque perché privo di giustificato motivo, ordinare ai sensi del comma 4° di cui all'art. 18 legge 300/1970 alla AI di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e con le medesime condizioni contrattuali previgenti;
i. condannare per l'effetto la resistente AI s.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 18 legge 300/70, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore della ricorrente delle mensilità di retribuzione intercorse dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio, sulla base dello stipendio di fatto prima percepito pari ad €.2.114,10 lordi mensili. Condannare altresì AI s.p.a., sempre ai sensi del 4° comma dell'art. 18 legge 300/70 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. IN ESTREMO SUBORDINE j. Accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento, ai sensi e per gli effetti del comma 5° di cui all'art. 18 legge 300/70 condannare in ogni caso AI s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di legge e pari a 24 mensilità sulla base della retribuzione di fatto prima percepita pari ad €.2.114,10 lordi mensili e condannare la società AI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare in favore della ricorrente i derivanti oneri previdenziali e contributivi maturati, mediante pagamento dei relativi premi presso gli Enti previdenziali ed assistenziali preposti;
k. in ogni caso con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art.429 c.p.c.; l. con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
1.4. Nella resistenza di e di Controparte_1 Controparte_3 CP_ in il Tribunale di Civitavecchia, previa riunione dei giudizi R.G.
[...]
454/2022 e 455/2022, ha così statuito: “Ogni altra istanza disattesa, accerta che il rapporto lavorativo giudizialmente ricostruito con sentenza n. 347/2019 di questo Tribunale, tra la ricorrente e la Cai s.p.a., è transitato alle dipendenze della CP_5 fin dal 1.01.2015. Accerta l'inefficacia del licenziamento comminato alla
[...] CP_2 dalla Cai s.p.a., in data 13/17 agosto 2021. Accerta il diritto della lavoratrice al relativo risarcimento del danno, pari ad euro 2.114,00 mensili dal 12 giugno 2019 fino al momento del ripristino della operatività del rapporto, dedotto l'importo percepito indicato in motivazione. Condanna le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.243 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi”.
1.4.1. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione - sollevata da - di incompetenza del Tribunale Controparte_5 ordinario in favore del Tribunale fallimentare, essendo oggetto della domanda l'accertamento dell'avvenuto trasferimento ex lege del rapporto lavorativo alle dipendenze di in amministrazione straordinaria, fin dal gennaio 2015, Controparte_5 data di efficacia della cessione del compendio aziendale da parte di AI s.p.a., accertamento preordinato alla tutela della posizione del lavoratore all'interno dell'impresa, nonché il correlato accertamento del diritto al risarcimento del relativo danno;
b) infondate le eccezioni di decadenza, prescrizione e/o inerzia protrattasi nel tempo, alla stregua del consolidato orientamento della S.C. secondo cui il licenziamento
4 intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda è tamquam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza;
c) inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da AI s.p.a. per la prima volta in sede di costituzione nel giudizio riassunto 454/2022, senza che fosse stata proposta nella memoria difensiva davanti al Tribunale di Roma successivamente alla proposizione del primo ricorso;
d) vigente il rapporto lavorativo a tempo indeterminato tra e AI Controparte_2
s.p.a. - accertato come esistente dalla sentenza n.347/2019 del Tribunale di Civitavecchia con decorrenza 13/05/2013 - al momento del trasferimento del ramo di azienda da AI s.p.a. ad (dicembre 2014-gennaio 2015) nonostante il Controparte_5 mancato ripristino dello stesso;
e) nulla la clausola contenuta nell'accordo sindacale del 26/11/2014, volta ad escludere la prosecuzione con la società cessionaria di rapporti di lavoro diversi da quelli espressamente ricompresi nell'elenco allegato, in quanto in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 2112, comma 1, c.c., norma non derogata, con riferimento alla specifica ipotesi di crisi aziendale al vaglio, dall'art. 47, comma 4-bis legge n. 428/1990; f) trasferito ex lege ad dalla data di efficacia della cessione Controparte_5
(01/01/2015) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra e AI Controparte_2
s.p.a., accertato giudizialmente e vigente all'epoca del trasferimento di azienda;
g) inefficace il licenziamento intimato alla da AI s.p.a. in data 13/17 agosto CP_2
2021 poiché intimato da soggetto diverso dal reale datore di lavoro;
h) fondata la domanda di accertamento del correlato diritto della al CP_2 risarcimento del danno per non averle la permesso di svolgere la Controparte_5 propria prestazione lavorativa, messa a disposizione con missiva ricevuta il 12/06/2019, quantificato nelle retribuzioni perse (pari, secondo quanto indicato nella sentenza n. 347/2019, ad € 2.114,00 mensili) dal 12/06/2019 fino al momento del ripristino della operatività del rapporto, dedotto quanto la lavoratrice ha percepito in forza dei decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti nei confronti di AI s.p.a. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello iscritto al R.G. n. Controparte_5
2689/2024, lamentando l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di improcedibilità del giudizio con riguardo alla domanda volta alla condanna al pagamento di una somma nei riguardi di società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione dell'inerzia della lavoratrice protrattasi nel tempo, l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società appellante per non avere quest'ultima intimato il licenziamento, l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto vantato e di ogni pretesa economica, l'errata valutazione della circostanza della impossibilità della reintegrazione della lavoratrice essendo intervenuta la cessazione dell'attività di trasporto aereo di e la violazione ed errata applicazione della norma Controparte_5 di cui all'art. 47 legge n. 428/1990. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
5 2.2. Si è costituita in giudizio anche AI s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nei modi e nei termini di cui al proprio ricorso in appello, rubricato al R.G. n. 2753/2024.
3. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche AI s.p.a., iscritto al R.G. n. 2753/2024, lamentando l'erroneità della statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla medesima società nel giudizio di riassunzione e la violazione del divieto di ultrapetizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in merito alla compensazione tra il credito vantato dalla e il debito di CP_2 [...]
CP_8
[...
. Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_2 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
3.2. Si è costituita in giudizio anche chiedendo la riunione delle due cause ed CP_5 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello.
4. Disposta la riunione dei due procedimenti, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. In via preliminare, osserva la Corte che non risultano impugnate da parte di chi ne aveva interesse le statuizioni del giudice di primo grado aventi ad oggetto la valutazione di infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra Controparte_2
e AI s.p.a. al momento del trasferimento del ramo di azienda da AI s.p.a. ad
[...]
(dicembre 2014-gennaio 2015), ovvero la tutela accordata alla lavoratrice sul CP_5 presupposto dell'inefficacia del licenziamento, ragion per cui tali questioni, non essendo devolute alla cognizione della Corte, non sono suscettibili di essere poste ulteriormente in discussione in questa sede, né verranno in alcun modo trattate.
3.1. Nel merito, gli appelli sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
4. Muovendo alla disamina dell'appello proposto da osserva la Corte Controparte_5 che il primo motivo di impugnazione, con cui si censura la gravata sentenza per non aver dichiarato improcedibile e/o improseguibile le domande di condanna al pagamento di somme e le domande di accertamento strumentali e propedeutiche alla condanna di in Amministrazione Straordinaria al pagamento di somme, CP_5 essendo la competenza attribuita al giudice fallimentare, è inammissibile, nonché, in ogni caso, infondato nel merito.
4.1. Difatti, da un lato, il gravame non muove una critica puntuale e specifica alle argomentazioni del giudice di prime cure, che ha rigettato l'eccezione richiamando un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la competenza del giudice ordinario “ove emerga l'interesse del lavoratore all'accertamento di un diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'an e il quantum” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n.19672), e precisando che tali principi sono applicabili anche nel caso che occupa, “ove viene richiesto l'accertamento circa l'avvenuto trasferimento ex lege del rapporto lavorativo alle dipendenze della in amministrazione straordinaria, fin dal gennaio Controparte_5
2015, data di efficacia della cessione del compendio aziendale da parte di AI s.p.a., accertamento preordinato alla tutela della posizione del lavoratore all'interno
6 dell'impresa, nonché il correlato accertamento del diritto al risarcimento del relativo danno”.
4.2. Tali argomentazioni non risultano in alcun modo affrontate dal gravame, e sono, a giudizio della Corte, corrette e condivisibili, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, sopra già richiamato, secondo cui devono
“essere … proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro solo le diverse azioni di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria ove emerga l'interesse del lavoratore all'accertamento di un diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa” (Cass. n. 19672 cit., cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 27796 del 28/10/2024); inoltre, “la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro”.
4.3. Sussiste, pertanto, la competenza del giudice del lavoro, avendo Controparte_9 agito per affermare la sussistenza del proprio rapporto di lavoro con laddove CP_5 il diritto al risarcimento sorge dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento e dal correlato accertamento del diritto di ad essere assunta da Controparte_2 CP_5 [...] fin dal 01/01/2015. CP_5
5. Destituito di fondamento è altresì il secondo motivo dell'appello proposto da
[...]
secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di motivare in ordine alla eccepita CP_5 inammissibilità della domanda in considerazione dell'inerzia protrattasi nel tempo (c.d. mutuo consenso), e, quindi, di considerare che la lavoratrice aveva tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di far valere la propria domanda nei Cont confronti di avendo continuato ad indirizzare le proprie iniziative unicamente nei confronti di CP_10
[...
. Nessuna inerzia appare, invero, ravvisabile nel comportamento dell'odierna appellata, la quale ha dovuto necessariamente attendere la pronuncia che dichiarava la nullità del termine con riguardo al contratto sottoscritto con AI (sentenza del 30/05/2019), per poi immediatamente dopo procedere all'offerta della propria prestazione lavorativa (03/06/2019) in favore di entrambe le società, nonché, pochi mesi più tardi (05/10/2020), a depositare il ricorso giudiziale con cui chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad essere assunta da essendo transitato il CP_5 rapporto dalla prima alla seconda società in virtù della cessione di azienda. 6. Il terzo motivo del gravame proposto da sostiene che il Tribunale Controparte_5 avrebbe erroneamente omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Cont medesima rispetto alla domanda volta alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento che essa non aveva intimato.
6.1. Del tutto distinte sono la legittimazione - attiva o passiva - al giudizio e la titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, con la conseguenza che il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del
7 diritto fatto valere in giudizio (cfr. ex multiis Cass. S.U. Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018). Afferma la Suprema Corte che, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre ai fini della legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione, occorre verificare la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. In altri termini, nel solo caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile;
diversamente, in caso di positivo riscontro della legittimazione attiva e/o passiva, ben potrà accadere, all'esito del giudizio, che “si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla”.
6.2. Nel caso di specie, dunque, la questione della legittimazione passiva di CP_5
individuata ab origine dall'originaria parte ricorrente come soggetto titolare
[...] della posizione passiva, invocando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con detta società sin dal 01/01/2015 in ragione della cessione dei compendi aziendali da AI s.p.a. a e dovendosi ritenere privo di efficacia il licenziamento intimato CP_5
a non domino da AI s.p.a., è del tutto distinta dalla questione della titolarità dell'obbligo datoriale e risarcitorio oggetto della domanda, che attiene al merito della causa.
6.3. Dunque, può concludersi nel senso che - impregiudicata la valutazione di fondatezza nel merito della domanda proposta nei confronti della società appellante -, avendo la parte attrice prospettato sin dall'inizio con il ricorso introduttivo la titolarità della posizione passiva datoriale in capo a sussiste la titolarità “del Controparte_5 potere di … subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto” in capo a detta società, e, pertanto, l'azione è ammissibile nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016).
6.4. Anche il terzo motivo dell'appello di è, pertanto, da ritenere infondato. CP_5
7. Il quarto motivo dell'impugnazione in disamina lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto vantato e di qualunque richiesta economica.
7.1. Ritiene la Corte che, invero, l'eccezione di prescrizione, per come formulata nella memoria di costituzione di nel giudizio di primo grado (“Si eccepisce la CP_5 inammissibilità della domanda oggi azionata, per l'inerzia protrattasi (cd. “mutuo consenso”) e, comunque, la intervenuta prescrizione del preteso diritto vantato.
2. Del resto, la ricorrente ha atteso 7 anni, prima di rivendicare il preteso diritto a transitare alle dipendenze della Scrivente Società, rispetto alla pretesa cessione del ramo aziendale”) fosse inammissibile, in quanto generica e priva di specifici riferimenti e di puntuali argomentazioni in diritto, non comprendendosi, tra l'altro, se l'invocata prescrizione si riferisse al diritto all'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro ovvero al diritto al risarcimento del danno.
8 7.2. D'altro canto, con specifico riferimento al diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo ad sin dal 01/01/2015, non può non Controparte_5 evidenziarsi come, da un lato, il termine di prescrizione, come afferma la parte appellata sarebbe decennale e non quinquennale;
dall'altro, come l'offerta CP_2 della prestazione lavorativa in favore di vi sia stata in data 03/06/2019, ossia CP_5 entro cinque anni dal 01/01/2015. 7.3. Dunque, il quarto motivo dell'appello di è infondato. CP_5
8. Privo di fondamento è anche il quinto motivo del gravame proposto da CP_5
che lamenta una errata valutazione della circostanza della cessazione dell'attività
[...] Cont di trasporto aereo da parte di seguito della cessione dei compendi aziendali.
8.1. Difatti, mentre la sentenza n. 347/2019 del Tribunale di Civitavecchia ha accertato la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra e AI s.p.a. in data 10/05/2013 e dichiarato che tra le Controparte_2 parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/05/2013, la sentenza n. 165/2014 ha accertato che quel rapporto di lavoro, come giudizialmente ricostruito, era transitato in sin dal 01/01/2015 Controparte_5 Cont poiché non era mai cessato, senza pronunciare condanna nei riguardi di alla reintegra in assenza di una posizione lavorativa da ri-costituire.
8.2. Pertanto, non conferente al caso di specie appare il richiamo operato dal gravame all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui “nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 e successive conformi), poiché nel caso che occupa non vi è stato un ordine di reintegra conseguente ad una declaratoria di illegittimità di un licenziamento irrogato dal datore di lavoro, bensì è stata emessa una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto l'accertamento “che il rapporto lavorativo giudizialmente ricostruito con sentenza n. 347/2019 di questo Tribunale, tra la ricorrente e la Cai s.p.a., è transitato alle dipendenze della fin dal 1.01.2015”. Controparte_5
9. Con il sesto ed ultimo motivo censura la gravata sentenza per aver Controparte_5 il giudice di prime cure ritenuto applicabile l'art. 2112 c.c. senza considerare che, Cont invero, la vicenda traslativa tra e AI era avvenuta ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990, norma che riconosce alle parti sociali la disponibilità degli effetti di cui all'art. 2112 c.c., disponibilità che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, riguarderebbe anche le aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale.
9.1. Anche tale motivo è infondato.
9.2. Sul punto appare sufficiente richiamare le argomentazioni svolte da precedenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 70/2022, sentenza n. 2653/2025), in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in materia e del quale anche il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione.
9 9.3. Difatti, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi proprio sulla cessione di ramo di azienda in argomento, ha affermato che “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4- bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 10415/2020).
9.4. Tale indirizzo interpretativo è stato confermato dalla Suprema Corte nelle successive pronunce nn. 17193/2020, 17194/2020, 17195/2020, 17198/2020, 17199/2020, 17201/2020, 17202/2020, 10520/2022, 10521/2022, 10522/2022 e, da ultimo, con l'Ord. n. 23499/2024 (“In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”).
9.5. L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato per Controparte_6 tutte le ragioni sin qui esposte.
10. Muovendo ora alla disamina dell'appello proposto da AI s.p.a., ritiene la Corte che, sia destituito di fondamento il primo motivo, che lamenta l'errata declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e l'omessa pronuncia sulla domanda di separazione del giudizio. 10.1. Ritiene la Corte, in primo luogo, che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di AI, come affermata dal primo giudice, sia ineccepibile. 10.2. Difatti, il Tribunale ha correttamente affermato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da AI s.p.a. per la prima volta in sede di costituzione nel giudizio riassunto (iscritto al R.G. 454/2022), senza che fosse stata proposta nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio originario instaurato dalla CP_2 dinanzi il Tribunale di Roma. Difatti, “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021).
10 10.3. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata da AI s.p.a. non appare risolutivo nel caso di specie, in quanto “in ragione della peculiarità del rito del lavoro e della rigorosità dei termini per la costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c., non è applicabile alla fattispecie in questione il principio affermato in materia civile in relazione al rito ordinario da Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014, Rv. 632112 – 01, … (secondo cui l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, …), essendo peraltro il principio ivi enunciato relativo a caso in cui l'attore (e non il convenuto) propone nuova domanda nel giudizio riassunto. Può dunque affermarsi che nel rito del lavoro, in caso di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., il convenuto non può proporre una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, in relazione al quale la facoltà di proporre domande da parte del convenuto è soggetta agli stringenti limiti dell'art. 416 c.p.c.” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34551 del 2024 in motivazione). 10.4. Con riguardo alla doglianza attinente l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di separazione del giudizio, si osserva che, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, la decisione del giudice in merito alla riunione/separazione di cause è discrezionale e incensurabile.
10.4.1. Ha affermato, difatti, la Suprema Corte che “Il provvedimento di riunione di cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari;
conseguentemente, l'omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa, che non risulta tra l'altro sanzionata da nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19693 del 17/07/2008); ed, inoltre in epoca più recente, che “La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021).
11. Con il secondo motivo di appello, AI s.p.a. lamenta la violazione ad opera del primo giudice del divieto di ultrapetizione, avendo riconosciuto alla lavoratrice il diritto al solo risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perse sino al ripristino della Cont prestazione lavorativa a decorrere dalla messa in mora di del 04/06/ 2019, detraendo peraltro dal credito così riconosciuto gli importi percepiti da AI s.p.a., che aveva corrisposto alla tutte le retribuzioni dalla stessa maturate fino al CP_2 licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 17/08/2021: diversamente, sostiene AI che tali importi andrebbero restituiti dall'appellata, in quanto indebitamente corrisposti in virtù di un rapporto di lavoro poi dichiarato non esistente Cont e non detratti dal credito che la lavoratrice vanta nei confronti di 11.1. Posto che sul punto non vi è impugnazione da parte di , la quale Controparte_2 non afferma in questo giudizio di aver diritto per il medesimo periodo sia alle
11 retribuzioni che al risarcimento del danno, il motivo è da ritenere inammissibile per due ordini di ragioni. 11.2. In primo luogo, in quanto inevitabilmente risente della infondatezza del primo motivo dell'appello di AI: se la proposta domanda riconvenzionale è inammissibile, è preclusa alla Corte alcuna indagine in ordine alla sussistenza del preteso credito di AI s.p.a. nei confronti di e, dunque, in ordine alla correttezza o meno Controparte_2 della statuizione della gravata sentenza che ha detratto le somme già corrisposte alla lavoratrice da AI. 11.3. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dalla parte appellata, l'eventuale elisione, all'esito del giudizio di appello, della statuizione attinente la detrazione (“dedotto l'importo percepito indicato in motivazione”) non comporterebbe di per sé quale conseguenza la implicita declaratoria di sussistenza di un credito di AI nei confronti di (anche in ragione della ribadita inammissibilità della Controparte_2 Cont domanda riconvenzionale), bensì andrebbe unicamente a svantaggio di che dovrebbe di conseguenza versare un importo maggiore in favore della predetta non depurato dalle somme già corrisposte da AI s.p.a. a titolo di CP_2 retribuzioni, nonché a vantaggio della lavoratrice (che percepirebbe anche le somme dovute a titolo di risarcimento del danno). E AI s.p.a. non vanta alcun interesse giuridicamente rilevante ad ottenere tale pronuncia da parte di questa Corte, il che comporta la inammissibilità della doglianza in disamina anche sotto tale ulteriore profilo.
11.4. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, anche il secondo motivo di gravame è infondato e l'appello di AI s.p.a. deve essere rigettato.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
13. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alle società appellanti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da in A.S. e Parte_1 Controparte_3
l'appello proposto da Condanna le società appellanti, Controparte_1 in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_2 grado che liquida in € 5.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle società appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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