Art. 7.
Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e ((dei vice presidenti)) di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, il Consiglio e' validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed e' convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.
Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e ((dei vice presidenti)) di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, il Consiglio e' validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed e' convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.