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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2256/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.10.2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti D'AURIA VERA, RIGANO' GIOSAFAT e COPPI
CRISTIANO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata nello studio dell'avvocato Cristiano Coppi, Via Roma n. 147, Spinea (Venezia),
contro
, Controparte_1
– contumace -
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa .
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento datato 28 settembre 2024, pari a tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. In via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere
1 la sanzione disciplinare non proporzionale alla mancanza posta in essere, convertire la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con provvedimento datato
28 settembre 2024, in una meno grave, ossia in due / un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione oppure in quattro / tre / due ore o un ora di multa, oppure in rimprovero scritto oppure in rimprovero verbale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società agiva in giudizio onde fare accertare la legittimità della Parte_1
sanzione disciplinare – consistente nella sospensione da attività lavorativa e retribuzione per 3 giorni – comminata in data 28.9.2024 nei confronti del proprio dipendente
[...]
per la condotta da questi tenuta nei giorni 3 e 4 settembre 2024. CP_1
Concludeva per il relativo accertamento ovvero in subordine per la riduzione della sanzione disposta.
2. Pur ritualmente notificato del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio il convenuto,
del quale all'udienza del 13.3.2025 veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali, e perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che effettivamente in data 3 e 4 settembre
2024 il convenuto ha posto in essere tutte le condotte contestate, ed in particolare (per la rilevanza disciplinare delle stesse):
- di aver tenuto un comportamento sgarbato nei confronti della responsabile della produzione , anche di fronte ad altro collega di lavoro, rifiutando di Controparte_2
relazionarsi con la stessa sulla sua richiesta di aprire le veneziane poste in fianco al piegatore;
- di aver abbandonato il posto di lavoro prima della fine del turno, rimanendo assente ingiustificato dalle 12.50 alle 19;
2 - di aver fatto pervenire solo alla sera del 4 settembre certificato medico riferito all'assenza della giornata medesima.
5. Ciò, anche considerata la recidiva pure oggetto di contestazione, legittimava la sanzione conservativa comminata dall'azienda, da ritenersi proporzionata anche alla luce delle previsioni del codice disciplinare (doc. 8 ric.).
6. Ne consegue che, in accoglimento della domanda principale di cui al ricorso, la sanzione comminata a debba essere dichiarata legittima. Controparte_1
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni di causa e del limitato valore della stessa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta e dichiara la legittimità della sanzione disciplinare comminata ad il 28.9.2024. Controparte_1
Condanna il convenuto a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 22/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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