Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 27
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tempestività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, come previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della tregua fiscale poiché il ricorso introduttivo è stato notificato in data successiva al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della normativa.

  • Inammissibile
    Modalità di calcolo dell'imposta

    La questione relativa al calcolo dell'imposta non è stata esaminata nel merito dalla Corte di secondo grado, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 27
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo