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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
RI GE AR, IC
SCARZELLA FABRIZIO, IC
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4179/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8244/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201854-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201854-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201854-2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 868/2025 depositato il
17/04/2025 Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta all'appello depositato.
La Funzionaria dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate, chiedendo l'inammissibilità dell'appello con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistita e difesa nel presente giudizio ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso n. 3 avvisi di accertamento emessi e notificati ai fini del recupero delle maggiori imposte per l'anno 2016 dall'Agenzia delle entrate di Roma II.
2. Il primo giudice monocratico ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'errata redazione della dichiarazione dei redditi perché compilato il quadro LM in luogo del quadro RE come redditi derivanti dall'esercizio di lavoro autonomo perché i redditi di lavoro dipendente superiore a € 30.00
Ha poi precisato le norme applicabili in diritto, ritenendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché presentato oltre i termini di giorni 60 dalla notificazione dell'atto impugnato.
3. Ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Ente.
I motivi di appello
4. Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'art. 1, commi 186-205 c.d. tregua fiscale, la quale ha prorogato i termini per il perfezionamento della definizione agevolate delle controversie tributarie successivamente prorogati al 30 novembre dal decreto bollette. Precisa che l'atto è stato notificato il 9 agosto 2022 a seguito del quale è stato presentata istanza di accertamento con adesione. Quindi il ricorso avvenuto il 13 ottobre 2023 è tempestivo.
4.1. Infine, ha eccepito la modalità di calcolo dell'imposta perché non avrebbe riconosciuto costi professionali per € 5.500,00
5. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato.
6. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Roma II, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello, di inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato e dell'infondatezza delle ragioni addotte. In particolare, contesta la proroga dei termini perché la controversia non risulta pendente per quelle controversie per le quali sia stato proposto l'atto introduttivo al 1 gennaio 2023. Nel merito ribadisce la legittimità del proprio operato e riscontra l'impossibilità a usufruire del regime agevolato.
7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso in appello e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata
8. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento. Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione dell'Ufficio è fondata e l'appello va dichiarato inammissibile.
Come accertato anche dal giudice di primo grado ed eccepito dall'Agenzia resistente, risulta incontestabilmente in atti che gli avvisi di accertamento siano stati notificati il 9.8.2022 e che il ricorso sia stato proposto in data 19.10.2023 quindi ben oltre il termine stabilito dall'art. 21, del d. lgs 31.12.1992 n.
546. Pertanto, già allora l'atto accertativo è divenuto irrimediabilmente irretrattabile e non più soggetto a gravame.
L'art. 21 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce, a pena della inammissibilità, che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, avverso uno degli atti elencati dall'art. 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, é per sua natura perentorio, e non può risentire di evenienze successive al suo inutile decorso, inclusa la costituzione della parte convenuta.
La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto amministrativo, la definitività di quest'ultimo, e, dunque, l'esaurimento del rapporto sostanziale cui attiene. L'assenza, nel citato art. 21, di una disposizione che esplicitamente preveda il verificarsi dell'inammissibilità nonostante la costituzione dell'ufficio, quale quella invece presente nell'art. 22, non è valorizzabile ai fini dell'inammissibilità giacché detto art. 22 si occupa dell'inammissibilità per inosservanza delle formalità di costituzione della parte istante, cioè per inadempimenti che potrebbero trovare surrogato nelle iniziative processuali del convenuto.
Nel diverso caso dell'inammissibilità per pregressa perdita del diritto d'impugnazione, l'irrilevanza del successivo contegno del convenuto è in re ipsa, per l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza giacchè, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza del ricorrente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 19 del d.lgs.
n.54671992 è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 20978/13, Cass. n. 9952/03).
L'avvenuta costituzione della parte convenuta, peraltro, ai sensi dell'art. 156 terzo comma cod. proc. civ., può sanare vizi inerenti alla notificazione dell'atto introduttivo, in quanto prova l'uguale raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme che regolano tale notificazione (questioni sostanziali), ma non può interferire a posteriori sull'indicata definitività del provvedimento impositivo per perdita del diritto d'impugnarlo (questioni processuali).
Rispetto alla funzione del termine in discorso, vale a dire la fissazione di un tassativo sbarramento per la contestazione giudiziale dell'atto amministrativo, il riconoscimento alla costituzione del convenuto dell'effetto di superare la pregressa scadenza del termine stesso (con i menzionati riflessi sul rapporto sostanziale), ovvero di consentire un ordine di rinnovazione del ricorso introduttivo, si tradurrebbe sostanzialmente in una rimessione in termini, non compatibile con la perentorietà della scadenza, e, comunque, raggiungerebbe uno scopo opposto a quello perseguito dalla disposizione inosservata.
L'ulteriore questione introdotta solo nel giudizio di appello al fine di confutare le risultanze del giudizio della corte romana riguardante la proroga dei termini stabiliti dall'art. 1, commi 186-205, legge n.
197/2022 (c.d. tregua fiscale) per il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie va approfondita sotto diverso aspetto. Presupposto necessario per accedere alla definizione è, in ogni caso, la pendenza della controversia. Il comma 192 prevede infatti che “La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165,
544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva". In particolare, sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata: - le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio.
Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che il ricorso sia stato notificato il 19.10.2023 (cfr sentenza di primo grado) sicchè il motivo di appello è da ritenersi infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 30,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs 546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità dell'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'appellata Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 1874,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
RI GE AR, IC
SCARZELLA FABRIZIO, IC
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4179/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8244/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201854-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201854-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201854-2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 868/2025 depositato il
17/04/2025 Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta all'appello depositato.
La Funzionaria dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate, chiedendo l'inammissibilità dell'appello con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistita e difesa nel presente giudizio ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso n. 3 avvisi di accertamento emessi e notificati ai fini del recupero delle maggiori imposte per l'anno 2016 dall'Agenzia delle entrate di Roma II.
2. Il primo giudice monocratico ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'errata redazione della dichiarazione dei redditi perché compilato il quadro LM in luogo del quadro RE come redditi derivanti dall'esercizio di lavoro autonomo perché i redditi di lavoro dipendente superiore a € 30.00
Ha poi precisato le norme applicabili in diritto, ritenendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché presentato oltre i termini di giorni 60 dalla notificazione dell'atto impugnato.
3. Ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Ente.
I motivi di appello
4. Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'art. 1, commi 186-205 c.d. tregua fiscale, la quale ha prorogato i termini per il perfezionamento della definizione agevolate delle controversie tributarie successivamente prorogati al 30 novembre dal decreto bollette. Precisa che l'atto è stato notificato il 9 agosto 2022 a seguito del quale è stato presentata istanza di accertamento con adesione. Quindi il ricorso avvenuto il 13 ottobre 2023 è tempestivo.
4.1. Infine, ha eccepito la modalità di calcolo dell'imposta perché non avrebbe riconosciuto costi professionali per € 5.500,00
5. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato.
6. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Roma II, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello, di inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato e dell'infondatezza delle ragioni addotte. In particolare, contesta la proroga dei termini perché la controversia non risulta pendente per quelle controversie per le quali sia stato proposto l'atto introduttivo al 1 gennaio 2023. Nel merito ribadisce la legittimità del proprio operato e riscontra l'impossibilità a usufruire del regime agevolato.
7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso in appello e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata
8. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento. Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione dell'Ufficio è fondata e l'appello va dichiarato inammissibile.
Come accertato anche dal giudice di primo grado ed eccepito dall'Agenzia resistente, risulta incontestabilmente in atti che gli avvisi di accertamento siano stati notificati il 9.8.2022 e che il ricorso sia stato proposto in data 19.10.2023 quindi ben oltre il termine stabilito dall'art. 21, del d. lgs 31.12.1992 n.
546. Pertanto, già allora l'atto accertativo è divenuto irrimediabilmente irretrattabile e non più soggetto a gravame.
L'art. 21 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce, a pena della inammissibilità, che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, avverso uno degli atti elencati dall'art. 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, é per sua natura perentorio, e non può risentire di evenienze successive al suo inutile decorso, inclusa la costituzione della parte convenuta.
La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto amministrativo, la definitività di quest'ultimo, e, dunque, l'esaurimento del rapporto sostanziale cui attiene. L'assenza, nel citato art. 21, di una disposizione che esplicitamente preveda il verificarsi dell'inammissibilità nonostante la costituzione dell'ufficio, quale quella invece presente nell'art. 22, non è valorizzabile ai fini dell'inammissibilità giacché detto art. 22 si occupa dell'inammissibilità per inosservanza delle formalità di costituzione della parte istante, cioè per inadempimenti che potrebbero trovare surrogato nelle iniziative processuali del convenuto.
Nel diverso caso dell'inammissibilità per pregressa perdita del diritto d'impugnazione, l'irrilevanza del successivo contegno del convenuto è in re ipsa, per l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza giacchè, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza del ricorrente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 19 del d.lgs.
n.54671992 è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 20978/13, Cass. n. 9952/03).
L'avvenuta costituzione della parte convenuta, peraltro, ai sensi dell'art. 156 terzo comma cod. proc. civ., può sanare vizi inerenti alla notificazione dell'atto introduttivo, in quanto prova l'uguale raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme che regolano tale notificazione (questioni sostanziali), ma non può interferire a posteriori sull'indicata definitività del provvedimento impositivo per perdita del diritto d'impugnarlo (questioni processuali).
Rispetto alla funzione del termine in discorso, vale a dire la fissazione di un tassativo sbarramento per la contestazione giudiziale dell'atto amministrativo, il riconoscimento alla costituzione del convenuto dell'effetto di superare la pregressa scadenza del termine stesso (con i menzionati riflessi sul rapporto sostanziale), ovvero di consentire un ordine di rinnovazione del ricorso introduttivo, si tradurrebbe sostanzialmente in una rimessione in termini, non compatibile con la perentorietà della scadenza, e, comunque, raggiungerebbe uno scopo opposto a quello perseguito dalla disposizione inosservata.
L'ulteriore questione introdotta solo nel giudizio di appello al fine di confutare le risultanze del giudizio della corte romana riguardante la proroga dei termini stabiliti dall'art. 1, commi 186-205, legge n.
197/2022 (c.d. tregua fiscale) per il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie va approfondita sotto diverso aspetto. Presupposto necessario per accedere alla definizione è, in ogni caso, la pendenza della controversia. Il comma 192 prevede infatti che “La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165,
544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva". In particolare, sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata: - le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio.
Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che il ricorso sia stato notificato il 19.10.2023 (cfr sentenza di primo grado) sicchè il motivo di appello è da ritenersi infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 30,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs 546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità dell'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'appellata Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 1874,00 oltre accessori come per legge se dovuti.