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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2305/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT GIUSEPPE, Presidente
PEZZULLO ROSA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14681/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno ,2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso )
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all' Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, alla Regione Campania, alla Camera di Commercio di Napoli- la Ricorrente_1 di Nominativo_1
Ricorrente_2 sas, in persona del l.r.p.t. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259018223936/000 per la somma complessiva di euro 18.898,82 e delle sottese cartelle di pagamento n. 07120220159896557000, presumibilmente notificata il 12.12.2022, avente ad oggetto il diritto annuale camera di commercio anno 2018; n. 07120230006538934000 presumibilmente notificata il 22.02.2023 avente ad oggetto Irpef ed Iva anno 2017; n. 07120230039618832000, presumibilmente notificata il
02.05.2023, avente ad oggetto Iva ed Irap anno 2018; n. 07120230107076378000, presumibilmente notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2019; n.
07120240032906134000 presumibilmente notificata il 18.03.2024, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2018; n. 07120240072375839000, presumibilmente notificata il 23.04.2024, avente ad oggetto iva anno 2020; cartella n. 07120240093080871000, presumibilmente notificata il 18.06.2024, avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2020.
Deduce la ricorrente: l'omessa notifica atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi bonari); la prescrizione e decadenza della pretesa;
la nullità della pretesa per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 – omessa allegazione atto presupposto;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del dpr 602/73.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, concludendo per l'inammissibilità/ rigetto del ricorso, essendo stati notificati alla ricorrente tutti gli atti prodromici compresi gli avvisi di irregolarità, ove occorrenti.
Si è costituita la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memorie integrative e illustrative da ultimo in data 26.12.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, a fronte della deduzione della società ricorrente circa la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, la resistente Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna delle PEC di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, inoltrate all'indirizzo PEC della ricorrente Email_6 -e segnatamente delle cartelle di pagamento n. 07120220159896557000, not. il 12.12.2022, avente ad oggetto il diritto annuale della camera di commercio, anno 2018; n. 07120230006538934000 not. il 22.02.2023 avente ad oggetto irpef ed iva anno 2017; n.
07120230039618832000 not. il 02.05.2023 avente ad oggetto iva ed irap anno 2018; n.
07120230107076378000 not. il 19.10.2023 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno
2019; n. 07120240032906134000 not. il 18.03.2024 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2018; n.
07120240072375839000 not. il 23.04.2024 avente ad oggetto iva anno 2020; n. 07120240093080871000 not. il 18.06.2024 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2020.
Le notifiche suddette sono state effettuate ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante
“Posta Elettronica Certificata” (PEC). All'uopo correttamente la resistente invoca i principi della sentenza della S.C. a S.U. n. 10266 del 27/04/18 secondo cui la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del “file” in formato “.pdf” in luogo di “.p7m”, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Infondata si presenta, poi, la doglianza circa la provenienza della PEC di notifica delle cartelle da un indirizzo
PEC non iscritto nei pubblici registri. All'uopo è sufficiente richiamare i principi recentemente affermati dalle
Sezioni Unite della S.C. secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U , n. 15979 del 18/05/2022,Rv. 664909).
La documentazione prodotta dà conto dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle e del rispetto del principio della sequenza degli atti secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè ove l'atto presupposto non risulti impugnato e non risultino vizi notificatori dello stesso, l'impugnazione dell'atto consequenziale non potrà che avere ad oggetto i vizi propri di quest'ultimo (arg. ex Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254). Ne consegue che, nel caso di specie, in mancanza dell'impugnazione degli atti prodromici, tutte le doglianze svolte in questa sede relative alla pretesa creditoria risultano inammissibili.
Infondata risulta, altresì, la deduzione relativa alla intervenuta prescrizione dei crediti, atteso che per la maggior parte di essi il termine di prescrizione applicabile è quello decennale e comunque il termine è stato interrotto e ad oggi non risulta maturato. Generiche, siccome non argomentate, si presentano infine le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente. Il ricorso va, dunque, respinto e le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT GIUSEPPE, Presidente
PEZZULLO ROSA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14681/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno ,2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018223936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso )
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all' Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, alla Regione Campania, alla Camera di Commercio di Napoli- la Ricorrente_1 di Nominativo_1
Ricorrente_2 sas, in persona del l.r.p.t. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259018223936/000 per la somma complessiva di euro 18.898,82 e delle sottese cartelle di pagamento n. 07120220159896557000, presumibilmente notificata il 12.12.2022, avente ad oggetto il diritto annuale camera di commercio anno 2018; n. 07120230006538934000 presumibilmente notificata il 22.02.2023 avente ad oggetto Irpef ed Iva anno 2017; n. 07120230039618832000, presumibilmente notificata il
02.05.2023, avente ad oggetto Iva ed Irap anno 2018; n. 07120230107076378000, presumibilmente notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2019; n.
07120240032906134000 presumibilmente notificata il 18.03.2024, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2018; n. 07120240072375839000, presumibilmente notificata il 23.04.2024, avente ad oggetto iva anno 2020; cartella n. 07120240093080871000, presumibilmente notificata il 18.06.2024, avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2020.
Deduce la ricorrente: l'omessa notifica atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi bonari); la prescrizione e decadenza della pretesa;
la nullità della pretesa per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 – omessa allegazione atto presupposto;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del dpr 602/73.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, concludendo per l'inammissibilità/ rigetto del ricorso, essendo stati notificati alla ricorrente tutti gli atti prodromici compresi gli avvisi di irregolarità, ove occorrenti.
Si è costituita la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memorie integrative e illustrative da ultimo in data 26.12.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, a fronte della deduzione della società ricorrente circa la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, la resistente Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna delle PEC di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, inoltrate all'indirizzo PEC della ricorrente Email_6 -e segnatamente delle cartelle di pagamento n. 07120220159896557000, not. il 12.12.2022, avente ad oggetto il diritto annuale della camera di commercio, anno 2018; n. 07120230006538934000 not. il 22.02.2023 avente ad oggetto irpef ed iva anno 2017; n.
07120230039618832000 not. il 02.05.2023 avente ad oggetto iva ed irap anno 2018; n.
07120230107076378000 not. il 19.10.2023 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno
2019; n. 07120240032906134000 not. il 18.03.2024 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2018; n.
07120240072375839000 not. il 23.04.2024 avente ad oggetto iva anno 2020; n. 07120240093080871000 not. il 18.06.2024 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2020.
Le notifiche suddette sono state effettuate ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante
“Posta Elettronica Certificata” (PEC). All'uopo correttamente la resistente invoca i principi della sentenza della S.C. a S.U. n. 10266 del 27/04/18 secondo cui la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del “file” in formato “.pdf” in luogo di “.p7m”, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Infondata si presenta, poi, la doglianza circa la provenienza della PEC di notifica delle cartelle da un indirizzo
PEC non iscritto nei pubblici registri. All'uopo è sufficiente richiamare i principi recentemente affermati dalle
Sezioni Unite della S.C. secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U , n. 15979 del 18/05/2022,Rv. 664909).
La documentazione prodotta dà conto dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle e del rispetto del principio della sequenza degli atti secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè ove l'atto presupposto non risulti impugnato e non risultino vizi notificatori dello stesso, l'impugnazione dell'atto consequenziale non potrà che avere ad oggetto i vizi propri di quest'ultimo (arg. ex Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254). Ne consegue che, nel caso di specie, in mancanza dell'impugnazione degli atti prodromici, tutte le doglianze svolte in questa sede relative alla pretesa creditoria risultano inammissibili.
Infondata risulta, altresì, la deduzione relativa alla intervenuta prescrizione dei crediti, atteso che per la maggior parte di essi il termine di prescrizione applicabile è quello decennale e comunque il termine è stato interrotto e ad oggi non risulta maturato. Generiche, siccome non argomentate, si presentano infine le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente. Il ricorso va, dunque, respinto e le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.