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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS ADRIANA, Presidente
GRILLO CONCETTA, EL
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240036820402000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n
29820240036820402000 IRPEF-ALTRO 2017 emessa ai sensi dell'art 36 bis DPR 600 /1973 deducendo vari motivi in accoglimento dei quali ha chiesto l'annullamento dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n
29820240036820402000 IRPEF-ALTRO 2017 emessa ai sesni dell'art 36 bis DPR 600 /1973 deducendo vari motivi che non risultando ad avviso del Collegio fondati.
Quanto alla asserita nullità della cartella per violazione dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dell'art. 6, comma
5, L. 212/2000 va rilevato che “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3,
d.P.R. n. 600/73, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 17/12/2019 n. 33344).
Inoltre, va precisato che “l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600/73 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36- bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 15/09/2021 n. 24813). Il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto dimostrare che nel suo caso esistevano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” che avrebbero imposto (comunque non a pena di nullità) la comunicazione dell'avviso bonario, ma siccome non l'ha fatto, il vizio lamentato non sussiste.
Oltretutto, si dà il caso che nel caso di specie il suddetto avviso bonario, altrimenti detta “comunicazione di irregolarità”, sia stata notificata al ricorrente tanto che lo stesso . come provato dalla resistente - in seguito alla ricezione della predetta comunicazione di irregolarità procedeva a versare ratealmente le somme dovute, su un piano di ammortamento di n. 20 rate trimestrali ed effettuava, in data 06/04/2024 il primo versamento indicando il codice atto di riferimento n. 28756641818, effettuando complessivamente tredici versamenti .
Non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione, perché “la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, n.7536).
E anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi, “la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n.
602/73 è congruamente motivata, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica”
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 27/03/2019, n.8508).
Infondati appaiono infine i motivi di ricorso inerenti l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Come correttamente eccepito dalla resistente la cartella oggetto di impugnazione è stata emessa per iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni ed interessi dovuti a seguito della decadenza dalla rateazione della comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato,ex art. 36-bis, DPR 600/1973, della dichiarazione Unico 2018 a.i. 2017.
Orbene, l'art. 25 del DPR 602/1973, in vigore dal 12/08/2006, stabilisce i termini di notifica delle cartelle esattoriali:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.”
Nel caso in esame, il Contribuente, in seguito alla ricezione della comunicazione di irregolarità procedeva a versare ratealmente le somme dovute, su un piano di ammortamento di n. 20 rate trimestrali ed effettuava, in data 06/04/2024 il primo versamento indicando il codice atto di riferimento n. 28756641818.
Come si evince dal piano di ammortamento sopra riportato (cfr. infra), la data di scadenza del versamento dell'ultima rata è il 30/06/2025.)
la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 13/02/2025.
È evidente, pertanto, che non risulta maturato alcun termine decadenziale, men che meno prescrizionale, neanche con riferimento alle sanzioni e agli interessi, dal momento che la notifica risulta tempestiva dovendo intervenire entro il 31 dicembre del 2028, dovendosi fare decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui il contribuente è decaduto dai benifici collegati al piano di rateazione con il conseguente obbligo di effettuare il pagamento del residuo.
Il ricorso va per tale ragione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione terza rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita che liquida in € 1489,00 per compensi oltre accessori di legge.
Siracsa 18.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Adriana Puglisi
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS ADRIANA, Presidente
GRILLO CONCETTA, EL
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240036820402000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n
29820240036820402000 IRPEF-ALTRO 2017 emessa ai sensi dell'art 36 bis DPR 600 /1973 deducendo vari motivi in accoglimento dei quali ha chiesto l'annullamento dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n
29820240036820402000 IRPEF-ALTRO 2017 emessa ai sesni dell'art 36 bis DPR 600 /1973 deducendo vari motivi che non risultando ad avviso del Collegio fondati.
Quanto alla asserita nullità della cartella per violazione dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dell'art. 6, comma
5, L. 212/2000 va rilevato che “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3,
d.P.R. n. 600/73, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 17/12/2019 n. 33344).
Inoltre, va precisato che “l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600/73 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36- bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 15/09/2021 n. 24813). Il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto dimostrare che nel suo caso esistevano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” che avrebbero imposto (comunque non a pena di nullità) la comunicazione dell'avviso bonario, ma siccome non l'ha fatto, il vizio lamentato non sussiste.
Oltretutto, si dà il caso che nel caso di specie il suddetto avviso bonario, altrimenti detta “comunicazione di irregolarità”, sia stata notificata al ricorrente tanto che lo stesso . come provato dalla resistente - in seguito alla ricezione della predetta comunicazione di irregolarità procedeva a versare ratealmente le somme dovute, su un piano di ammortamento di n. 20 rate trimestrali ed effettuava, in data 06/04/2024 il primo versamento indicando il codice atto di riferimento n. 28756641818, effettuando complessivamente tredici versamenti .
Non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione, perché “la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, n.7536).
E anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi, “la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n.
602/73 è congruamente motivata, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica”
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 27/03/2019, n.8508).
Infondati appaiono infine i motivi di ricorso inerenti l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Come correttamente eccepito dalla resistente la cartella oggetto di impugnazione è stata emessa per iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni ed interessi dovuti a seguito della decadenza dalla rateazione della comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato,ex art. 36-bis, DPR 600/1973, della dichiarazione Unico 2018 a.i. 2017.
Orbene, l'art. 25 del DPR 602/1973, in vigore dal 12/08/2006, stabilisce i termini di notifica delle cartelle esattoriali:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.”
Nel caso in esame, il Contribuente, in seguito alla ricezione della comunicazione di irregolarità procedeva a versare ratealmente le somme dovute, su un piano di ammortamento di n. 20 rate trimestrali ed effettuava, in data 06/04/2024 il primo versamento indicando il codice atto di riferimento n. 28756641818.
Come si evince dal piano di ammortamento sopra riportato (cfr. infra), la data di scadenza del versamento dell'ultima rata è il 30/06/2025.)
la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 13/02/2025.
È evidente, pertanto, che non risulta maturato alcun termine decadenziale, men che meno prescrizionale, neanche con riferimento alle sanzioni e agli interessi, dal momento che la notifica risulta tempestiva dovendo intervenire entro il 31 dicembre del 2028, dovendosi fare decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui il contribuente è decaduto dai benifici collegati al piano di rateazione con il conseguente obbligo di effettuare il pagamento del residuo.
Il ricorso va per tale ragione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione terza rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita che liquida in € 1489,00 per compensi oltre accessori di legge.
Siracsa 18.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Adriana Puglisi