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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3328/23 RG
TRA
, , , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 2.5.24, rappresentati e difesi dall' avv. Daniela
[...]
Ferraro Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.23, il ricorrente premetteva di esser titolare di assegno IO n. 18446243; che aveva ricevuto la comunicazione del 12.12.22 da parte dell' in cui gli si CP_1 richiedeva la restituzione a titolo di indebito di quote della prestazione in godimento per il periodo dal 1.1.21 al 31.7.22 in ragione della corresponsione di ratei superiori alla misura spettante;
che avverso il provvedimento di indebito proponeva ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deduceva che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese. Nelle more del giudizio l'istante decedeva e si costituivano gli eredi insistendo per l'accoglimento del ricorso. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata. Specificava che l'indebito era scaturito da una ricostituzione del 23.6.22, in occasione della quale si era accertato il superamento del reddito relativamente al periodo dal 1.1.21 al 31.7.22 ai fini dell'accesso al trattamento integrativo.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Giova premettere che è pacifico tra le parti il superamento del limite reddituale, tuttavia parte CP_ istante eccepisce la propria buona fede e l'imputabilità dell'errore nell'erogazione all' avendo sempre provveduto alla rituale dichiarazione dei redditi.
Occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale, qual è quello di specie, è disciplinato dalle seguenti disposizioni: l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che
"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...»; l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente disposto al 1° comma che: «Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al CP_ 2° comma che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del 26.07.2017) «La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato), il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui
l' ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o CP_1 riliquidazione.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la CP_1 dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Alla stregua di tali principi va esaminata la presente fattispecie, in quanto l'indebito di cui è causa deriva dalla percezione del trattamento di integrazione al minimo della pensione ordinaria in godimento del ricorrente, nel periodo da gennaio 2021 al 31.7.22, non dovuta per superamento dei limiti reddituali previsti per legge. CP_ E' pacifico, essendo dedotto in ricorso, che l' abbia comunicato l'indebito con provvedimento del 12.12.22, ovvero entro l'anno successivo alla verifica del reddito incidente sulla misura della prestazione, conformemente alla previsione di cui al citato art. 13, co.
2. Ne consegue la piena ripetibilità delle somme erogate in eccesso, non potendosi applicare l'invocata disciplina del legittimo affidamento.
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti, attesa la controvertibilità e la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi. Nola, li 17.6.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3328/23 RG
TRA
, , , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 2.5.24, rappresentati e difesi dall' avv. Daniela
[...]
Ferraro Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.23, il ricorrente premetteva di esser titolare di assegno IO n. 18446243; che aveva ricevuto la comunicazione del 12.12.22 da parte dell' in cui gli si CP_1 richiedeva la restituzione a titolo di indebito di quote della prestazione in godimento per il periodo dal 1.1.21 al 31.7.22 in ragione della corresponsione di ratei superiori alla misura spettante;
che avverso il provvedimento di indebito proponeva ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deduceva che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese. Nelle more del giudizio l'istante decedeva e si costituivano gli eredi insistendo per l'accoglimento del ricorso. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata. Specificava che l'indebito era scaturito da una ricostituzione del 23.6.22, in occasione della quale si era accertato il superamento del reddito relativamente al periodo dal 1.1.21 al 31.7.22 ai fini dell'accesso al trattamento integrativo.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Giova premettere che è pacifico tra le parti il superamento del limite reddituale, tuttavia parte CP_ istante eccepisce la propria buona fede e l'imputabilità dell'errore nell'erogazione all' avendo sempre provveduto alla rituale dichiarazione dei redditi.
Occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale, qual è quello di specie, è disciplinato dalle seguenti disposizioni: l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che
"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...»; l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente disposto al 1° comma che: «Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al CP_ 2° comma che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del 26.07.2017) «La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato), il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui
l' ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o CP_1 riliquidazione.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la CP_1 dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Alla stregua di tali principi va esaminata la presente fattispecie, in quanto l'indebito di cui è causa deriva dalla percezione del trattamento di integrazione al minimo della pensione ordinaria in godimento del ricorrente, nel periodo da gennaio 2021 al 31.7.22, non dovuta per superamento dei limiti reddituali previsti per legge. CP_ E' pacifico, essendo dedotto in ricorso, che l' abbia comunicato l'indebito con provvedimento del 12.12.22, ovvero entro l'anno successivo alla verifica del reddito incidente sulla misura della prestazione, conformemente alla previsione di cui al citato art. 13, co.
2. Ne consegue la piena ripetibilità delle somme erogate in eccesso, non potendosi applicare l'invocata disciplina del legittimo affidamento.
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti, attesa la controvertibilità e la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi. Nola, li 17.6.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma