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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del
10/01/2024, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di Previdenza iscritta al N. 11385 / 2022. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
ROMANO MARIA GIOVANNA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te dom.to/a come in atti CP_1
Resistente
Oggetto :Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/06/2023 il ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione n. n. Ol-
000181075 notificata il 25.05.2022 col quale l' - Sede Territoriale di Napoli – relativa CP_1
all'avviso di accertamento Protocollo 5104. 05/05/2017.0036551 richiedeva il pagamento CP_1 dell'importo di € 21506,06 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento al 2014 oltre sanzioni e somme aggiuntive ed interessi – Eccepiva tra l'altro la prescrizione.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva contestando l'opposizione di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa interveniva la legge n.85/2023 sulla riduzione delle sanzioni in caso di omesso pagamento delle ritenute.
CP_ L poi dichiarava di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 197/2022 e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente prendeva atto dell'annullamneto avvenuto aderiva alla richiesta la cessazione della materia del contendere ma con condanna alle spese. All'udienza odierna all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione -
Il Giudice, preso atto della documentazione agli atti depositata deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare
l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie le parti hanno concordato sull'esistenza dell'evento che ha inciso sulla situazione preesistente ( annullamento ordinanza) facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia chiedendo entrambe la cessata materia del contendere anche se il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese per soccombenza virtuale e l' invece la CP_1
compensazione delle spese.
Considerando che l' ha proceduto all'annullamento ai sensi della legge 197/2022, successiva CP_1
al deposito del ricorso, non per errore nel merito dell'ordinanza ingiunzione in quanto l'omesso pagamento delle ritenute era pacifico cosicché da considerarsi fondata la richiesta sottesa all'ordinanza, le spese vanno quindi compensate.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, dr.ssa Adele Di Lorenzo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le spese
Napoli, 10/01/2023
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del
10/01/2024, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di Previdenza iscritta al N. 11385 / 2022. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
ROMANO MARIA GIOVANNA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te dom.to/a come in atti CP_1
Resistente
Oggetto :Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/06/2023 il ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione n. n. Ol-
000181075 notificata il 25.05.2022 col quale l' - Sede Territoriale di Napoli – relativa CP_1
all'avviso di accertamento Protocollo 5104. 05/05/2017.0036551 richiedeva il pagamento CP_1 dell'importo di € 21506,06 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento al 2014 oltre sanzioni e somme aggiuntive ed interessi – Eccepiva tra l'altro la prescrizione.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva contestando l'opposizione di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa interveniva la legge n.85/2023 sulla riduzione delle sanzioni in caso di omesso pagamento delle ritenute.
CP_ L poi dichiarava di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 197/2022 e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente prendeva atto dell'annullamneto avvenuto aderiva alla richiesta la cessazione della materia del contendere ma con condanna alle spese. All'udienza odierna all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione -
Il Giudice, preso atto della documentazione agli atti depositata deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare
l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie le parti hanno concordato sull'esistenza dell'evento che ha inciso sulla situazione preesistente ( annullamento ordinanza) facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia chiedendo entrambe la cessata materia del contendere anche se il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese per soccombenza virtuale e l' invece la CP_1
compensazione delle spese.
Considerando che l' ha proceduto all'annullamento ai sensi della legge 197/2022, successiva CP_1
al deposito del ricorso, non per errore nel merito dell'ordinanza ingiunzione in quanto l'omesso pagamento delle ritenute era pacifico cosicché da considerarsi fondata la richiesta sottesa all'ordinanza, le spese vanno quindi compensate.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, dr.ssa Adele Di Lorenzo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le spese
Napoli, 10/01/2023
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo