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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3849/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LARA Parte_1 C.F._1
TU AM (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCIOSO C.F._2
AL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 8 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
Si dà atto che il sig. ha già provveduto ad inoltrare la documentazione al Comune di Modena Pt_1 per il cambio della residenza.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero.
3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Pt_1 alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma mensile di euro
200,00, mediante accredito sul conto corrente accesso presso la Unicredit Banca, IBAN: IT 27 C
02008 66890 000 4305 11885 intestato alla sig.ra HI;
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di comparizione delle parti innanzi al Presidente.
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio e riguardanti la salute, la Per_1 cura, l'educazione e l'istruzione delle stesse saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2019. Allo scopo i coniugi individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) visita annua dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari per visite e/o prestazioni sanitarie;
d) spese farmaceutiche prescritte dal medico;
e) acquisto di occhiali e/o lenti a contatto;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studio fuori sede;
pagina 2 di 8 - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) attrezzatura ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; d) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
e) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.), spese per l'acquisto di devices e mezzi di trasporto necessari alle figlie (telefoni cellulari, tablet o pc, biciclette, motorini, monopattini).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà
l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 40 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome delle figlie minori.
5) Le parti continueranno a pagare al 50% ciascuno le spese del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di proprietà del figlio , nonché i costi del bollo, dell'assicurazione, della Per_1 revisione e del tagliando dell'autovettura; ogni altro tipo di intervento è escluso. La sig.ra HI, Per_ invece, continuerà, per suo esclusivo volere, a versare alla figlia il 50% del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e del costo dell'assicurazione.
6) Le parti rinunciano a richiedersi assegni di personale mantenimento godendo gli stessi di sostanze e mezzi adeguati per far fronte alle loro esigenze di vita.
7) A tacitazione dei rapporti economici tutti fra loro intercorsi, il sig. si impegna a Parte_1 trasferire e a cedere, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, alla sig.ra TA HI, che si impegna ad pagina 3 di 8 accettare, il 50% del suo diritto di superficie del seguente immobile sito in Nonantola (MO), Via
Provinciale Ovest, Scala B, piano 1, identificato al NCEU del Comune di Nonantola (MO), al foglio
42, particella 216, sub. 32, cat. A/2, Cl. 3, Consist. 6,5 vani, rendita € 570,68, con la relativa pertinenza, ovvero immobile sito in Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest, piano T identificato al
NCEU del Comune di Nonantola (MO), al foglio 42, particella 216, sub. 13, cat. C/6, Cl. 7, Consist. 22 mq, rendita € 56,81.
Dal canto suo, la sig.ra TA HI, nel medesimo atto notarile di cui al capoverso precedente, si impegna a trasferire e a cedere, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al sig. , che si impegna ad accettare, la Parte_1 propria quota parte corrispondente al 50% del seguente immobile, sito in Ravenna, Viale Quinto
Orazio Flacco n. 65, piano 1, identificato al NCEU del Comune di Ravenna, Sez. Urb. RA, al foglio
113, particella 681, sub. 26, cat. A/2, Cl. 2, Consist. 4,5 vani, rendita € 429,95.
L'atto notarile di cui sopra avrà quale oggetto il trasferimento da un lato del 50% del diritto di superficie dal sig. alla sig.ra TA HI dell'immobile sito in Nonantola (MO), Parte_1
Via Provinciale Ovest n. 22, e dall'altro del 50% del diritto di proprietà dalla sig.ra TA HI al sig. dell'immobile sito in Ravenna, Viale Quinto Orazio Flacco n. 65, piano 1, in Parte_1 luogo del corrispettivo dovrà intendersi la cessione del diritto superficiario e del diritto di proprietà dei ridetti immobili tra le parti medesime.
Comprensivamente alle unità immobiliari di cui sopra vengono pure trasferite rispettivamente ad entrambe le parti le comproprietà tutte dei fabbricati oggetto di compravendita, tali ai sensi di legge o per destinazione, in particolare quali emergenti dai titoli di acquisto e con i proporzionali diritti di comproprietà ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codici Civile.
Si dà atto che la proprietà dell'immobile sito in Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest n. 22, è stata acquistata dalle parti con atto di Vendita a ministero del Notaio Dott. in data Persona_3
20/03/1995, repertorio n. 48502, registrato a Modena in data 7/04/1995 al n. Reg. N. 1704.
Si dà atto che la proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Viale Quinto Orazio Flacco n. 65, piano 1, è stata acquistata dalle parti con atto di Vendita a ministero del Notaio Dott. in Persona_4 data 27/10/2016, repertorio n. 15.094, registrato a Ravenna in data 8/11/2016 al n. Reg. Part. N.
11.843.1/2016.
Per una migliore identificazione di quanto oggetto del presente trasferimento, le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, presentate a corredo della denuncia di accatastamento sopra citata.
pagina 4 di 8 I sigg.ri e TA HI chiedono l'esenzione del presente atto da imposta o tassa Parte_1 ex art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74, in forza della sentenza in data 10/05/1999 n. 154/99 C. Cost.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, quale introdotto dall'art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge del 30 luglio 2010 n. 122:
- il sig. e la sig.ra TA HI dichiarano che i dati catastali sopra riportati e le Parte_1 planimetrie catastali depositate sono conformi all'attuale stato di fatto dell'immobile;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto sono conformi alle risultanze dei Registri
Immobiliari.
Il trasferimento viene fatto ed accettato ai seguenti patti e condizioni.
Il sig. garantisce il pieno diritto di superficie e disponibilità per giusti e legittimi titoli Parte_1 dell'immobile sito in Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest n. 22 trasferito, la sua libertà da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, con promessa di rilievo dall'evizione e molestia a norma di legge, salvo il diritto di proprietà del Comune di Nonantola.
L'immobile di cui sopra viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con fissi ed infissi, annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, usi, azioni, ragioni, servitù attive e passive esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nel rogito di provenienza sopra citato. La sig.ra TA HI dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico della citata consistenza immobiliare.
La sig.ra TA HI garantisce il pieno diritto di proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli dell'immobile sito in Ravenna, Viale Quinto Orazio Flacco n. 65, Piano 1, la sua libertà da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, con promessa di rilievo dall'evizione e molestia a norma di legge.
L'immobile di cui sopra viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con fissi ed infissi, annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, usi, azioni, ragioni, servitù attive e passive esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nel rogito di provenienza sopra citato. Il sig. dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico Parte_1 della citata consistenza immobiliare
Il sig. e la sig.ra TA HI, per quanto occorrer possa, esonerano il Direttore Parte_1 dell'Ufficio del Territorio di Modena e quello di Ravenna dall'iscrizione di ipoteca.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento del diritto di proprietà e del diritto di superficie degli immobili suindicati reciprocamente tra le parti sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione consensuale, per cui le stesse beneficeranno delle esenzioni ed agevolazioni fiscali pagina 5 di 8 previste per il caso di divorzio dall'art. 19 della L. n. 74/87 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1 commi 608 e 609, della L. 27.12.2013 n. 147.
Le spese notarili nonché le eventuali imposte di registro, ipotecarie e catastali, relative al predetto trasferimento immobiliare saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Le parti, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, si faranno carico dei costi e delle spese relativi agli immobili che andranno ad acquistare per intero in base agli accordi sopra richiamati.
8) Le parti danno atto che tutti gli arredi e le suppellettili posti nell'immobile compravenduto sito in
Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest n. 22 rimarranno ivi collocati, e diverranno di esclusiva proprietà della sig.ra TA HI. Le parti concordano che la sig.ra HI provvederà a radunare in scatoloni tutti gli effetti personali, i vestiti e documenti di proprietà del sig. ovvero Pt_1
i documenti di acquisto della casa di Nonantola, di proprietà esclusiva del sig. i documenti Pt_1 relativi all'immobile sito in Ravenna, i suoi diplomi e attestati, i suoi vestiti estivi ed invernali, unitamente anche alle calzature, entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il sig. si impegnerà ad asportare le cose di sua proprietà di cui sopra entro 15 giorni successivi Pt_1 alla comunicazione, da parte della sig.ra HI via mail, della disponibilità di tali oggetti.
9) La sig.ra HI, già abitando in via esclusiva l'immobile adibito a casa familiare, effettuerà immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal momento della sottoscrizione del presente accordo, la voltura delle utenze intestate, ad oggi, al sig. Pt_1
Il sig. pagherà il servizio di abbonamento televisivo, comprensivo del collegamento Wi-Fi, di Pt_1
Sky sino a dicembre 2025, quando ci sarà la scadenza naturale del contratto. La sig.ra HI dovrà restituire il decoder e il modem di Sky entro e non oltre il 15/12/2025, in modo che il sig. possa Pt_1 effettuare la restituzione alla ridetta società. Nel caso in cui ciò non avvenisse e dovessero scattare delle penali in capo al sig. quest'ultimo potrà rivalersi sulla sig.ra HI. Pt_1
10) Le parti danno atto che tutti gli arredi e le suppellettili posti nell'immobile compravenduto sito in
Ravenna, rimarranno ivi collocati, e diverranno di esclusiva proprietà del sig. . Parte_1
11) Le parti dichiarano di avere, con quanto sopra, risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale mediante la divisione dei risparmi e dei beni comuni, e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda. In particolare la sig.ra TA HI rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile sito in Nonantola, Via Provinciale Ovest Scala A piano T, su cui il sig. Pt_1 vanta un diritto di superficie in via esclusiva.
pagina 6 di 8 12) Per quanto riguarda la sistemazione delle infiltrazioni occorse all'immobile sito in Nonantola
(MO), Via Provinciale Ovest n. 22, int, 4 nel corso del mese di luglio 2025, le parti concordano che i costi di tale sistemazione saranno ad esclusivo carico della sig.ra HI.
13) Le parti si impegnano a chiudere entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il conto corrente cointestato avente n. 2942186 acceso presso l'istituto di credito Unicredit spa, dando disposizioni alla banca di trasferire la provvista presente sul presente conto direttamente sul conto corrente intestato alla sola sig.ra HI indicato al punto 3 del presente ricorso, in quanto la somma presente rimarrà in via esclusiva alla sig.ra HI.
14) Le spese della presente procedura e le spese legali saranno corrisposte al 50% tra le parti.
15) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
16) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 14/01/1997, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente e in data 11/01/2001; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nato a [...]_1
(MO) il 29/01/1968 e TU AM nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1995
pagina 7 di 8 - Atto n. 29 - Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3849/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LARA Parte_1 C.F._1
TU AM (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCIOSO C.F._2
AL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 8 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
Si dà atto che il sig. ha già provveduto ad inoltrare la documentazione al Comune di Modena Pt_1 per il cambio della residenza.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero.
3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Pt_1 alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma mensile di euro
200,00, mediante accredito sul conto corrente accesso presso la Unicredit Banca, IBAN: IT 27 C
02008 66890 000 4305 11885 intestato alla sig.ra HI;
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di comparizione delle parti innanzi al Presidente.
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio e riguardanti la salute, la Per_1 cura, l'educazione e l'istruzione delle stesse saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2019. Allo scopo i coniugi individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) visita annua dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari per visite e/o prestazioni sanitarie;
d) spese farmaceutiche prescritte dal medico;
e) acquisto di occhiali e/o lenti a contatto;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studio fuori sede;
pagina 2 di 8 - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) attrezzatura ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; d) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
e) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.), spese per l'acquisto di devices e mezzi di trasporto necessari alle figlie (telefoni cellulari, tablet o pc, biciclette, motorini, monopattini).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà
l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 40 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome delle figlie minori.
5) Le parti continueranno a pagare al 50% ciascuno le spese del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di proprietà del figlio , nonché i costi del bollo, dell'assicurazione, della Per_1 revisione e del tagliando dell'autovettura; ogni altro tipo di intervento è escluso. La sig.ra HI, Per_ invece, continuerà, per suo esclusivo volere, a versare alla figlia il 50% del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e del costo dell'assicurazione.
6) Le parti rinunciano a richiedersi assegni di personale mantenimento godendo gli stessi di sostanze e mezzi adeguati per far fronte alle loro esigenze di vita.
7) A tacitazione dei rapporti economici tutti fra loro intercorsi, il sig. si impegna a Parte_1 trasferire e a cedere, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, alla sig.ra TA HI, che si impegna ad pagina 3 di 8 accettare, il 50% del suo diritto di superficie del seguente immobile sito in Nonantola (MO), Via
Provinciale Ovest, Scala B, piano 1, identificato al NCEU del Comune di Nonantola (MO), al foglio
42, particella 216, sub. 32, cat. A/2, Cl. 3, Consist. 6,5 vani, rendita € 570,68, con la relativa pertinenza, ovvero immobile sito in Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest, piano T identificato al
NCEU del Comune di Nonantola (MO), al foglio 42, particella 216, sub. 13, cat. C/6, Cl. 7, Consist. 22 mq, rendita € 56,81.
Dal canto suo, la sig.ra TA HI, nel medesimo atto notarile di cui al capoverso precedente, si impegna a trasferire e a cedere, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al sig. , che si impegna ad accettare, la Parte_1 propria quota parte corrispondente al 50% del seguente immobile, sito in Ravenna, Viale Quinto
Orazio Flacco n. 65, piano 1, identificato al NCEU del Comune di Ravenna, Sez. Urb. RA, al foglio
113, particella 681, sub. 26, cat. A/2, Cl. 2, Consist. 4,5 vani, rendita € 429,95.
L'atto notarile di cui sopra avrà quale oggetto il trasferimento da un lato del 50% del diritto di superficie dal sig. alla sig.ra TA HI dell'immobile sito in Nonantola (MO), Parte_1
Via Provinciale Ovest n. 22, e dall'altro del 50% del diritto di proprietà dalla sig.ra TA HI al sig. dell'immobile sito in Ravenna, Viale Quinto Orazio Flacco n. 65, piano 1, in Parte_1 luogo del corrispettivo dovrà intendersi la cessione del diritto superficiario e del diritto di proprietà dei ridetti immobili tra le parti medesime.
Comprensivamente alle unità immobiliari di cui sopra vengono pure trasferite rispettivamente ad entrambe le parti le comproprietà tutte dei fabbricati oggetto di compravendita, tali ai sensi di legge o per destinazione, in particolare quali emergenti dai titoli di acquisto e con i proporzionali diritti di comproprietà ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codici Civile.
Si dà atto che la proprietà dell'immobile sito in Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest n. 22, è stata acquistata dalle parti con atto di Vendita a ministero del Notaio Dott. in data Persona_3
20/03/1995, repertorio n. 48502, registrato a Modena in data 7/04/1995 al n. Reg. N. 1704.
Si dà atto che la proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Viale Quinto Orazio Flacco n. 65, piano 1, è stata acquistata dalle parti con atto di Vendita a ministero del Notaio Dott. in Persona_4 data 27/10/2016, repertorio n. 15.094, registrato a Ravenna in data 8/11/2016 al n. Reg. Part. N.
11.843.1/2016.
Per una migliore identificazione di quanto oggetto del presente trasferimento, le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, presentate a corredo della denuncia di accatastamento sopra citata.
pagina 4 di 8 I sigg.ri e TA HI chiedono l'esenzione del presente atto da imposta o tassa Parte_1 ex art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74, in forza della sentenza in data 10/05/1999 n. 154/99 C. Cost.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, quale introdotto dall'art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge del 30 luglio 2010 n. 122:
- il sig. e la sig.ra TA HI dichiarano che i dati catastali sopra riportati e le Parte_1 planimetrie catastali depositate sono conformi all'attuale stato di fatto dell'immobile;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto sono conformi alle risultanze dei Registri
Immobiliari.
Il trasferimento viene fatto ed accettato ai seguenti patti e condizioni.
Il sig. garantisce il pieno diritto di superficie e disponibilità per giusti e legittimi titoli Parte_1 dell'immobile sito in Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest n. 22 trasferito, la sua libertà da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, con promessa di rilievo dall'evizione e molestia a norma di legge, salvo il diritto di proprietà del Comune di Nonantola.
L'immobile di cui sopra viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con fissi ed infissi, annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, usi, azioni, ragioni, servitù attive e passive esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nel rogito di provenienza sopra citato. La sig.ra TA HI dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico della citata consistenza immobiliare.
La sig.ra TA HI garantisce il pieno diritto di proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli dell'immobile sito in Ravenna, Viale Quinto Orazio Flacco n. 65, Piano 1, la sua libertà da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, con promessa di rilievo dall'evizione e molestia a norma di legge.
L'immobile di cui sopra viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con fissi ed infissi, annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, usi, azioni, ragioni, servitù attive e passive esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nel rogito di provenienza sopra citato. Il sig. dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico Parte_1 della citata consistenza immobiliare
Il sig. e la sig.ra TA HI, per quanto occorrer possa, esonerano il Direttore Parte_1 dell'Ufficio del Territorio di Modena e quello di Ravenna dall'iscrizione di ipoteca.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento del diritto di proprietà e del diritto di superficie degli immobili suindicati reciprocamente tra le parti sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione consensuale, per cui le stesse beneficeranno delle esenzioni ed agevolazioni fiscali pagina 5 di 8 previste per il caso di divorzio dall'art. 19 della L. n. 74/87 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1 commi 608 e 609, della L. 27.12.2013 n. 147.
Le spese notarili nonché le eventuali imposte di registro, ipotecarie e catastali, relative al predetto trasferimento immobiliare saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Le parti, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, si faranno carico dei costi e delle spese relativi agli immobili che andranno ad acquistare per intero in base agli accordi sopra richiamati.
8) Le parti danno atto che tutti gli arredi e le suppellettili posti nell'immobile compravenduto sito in
Nonantola (MO), Via Provinciale Ovest n. 22 rimarranno ivi collocati, e diverranno di esclusiva proprietà della sig.ra TA HI. Le parti concordano che la sig.ra HI provvederà a radunare in scatoloni tutti gli effetti personali, i vestiti e documenti di proprietà del sig. ovvero Pt_1
i documenti di acquisto della casa di Nonantola, di proprietà esclusiva del sig. i documenti Pt_1 relativi all'immobile sito in Ravenna, i suoi diplomi e attestati, i suoi vestiti estivi ed invernali, unitamente anche alle calzature, entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il sig. si impegnerà ad asportare le cose di sua proprietà di cui sopra entro 15 giorni successivi Pt_1 alla comunicazione, da parte della sig.ra HI via mail, della disponibilità di tali oggetti.
9) La sig.ra HI, già abitando in via esclusiva l'immobile adibito a casa familiare, effettuerà immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal momento della sottoscrizione del presente accordo, la voltura delle utenze intestate, ad oggi, al sig. Pt_1
Il sig. pagherà il servizio di abbonamento televisivo, comprensivo del collegamento Wi-Fi, di Pt_1
Sky sino a dicembre 2025, quando ci sarà la scadenza naturale del contratto. La sig.ra HI dovrà restituire il decoder e il modem di Sky entro e non oltre il 15/12/2025, in modo che il sig. possa Pt_1 effettuare la restituzione alla ridetta società. Nel caso in cui ciò non avvenisse e dovessero scattare delle penali in capo al sig. quest'ultimo potrà rivalersi sulla sig.ra HI. Pt_1
10) Le parti danno atto che tutti gli arredi e le suppellettili posti nell'immobile compravenduto sito in
Ravenna, rimarranno ivi collocati, e diverranno di esclusiva proprietà del sig. . Parte_1
11) Le parti dichiarano di avere, con quanto sopra, risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale mediante la divisione dei risparmi e dei beni comuni, e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda. In particolare la sig.ra TA HI rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile sito in Nonantola, Via Provinciale Ovest Scala A piano T, su cui il sig. Pt_1 vanta un diritto di superficie in via esclusiva.
pagina 6 di 8 12) Per quanto riguarda la sistemazione delle infiltrazioni occorse all'immobile sito in Nonantola
(MO), Via Provinciale Ovest n. 22, int, 4 nel corso del mese di luglio 2025, le parti concordano che i costi di tale sistemazione saranno ad esclusivo carico della sig.ra HI.
13) Le parti si impegnano a chiudere entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il conto corrente cointestato avente n. 2942186 acceso presso l'istituto di credito Unicredit spa, dando disposizioni alla banca di trasferire la provvista presente sul presente conto direttamente sul conto corrente intestato alla sola sig.ra HI indicato al punto 3 del presente ricorso, in quanto la somma presente rimarrà in via esclusiva alla sig.ra HI.
14) Le spese della presente procedura e le spese legali saranno corrisposte al 50% tra le parti.
15) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
16) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 14/01/1997, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente e in data 11/01/2001; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nato a [...]_1
(MO) il 29/01/1968 e TU AM nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1995
pagina 7 di 8 - Atto n. 29 - Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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