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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/09/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 435 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) (con il patrocinio dell'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Principessa)
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09-07-2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11-04-2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito, con il quale in data 15 Controparte_1 dicembre 2007 ha contratto matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Nazzano (RM) (atto n. 2, parte I, Serie, anno 2007) e ha esposto che: dalla loro unione nasceva in data 09.04.2008 con il decorso del tempo tra i coniugi sorgevano Persona_1
pagina 1 di 4 insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali tali da far venire meno l'unione affettiva che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale, fino a giungere alla separazione di fatto tra gli stessi a decorrere dal 09/04/2024 con il trasferimento del marito presso altra abitazione sita a
Pomigliano D'Arco (NA) con l'attuale compagna di vita;
la vive, insieme alla figlia Parte_1 minore, affetta da sindrome di Down, nell'alloggio familiare di proprietà dell'A.T.E.R. della
Provincia di Roma, ubicato nel Comune di Nazzano (RM) in via Dei Pini n. 5 e corrisponde per quest'ultimo un affitto mensile pari ad € 8,85; la non lavora, percepisce l'assegno di Parte_1 inclusione (ADI) pari ad € 820,00 (ottocentoventi//00) mensili e l'assegno unico per la figlia a carico pari ad € 319,00 (trecentodiciannove//00) mensili;
la ricorrente non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati;
la figlia minore , di anni diciassette, vive con la Persona_1 madre, frequenta il secondo anno del Liceo delle Scienze Umane “I.I.S. Gregorio da Catino” in
Poggio Mirteto (RI) ed è percettrice di una indennità di accompagno riconosciuta dall' CP_2 pari ad € 513,00 (cinquecentotredici//00) mensili in quanto affetta da “Sindrome di Down con complicazione cardiaca corretta chirurgicamente ed ipotiroidismo in trattamento farmacologico” con totale e permanente inabilità lavorativa e necessitando, pertanto, di assistenza continua;
il Sig. convive con un'altra donna in Pomigliano D'Arco Controparte_1
(NA) ed è proprietario di una automobile Fiat Panda;
il resistente, durante gli anni di matrimonio e sino al mese di novembre 2024 non ha mai lavorato percependo un reddito di cittadinanza pari ad € 870,00 (ottocentosettanta//00) mensili, svolge lavoro a chiamata nel settore della ristorazione - servizio catering e non versa alcun mantenimento né per la moglie né per la figlia minore;
attesa l'intollerabilità della convivenza ed il venir meno della necessaria comunione materiale e spirituale dei coniugi e vista l'impossibilità di perseguire una soluzione consensuale dei conflitti coniugali, la ha chiesto la separazione alla condizioni Parte_1 di cui al ricorso.
Il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, nonostante la ritualità della notifica rendendosi di fatto irreperibile.
All'udienza del 09-07-2025 la ricorrente ha dichiarato: “(...) il padre non vede la figlia da novembre 2024, e cioè da quando ha lasciata la casa coniugale, so che è andato a Pomigliano
d'Arco dove ha una nuova compagna, io l'ho scoperto che stava in contatto con questa signora che si chiama sui social e poi se ne è andato, so che lei ha due figli ma non so Persona_2 dove vivono, so che lei è vedova ha 64 anni e vive con la pensione del marito. Mio marito quando stava a casa aveva un ottimo rapporto con la figlia, era innamorato della figlia, era affettuoso e la portava alle terapie. Lui non è più venuto da novembre 2024 anche se le fa le videochiamate tutte le sere, gli chiede come va a scuola;
lei ha chiesto al papà “quando vieni”
pagina 2 di 4 e lui le ha detto che sarebbe venuto a trovarla al compleanno del 4 aprile 2025 ma poi non si è presentato dicendo che non aveva la macchina. Da quando è andato via non mi ha dato nessun mantenimento per nostra figlia. Io gli ho chiesto un aiuto economico e lui ha detto che è disoccupato e non può dare nulla. Io ho avuto bisogno in passato di avere delle firme per la scuola e lui non è venuto, ha fatto solo la videochiamata con i professori e il fisioterapista.
Quando stava a casa mio marito non faceva niente, andava tutto il giorno in giro, tempo fa mi ha detto che ha lavorato nei catering in nero una settimana a Pomigliano. Ultima volta, ma parlo di dieci anni fa, ha lavorato ad una ditta di Roma come giardiniere e basta. Quando stavamo insieme portava la figlia alle terapie con una macchina una Panda che poi gli è stata sequestrata perché non ha pagato né il bollo né l'assicurazione, gli avevo anche chiesto di prenderla io (magari la poteva utilizzare mio fratello perché io non guido) ma lui ha detto di no. Io comunque ho sempre firmato qualcuna che ha riguardato mia figlia. Mia figlia ha chiesto di vedere il padre e lui ha detto di sì e adesso ci siamo accordati che io la porto a
Pomigliano l'11 luglio 2025, accompagnata da mio cugino, ci vediamo in un luogo pubblico, saluta la figlia per qualche ora (lui ha detto che gli deve dare dei regalini del compleanno) e poi noi (io, mio cugino e mia figlia) andiamo a Palermo a casa di una mia amica”. All'esito, il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 13-08-2025, il giudice ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22
c.c., e su richiesta della parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi, in particolare considerato che il resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità della notifica rendendosi di fatto irreperibile, evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti istruttori come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 435/2025:
pagina 3 di 4 - dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio contratto il 15 dicembre Controparte_1
2007;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nazzano (RM) (atto trascritto agli atti dell'Ufficio
Anagrafico del predetto Comune nell'anno 2007 – parte I - Serie - n. 2);
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rieti, l'8.9.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 435 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) (con il patrocinio dell'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Principessa)
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09-07-2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11-04-2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito, con il quale in data 15 Controparte_1 dicembre 2007 ha contratto matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Nazzano (RM) (atto n. 2, parte I, Serie, anno 2007) e ha esposto che: dalla loro unione nasceva in data 09.04.2008 con il decorso del tempo tra i coniugi sorgevano Persona_1
pagina 1 di 4 insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali tali da far venire meno l'unione affettiva che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale, fino a giungere alla separazione di fatto tra gli stessi a decorrere dal 09/04/2024 con il trasferimento del marito presso altra abitazione sita a
Pomigliano D'Arco (NA) con l'attuale compagna di vita;
la vive, insieme alla figlia Parte_1 minore, affetta da sindrome di Down, nell'alloggio familiare di proprietà dell'A.T.E.R. della
Provincia di Roma, ubicato nel Comune di Nazzano (RM) in via Dei Pini n. 5 e corrisponde per quest'ultimo un affitto mensile pari ad € 8,85; la non lavora, percepisce l'assegno di Parte_1 inclusione (ADI) pari ad € 820,00 (ottocentoventi//00) mensili e l'assegno unico per la figlia a carico pari ad € 319,00 (trecentodiciannove//00) mensili;
la ricorrente non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati;
la figlia minore , di anni diciassette, vive con la Persona_1 madre, frequenta il secondo anno del Liceo delle Scienze Umane “I.I.S. Gregorio da Catino” in
Poggio Mirteto (RI) ed è percettrice di una indennità di accompagno riconosciuta dall' CP_2 pari ad € 513,00 (cinquecentotredici//00) mensili in quanto affetta da “Sindrome di Down con complicazione cardiaca corretta chirurgicamente ed ipotiroidismo in trattamento farmacologico” con totale e permanente inabilità lavorativa e necessitando, pertanto, di assistenza continua;
il Sig. convive con un'altra donna in Pomigliano D'Arco Controparte_1
(NA) ed è proprietario di una automobile Fiat Panda;
il resistente, durante gli anni di matrimonio e sino al mese di novembre 2024 non ha mai lavorato percependo un reddito di cittadinanza pari ad € 870,00 (ottocentosettanta//00) mensili, svolge lavoro a chiamata nel settore della ristorazione - servizio catering e non versa alcun mantenimento né per la moglie né per la figlia minore;
attesa l'intollerabilità della convivenza ed il venir meno della necessaria comunione materiale e spirituale dei coniugi e vista l'impossibilità di perseguire una soluzione consensuale dei conflitti coniugali, la ha chiesto la separazione alla condizioni Parte_1 di cui al ricorso.
Il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, nonostante la ritualità della notifica rendendosi di fatto irreperibile.
All'udienza del 09-07-2025 la ricorrente ha dichiarato: “(...) il padre non vede la figlia da novembre 2024, e cioè da quando ha lasciata la casa coniugale, so che è andato a Pomigliano
d'Arco dove ha una nuova compagna, io l'ho scoperto che stava in contatto con questa signora che si chiama sui social e poi se ne è andato, so che lei ha due figli ma non so Persona_2 dove vivono, so che lei è vedova ha 64 anni e vive con la pensione del marito. Mio marito quando stava a casa aveva un ottimo rapporto con la figlia, era innamorato della figlia, era affettuoso e la portava alle terapie. Lui non è più venuto da novembre 2024 anche se le fa le videochiamate tutte le sere, gli chiede come va a scuola;
lei ha chiesto al papà “quando vieni”
pagina 2 di 4 e lui le ha detto che sarebbe venuto a trovarla al compleanno del 4 aprile 2025 ma poi non si è presentato dicendo che non aveva la macchina. Da quando è andato via non mi ha dato nessun mantenimento per nostra figlia. Io gli ho chiesto un aiuto economico e lui ha detto che è disoccupato e non può dare nulla. Io ho avuto bisogno in passato di avere delle firme per la scuola e lui non è venuto, ha fatto solo la videochiamata con i professori e il fisioterapista.
Quando stava a casa mio marito non faceva niente, andava tutto il giorno in giro, tempo fa mi ha detto che ha lavorato nei catering in nero una settimana a Pomigliano. Ultima volta, ma parlo di dieci anni fa, ha lavorato ad una ditta di Roma come giardiniere e basta. Quando stavamo insieme portava la figlia alle terapie con una macchina una Panda che poi gli è stata sequestrata perché non ha pagato né il bollo né l'assicurazione, gli avevo anche chiesto di prenderla io (magari la poteva utilizzare mio fratello perché io non guido) ma lui ha detto di no. Io comunque ho sempre firmato qualcuna che ha riguardato mia figlia. Mia figlia ha chiesto di vedere il padre e lui ha detto di sì e adesso ci siamo accordati che io la porto a
Pomigliano l'11 luglio 2025, accompagnata da mio cugino, ci vediamo in un luogo pubblico, saluta la figlia per qualche ora (lui ha detto che gli deve dare dei regalini del compleanno) e poi noi (io, mio cugino e mia figlia) andiamo a Palermo a casa di una mia amica”. All'esito, il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 13-08-2025, il giudice ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22
c.c., e su richiesta della parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi, in particolare considerato che il resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità della notifica rendendosi di fatto irreperibile, evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti istruttori come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 435/2025:
pagina 3 di 4 - dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio contratto il 15 dicembre Controparte_1
2007;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nazzano (RM) (atto trascritto agli atti dell'Ufficio
Anagrafico del predetto Comune nell'anno 2007 – parte I - Serie - n. 2);
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rieti, l'8.9.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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