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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 203/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1 cui s corso Mombello n.49 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Paola CP_1 C.F._2 ui stu o Matteotti n.65 è eletto domicilio
– resistente –
Ragioni della decisione
(1) abstract. con ricorso ex art. 281decies Cpc, premesso che, all'esito Parte_1 della procedura di divorzio, il Tribunale di Imperia aveva emesso, in data 23.12.2021, sentenza con la quale revocava l'assegnazione della casa coniugale a CP_1 rilevato che continuava a detenere in via esclusiva la casa coniugale sita CP_1 alla via Tacito n. 22 di Ventimiglia nonostante i numerosi inviti, il primo a far data dal 12.01.2022, alla divisione dell'immobile o alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile, iniziata ad essere corrisposta solo dal 13.11.2023 con assegni di € 400 mensili, o comunque al godimento/disposizione dell'immobile nei limiti della propria quota, lamentato il godimento, da parte di dell'intero immobile senza titolo che CP_1 giustificasse la sua esclusione dalla comunione, dedotto di essere creditore di un'indennità da occupazione sine titulo a partire dal 12.01.2022 e pari al 50% del valore di locazione dell'immobile, evocava in giudizio per sentirla condannare CP_1 al pagamento della somma di € 450,00 mensi dal 12.01.2022, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria, previa decurtazione delle somme medio- tempore da ella corrisposte, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato di non aver mai ricevuto una CP_1 formale messa in mora per la messa a disposizione dell'immobile o per il versamento di una indennità di occupazione e di aver spontaneamente, in attesa della definizione della pendente procedura di divisione dell'immobile, versato una congrua somma mensile pari ad € 400, superiore al valore locativo dell'immobile pari ad € 750,00, contestata le pretese avversarie, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) Assunta la prova orale (teste , licenziata CTU volta a quantificare Testimone_1 il valore locativo dell'immobile, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 10.01.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. Premesso che le dichiarazioni rese dall'unico teste
[...] non sono utilizzabili in quanto de relato actoris, avendo il teste apprese le Tes_1 circostanze di cui alla deposizione direttamente da una delle parti del giudizio cosicché la valenza probatoria e del tutto inconferente, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. 2.1) All'esito del giudizio di separazione/divorzio, il Tribunale di Imperia revocava l'assegnazione della casa coniugale, oggetto di contesa, a suo tempo assegnata temporaneamente a e di cui la stessa era comproprietaria unitamente al CP_1 ricorrente i parte ricorrente). Pertanto, l'amministrazione ed Parte_1 il godimento del bene è oggetto di comunione che, in assenza di un titolo che dispone diversamente, segue le regole di cui agli artt. 1100 Cc e ss. 2.2) L'unità immobiliare sita alla via Tacito n.22 di Ventimiglia, essendo oggetto di comunione tra le parti in causa, è sottoposta, dunque, al regime di comunione ordinaria per quote ideali, regolata dagli artt. 1100/1116 Cc, in ragione del quale il contitolare del diritto di proprietà può servirsene per intero purchè non nè alteri la destinazione d'uso e non impedisca agli altri contitolari di farne parimenti uso (art.1102 Cc). 2.3) Nella impossibilità di un godimento ad uso promiscuo dell'appartamento e in spregio della previsione contenuta nell'ultima parte del citato art. 1102 Cc, CP_1
non dando corso alle richieste di fruizione del bene nella misur
[...] spettante, continuando a detenerlo in via esclusiva, escludeva il contitolare
[...] dall'uso del bene. Pt_1
2.4) L'ingiusta esclusione dal godimento del bene, ha fatto sorgere il diritto di
[...] di percepire un'indennità di occupazione, pari al 50% del valore locativo Pt_1 bile, da parte della comproprietaria che lo utilizza in via esclusiva, a decorrere dalla data in cui perveniva alla a manifestazione della volontà del di CP_1 Pt_1 comunque godere per la sua parte del bene,: «In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene» (cass. n. 10264/2023). 2.5) Orbene, il ricorrente ha offerto la prova che sin dai primi giorni successivi alla sentenza che revocava l'assegnazione della casa coniugale alla aveva manifestato la propria volontà di voler godere e disporre dell'immobile nei limiti della propria quota, sia tramite comunicazioni dirette ai legali di controparte, sia successivamente promuovendo apposite azioni giudiziarie miranti ad ottenere una nuova unità abitativa scaturente dalla divisione della ex casa coniugale in oggetto. 2.5.1) La prima comunicazione veniva inoltrata in data 12.01.2012 alla allora legale della per mezzo della quale si prospettavano due differenti soluzioni: la divisione CP_1 dell'immobile o la corresponsione di una somma di denaro all'esponente per
2 dott. Pasquale LONGARINI l'occupazione esclusiva dell'alloggio da parte della edesima (doc. 4 di parte CP_1 ricorrente). 2.5.2) Con una seconda comunicazione (doc. 5 di parte ricorrente), si ribadiva la volontà del di rientrare nella disponibilità dell'alloggio oggetto di Parte_1 contesa. 2.5.3) Stante l'inerzia della il ricorrente promuoveva un procedimento di CP_1 mediazione al fine di addivenire alla divisione dell'alloggio in due distinte unità immobiliari (RG 1950/2022), definito con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che stabiliva la divisione del suddetto alloggio con attribuzione al
[...]
e delle due unità immobiliari risultanti dalla divisione Pt_1 CP_1 dell'originario alloggio. 2.5.3.1) Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, tale accordo non esplica alcun effetto sulla procedura che ci occupa, avendo le parti dichiarato di «non avere più nulla a che pretendere l'una dall'atra in dipendenza della divisione immobiliare in parola», oggetto del diverso procedimento civile n. 1950/2022 RG, senza riferimento alcuno, implicito od esplicito, alla controversia rubricata al n. 203/2024 avente ad oggetto la diversa pretesa risarcitoria per occupazione senza titolo dello stesso. 2.6) Quanto alla determinazione del valore del diritto all'indennizzo, da ricondursi alla data del 12.01.2022 sino alla data di deposito del ricorso per procedimento semplificato ex art. 281sexies Cpc, si deve fare riferimento alla quantificazione risultante dalla CTU, nello specifico quella risultante dall'utilizzazione dei parametri dell'osservatorio Nazionale del mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (pagg. 7/8 CTU), ovvero pari ad € 1.580,00, somma ritenuta congrua da questo giudicante. 2.6.1) Avendo la parte ricorrente chiesto, in sede di conclusioni, la condanna «al pagamento di € 450,00 mensili, ovvero di altra somma ritenuta congrua dal Giudice istruttore», la somma accordata non è superiore di quella domandata. 2.7) Conclusivamente, va condannata al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 790,00 mensili, pari al 50% del valore stimato dal CTU, e ritenuta congrua da questo giudice, con decorrenza dal 12.01.2022 sino alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies Cpc, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4 cc, a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, decurtate tutte le somme medio-tempore corrisposte da CP_1
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono
3 dott. Pasquale LONGARINI ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della peculiarità della vicenda, dei rapporti tra le parti, dell'intervenuta conciliazione nella causa di divisione e pagamento medio/tempore di somme di danaro a titolo di indennizzo in misura adeguata rispetto alla richiesta del ricorrente in sede di ricorso, sussistono sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 790,00 % del valore stimato dal Parte_1 ongrua da questo giudice, con decorrenza dal 12.01.2022 sino alla data di deposito del ricorso ex art. 281sexies Cpc, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4 cc, a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, decurtate tutte le somme medio-tempore corrisposte da CP_1
2) compensa a le parti
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 203/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1 cui s corso Mombello n.49 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Paola CP_1 C.F._2 ui stu o Matteotti n.65 è eletto domicilio
– resistente –
Ragioni della decisione
(1) abstract. con ricorso ex art. 281decies Cpc, premesso che, all'esito Parte_1 della procedura di divorzio, il Tribunale di Imperia aveva emesso, in data 23.12.2021, sentenza con la quale revocava l'assegnazione della casa coniugale a CP_1 rilevato che continuava a detenere in via esclusiva la casa coniugale sita CP_1 alla via Tacito n. 22 di Ventimiglia nonostante i numerosi inviti, il primo a far data dal 12.01.2022, alla divisione dell'immobile o alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile, iniziata ad essere corrisposta solo dal 13.11.2023 con assegni di € 400 mensili, o comunque al godimento/disposizione dell'immobile nei limiti della propria quota, lamentato il godimento, da parte di dell'intero immobile senza titolo che CP_1 giustificasse la sua esclusione dalla comunione, dedotto di essere creditore di un'indennità da occupazione sine titulo a partire dal 12.01.2022 e pari al 50% del valore di locazione dell'immobile, evocava in giudizio per sentirla condannare CP_1 al pagamento della somma di € 450,00 mensi dal 12.01.2022, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria, previa decurtazione delle somme medio- tempore da ella corrisposte, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato di non aver mai ricevuto una CP_1 formale messa in mora per la messa a disposizione dell'immobile o per il versamento di una indennità di occupazione e di aver spontaneamente, in attesa della definizione della pendente procedura di divisione dell'immobile, versato una congrua somma mensile pari ad € 400, superiore al valore locativo dell'immobile pari ad € 750,00, contestata le pretese avversarie, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) Assunta la prova orale (teste , licenziata CTU volta a quantificare Testimone_1 il valore locativo dell'immobile, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 10.01.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. Premesso che le dichiarazioni rese dall'unico teste
[...] non sono utilizzabili in quanto de relato actoris, avendo il teste apprese le Tes_1 circostanze di cui alla deposizione direttamente da una delle parti del giudizio cosicché la valenza probatoria e del tutto inconferente, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. 2.1) All'esito del giudizio di separazione/divorzio, il Tribunale di Imperia revocava l'assegnazione della casa coniugale, oggetto di contesa, a suo tempo assegnata temporaneamente a e di cui la stessa era comproprietaria unitamente al CP_1 ricorrente i parte ricorrente). Pertanto, l'amministrazione ed Parte_1 il godimento del bene è oggetto di comunione che, in assenza di un titolo che dispone diversamente, segue le regole di cui agli artt. 1100 Cc e ss. 2.2) L'unità immobiliare sita alla via Tacito n.22 di Ventimiglia, essendo oggetto di comunione tra le parti in causa, è sottoposta, dunque, al regime di comunione ordinaria per quote ideali, regolata dagli artt. 1100/1116 Cc, in ragione del quale il contitolare del diritto di proprietà può servirsene per intero purchè non nè alteri la destinazione d'uso e non impedisca agli altri contitolari di farne parimenti uso (art.1102 Cc). 2.3) Nella impossibilità di un godimento ad uso promiscuo dell'appartamento e in spregio della previsione contenuta nell'ultima parte del citato art. 1102 Cc, CP_1
non dando corso alle richieste di fruizione del bene nella misur
[...] spettante, continuando a detenerlo in via esclusiva, escludeva il contitolare
[...] dall'uso del bene. Pt_1
2.4) L'ingiusta esclusione dal godimento del bene, ha fatto sorgere il diritto di
[...] di percepire un'indennità di occupazione, pari al 50% del valore locativo Pt_1 bile, da parte della comproprietaria che lo utilizza in via esclusiva, a decorrere dalla data in cui perveniva alla a manifestazione della volontà del di CP_1 Pt_1 comunque godere per la sua parte del bene,: «In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene» (cass. n. 10264/2023). 2.5) Orbene, il ricorrente ha offerto la prova che sin dai primi giorni successivi alla sentenza che revocava l'assegnazione della casa coniugale alla aveva manifestato la propria volontà di voler godere e disporre dell'immobile nei limiti della propria quota, sia tramite comunicazioni dirette ai legali di controparte, sia successivamente promuovendo apposite azioni giudiziarie miranti ad ottenere una nuova unità abitativa scaturente dalla divisione della ex casa coniugale in oggetto. 2.5.1) La prima comunicazione veniva inoltrata in data 12.01.2012 alla allora legale della per mezzo della quale si prospettavano due differenti soluzioni: la divisione CP_1 dell'immobile o la corresponsione di una somma di denaro all'esponente per
2 dott. Pasquale LONGARINI l'occupazione esclusiva dell'alloggio da parte della edesima (doc. 4 di parte CP_1 ricorrente). 2.5.2) Con una seconda comunicazione (doc. 5 di parte ricorrente), si ribadiva la volontà del di rientrare nella disponibilità dell'alloggio oggetto di Parte_1 contesa. 2.5.3) Stante l'inerzia della il ricorrente promuoveva un procedimento di CP_1 mediazione al fine di addivenire alla divisione dell'alloggio in due distinte unità immobiliari (RG 1950/2022), definito con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che stabiliva la divisione del suddetto alloggio con attribuzione al
[...]
e delle due unità immobiliari risultanti dalla divisione Pt_1 CP_1 dell'originario alloggio. 2.5.3.1) Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, tale accordo non esplica alcun effetto sulla procedura che ci occupa, avendo le parti dichiarato di «non avere più nulla a che pretendere l'una dall'atra in dipendenza della divisione immobiliare in parola», oggetto del diverso procedimento civile n. 1950/2022 RG, senza riferimento alcuno, implicito od esplicito, alla controversia rubricata al n. 203/2024 avente ad oggetto la diversa pretesa risarcitoria per occupazione senza titolo dello stesso. 2.6) Quanto alla determinazione del valore del diritto all'indennizzo, da ricondursi alla data del 12.01.2022 sino alla data di deposito del ricorso per procedimento semplificato ex art. 281sexies Cpc, si deve fare riferimento alla quantificazione risultante dalla CTU, nello specifico quella risultante dall'utilizzazione dei parametri dell'osservatorio Nazionale del mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (pagg. 7/8 CTU), ovvero pari ad € 1.580,00, somma ritenuta congrua da questo giudicante. 2.6.1) Avendo la parte ricorrente chiesto, in sede di conclusioni, la condanna «al pagamento di € 450,00 mensili, ovvero di altra somma ritenuta congrua dal Giudice istruttore», la somma accordata non è superiore di quella domandata. 2.7) Conclusivamente, va condannata al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 790,00 mensili, pari al 50% del valore stimato dal CTU, e ritenuta congrua da questo giudice, con decorrenza dal 12.01.2022 sino alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies Cpc, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4 cc, a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, decurtate tutte le somme medio-tempore corrisposte da CP_1
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono
3 dott. Pasquale LONGARINI ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della peculiarità della vicenda, dei rapporti tra le parti, dell'intervenuta conciliazione nella causa di divisione e pagamento medio/tempore di somme di danaro a titolo di indennizzo in misura adeguata rispetto alla richiesta del ricorrente in sede di ricorso, sussistono sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 790,00 % del valore stimato dal Parte_1 ongrua da questo giudice, con decorrenza dal 12.01.2022 sino alla data di deposito del ricorso ex art. 281sexies Cpc, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4 cc, a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, decurtate tutte le somme medio-tempore corrisposte da CP_1
2) compensa a le parti
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI