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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1576/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. AN GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1576/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. FRATUS STEFANO parte ricorrente
, (c.f. CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: voglia l'ill.mo Tribunale di Novara, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in San Maurizio D'Opaglio (NO), in data 22 novembre 2008, con la sig.ra e che CP_1 mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente: ///
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, a adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 lo scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver sposato la HU in data 22/11/2008 e che dalla loro unione è nato AN, attualmente residente in [...]con la madre. con sentenza del 20/3/2023, il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale. Quindi, ha concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia;
il ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla richiesta di separazione, invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 20/3/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
22/11/2008 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Maurizio d'Opaglio al n.
4 - Parte I – 2008;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 11/2025
Il Presidente
Dr. AN GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. AN GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1576/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. FRATUS STEFANO parte ricorrente
, (c.f. CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: voglia l'ill.mo Tribunale di Novara, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in San Maurizio D'Opaglio (NO), in data 22 novembre 2008, con la sig.ra e che CP_1 mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente: ///
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, a adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 lo scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver sposato la HU in data 22/11/2008 e che dalla loro unione è nato AN, attualmente residente in [...]con la madre. con sentenza del 20/3/2023, il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale. Quindi, ha concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia;
il ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla richiesta di separazione, invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 20/3/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
22/11/2008 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Maurizio d'Opaglio al n.
4 - Parte I – 2008;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 11/2025
Il Presidente
Dr. AN GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO