Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza o nullità del titolo esecutivo per omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    La notifica si è perfezionata mediante il rito degli irreperibili presso il domicilio fiscale formalmente noto all'Amministrazione Finanziaria. Il contribuente ha un onere di diligenza nel comunicare tempestivamente i mutamenti della propria residenza fiscale, e la mera iscrizione all'AIRE non esonera da tale obbligo. L'ufficio ha correttamente indirizzato l'atto all'ultimo indirizzo dichiarato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario (quota capitale)

    I tributi erariali non sono soggetti a prescrizione breve, ma a quella ordinaria decennale. Tenendo conto del periodo intercorso e della sospensione dei termini per la pandemia, il termine decennale non risulta decorso.

  • Accolto
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    Le sanzioni amministrative tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale. Tra il primo atto interruttivo e l'intimazione è trascorso un lasso di tempo superiore ai cinque anni senza ulteriori atti interruttivi documentati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso
    Numero : 23
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo