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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
LUCA DELI, Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320249007743643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320249007743643000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della notificazione dell'atto presupposto
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per imposte sui redditi e addizionali regionali. In via preliminare, la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza o la nullità del titolo esecutivo, lamentando l'omessa ricezione della cartella di pagamento presupposta e sostenendo che, all'epoca del perfezionamento della relativa notifica, la propria residenza effettiva fosse situata all'estero, con regolare iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della ON, emerge che l'iter notificatorio si è compiutamente perfezionato mediante il rito degli irreperibili relativi presso il domicilio fiscale che, all'epoca, risultava formalmente noto all'Amministrazione
Finanziaria.
Sul punto, occorre ribadire che l'ordinamento pone in capo al contribuente un onere di diligenza nel comunicare tempestivamente i mutamenti della propria residenza fiscale. La mera iscrizione all'anagrafe estera non esonera il soggetto dal rispetto delle formalità previste per l'aggiornamento del domicilio fiscale ai fini delle notificazioni tributarie. Pertanto, l'ufficio ha correttamente operato indirizzando l'atto all'ultimo indirizzo dichiarato nel territorio nazionale;
ne consegue che la notifica deve ritenersi rituale e l'eccezione di parte ricorrente infondata.
2. Sulla prescrizione del credito tributario e delle somme accessorie
Nel merito, il Collegio è chiamato a valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in relazione al tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione oggi impugnata.
Per quanto riguarda il credito relativo all'imposta e alle addizionali (quota capitale), la pretesa dell'Ufficio appare legittima. I tributi erariali, per loro natura, non sono soggetti al termine di prescrizione breve, in quanto l'obbligazione nasce da una valutazione autonoma per ogni singolo periodo d'imposta e non costituisce un debito ad esecuzione periodica. Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale. Calcolando il periodo intercorso tra la notifica della cartella e l'atto di intimazione, e tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di riscossione previsto dalla legislazione emergenziale per la pandemia, il termine decennale non risulta decorso.
Con riferimento, invece, alle sanzioni e agli interessi, le doglianze della parte ricorrente meritano accoglimento. Diversamente dalla quota capitale, le somme a titolo di sanzione amministrativa tributaria sono soggette per legge a un termine di prescrizione quinquennale. Poiché tra il primo atto interruttivo e la successiva intimazione è decorso un lasso di tempo superiore ai cinque anni, senza che risultino documentati ulteriori atti idonei a interrompere il decorso del termine, tali somme devono considerarsi prescritte e, per l'effetto, non più esigibili.
3. Conclusioni
In forza di quanto esposto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alle sanzioni e agli interessi in esso computati, confermandone la validità per la sola quota capitale e le relative spese di notifica.
La natura parzialmente favorevole della decisione e la complessità della ricostruzione dei termini prescrizionali, influenzata anche dalla normativa speciale legata al periodo emergenziale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 11320249007743643000 limitatamente alle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi, dichiarandone la inesigibilità per intervenuta prescrizione Respinge il ricorso nel resto Compensa interamente fra le parti le spese di lite
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
LUCA DELI, Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320249007743643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320249007743643000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della notificazione dell'atto presupposto
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per imposte sui redditi e addizionali regionali. In via preliminare, la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza o la nullità del titolo esecutivo, lamentando l'omessa ricezione della cartella di pagamento presupposta e sostenendo che, all'epoca del perfezionamento della relativa notifica, la propria residenza effettiva fosse situata all'estero, con regolare iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della ON, emerge che l'iter notificatorio si è compiutamente perfezionato mediante il rito degli irreperibili relativi presso il domicilio fiscale che, all'epoca, risultava formalmente noto all'Amministrazione
Finanziaria.
Sul punto, occorre ribadire che l'ordinamento pone in capo al contribuente un onere di diligenza nel comunicare tempestivamente i mutamenti della propria residenza fiscale. La mera iscrizione all'anagrafe estera non esonera il soggetto dal rispetto delle formalità previste per l'aggiornamento del domicilio fiscale ai fini delle notificazioni tributarie. Pertanto, l'ufficio ha correttamente operato indirizzando l'atto all'ultimo indirizzo dichiarato nel territorio nazionale;
ne consegue che la notifica deve ritenersi rituale e l'eccezione di parte ricorrente infondata.
2. Sulla prescrizione del credito tributario e delle somme accessorie
Nel merito, il Collegio è chiamato a valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in relazione al tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione oggi impugnata.
Per quanto riguarda il credito relativo all'imposta e alle addizionali (quota capitale), la pretesa dell'Ufficio appare legittima. I tributi erariali, per loro natura, non sono soggetti al termine di prescrizione breve, in quanto l'obbligazione nasce da una valutazione autonoma per ogni singolo periodo d'imposta e non costituisce un debito ad esecuzione periodica. Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale. Calcolando il periodo intercorso tra la notifica della cartella e l'atto di intimazione, e tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di riscossione previsto dalla legislazione emergenziale per la pandemia, il termine decennale non risulta decorso.
Con riferimento, invece, alle sanzioni e agli interessi, le doglianze della parte ricorrente meritano accoglimento. Diversamente dalla quota capitale, le somme a titolo di sanzione amministrativa tributaria sono soggette per legge a un termine di prescrizione quinquennale. Poiché tra il primo atto interruttivo e la successiva intimazione è decorso un lasso di tempo superiore ai cinque anni, senza che risultino documentati ulteriori atti idonei a interrompere il decorso del termine, tali somme devono considerarsi prescritte e, per l'effetto, non più esigibili.
3. Conclusioni
In forza di quanto esposto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alle sanzioni e agli interessi in esso computati, confermandone la validità per la sola quota capitale e le relative spese di notifica.
La natura parzialmente favorevole della decisione e la complessità della ricostruzione dei termini prescrizionali, influenzata anche dalla normativa speciale legata al periodo emergenziale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 11320249007743643000 limitatamente alle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi, dichiarandone la inesigibilità per intervenuta prescrizione Respinge il ricorso nel resto Compensa interamente fra le parti le spese di lite