CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37403 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nel procedimento nei confronti di: 1. FA LU, nato a [...] il [...] 2. OT UR, nata a [...] il [...] 3. SC OV, nato a [...] il [...] l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere NT RB;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET Molino, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, per i ricorrenti, degli Avv. MA LI e Carlo Zauli, difensori, il primo, di UR OT e, il secondo, di LU FA e OV SC, i quali chiedono tutti dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37403 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 15/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 e depositata il 10 luglio 2025, il Tribunale di Ferrara, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara del 22 maggio 2025, la quale aveva respinto la richiesta di applicazione di sequestro preventivo nei confronti di UR CI, LU FA e OV SC, persone sottoposte alle indagini per i reati di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 544-ter cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 544-bis cod. pen. (capo 2). Secondo le imputazioni provvisorie, i tre indagati avrebbero: a) detenuto cinque macachi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in assenza di qualunque esecuzione di programmi di sperimentazione scientifica previamente autorizzata sugli stessi, a partire dal giugno 2022 (capo 1); b) soppresso un macaco senza rispettare i protocolli indicati nell’autorizzazione ministeriale, provocando nello stesso un’inutile sofferenza, il 20 giugno 2022 (capo 2). Il Tribunale di Ferrara ha confermato il provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto l’insussistenza tanto del fumus commissi delicti quanto del periculum in mora. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Hanno presentato memorie le persone sottoposte alle indagini, UR CI, con atto a firma dell’Avv. MA LI, LU FA e OV SC, con atto a firma dell’Avv. Carlo Zauli. 3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara è articolato in quattro motivi, preceduti da una breve esposizione in ordine alla evoluzione del procedimento. 3.1. Con il primo motivo, si denunciano assenza di motivazione e violazione di legge, con riferimento all’art. 544-bis cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 2. Si deduce che l’ordinanza impugnata, così come già quella del Giudice per le indagini preliminari, non ha compiuto alcun sindacato giurisdizionale sul fumus commissi delicti in relazione alla fattispecie di cui all’art. 544-bis cod. pen. Si rappresenta che la questione è rilevante, non essendo riferibile a tale fatto la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- 3 ter disp. coord. cod. pen., attesa l’evidenza, in relazione a tale condotta, del mancato rispetto della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e all’art. 19-ter disp. coord. trans. cod. pen., avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1. Si deduce che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto pertinente la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen., in relazione al caso di specie. Si osserva che, ai fini di una corretta applicazione della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e, conseguentemente, della causa limitativa della punibilità, non può ritenersi sufficiente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 26 del 2014, relativa alla c.d. attività di stabulazione degli animali, occorrendo, altresì, anche la compresenza dell’autorizzazione di cui all’art. 31 del medesimo d.lgs., relativa al preliminare progetto di ricerca e sperimentazione scientifica. Si rappresenta che la concorrenza delle due autorizzazioni è necessaria perché altrimenti si consentirebbe una stabulazione degli animali priva di limiti di durata e fine a se stessa, non collegata ad una concreta ed effettiva sperimentazione scientifica. Si segnala, poi, che, nella specie, l’Università di Ferrara, ente di appartenenza dei tre indagati, quando ha eseguito le attività stabulazione, era priva dell’autorizzazione del progetto di sperimentazione, perché l’efficacia di questa era ormai definitivamente cessata nel giugno 2022. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 544-ter cod. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1. Si deduce che illegittimamente il Tribunale del riesame ha escluso il fumus commissi delicti del reato di maltrattamenti di cui all’art. 544-ter cod. pen. Si espone che, nella specie, pur premettendo l’inoperatività del limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19-ter disp. coord. cod. pen., l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto apprezzare le concrete condizioni di detenzione degli animali, risultate non rispettose delle loro caratteristiche etologiche, anche all’esito degli accertamenti compiuti dai consulenti, e chiaramente indicative anche della sussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia omessa o apparente motivazione avuto riguardo al periculum in mora. Si deduce che l’ordinanza impugnata risulta viziata anche con riguardo alla esclusione delle esigenze cautelari, in quanto dà per accertata l’adeguatezza 4 dell’attuale sistemazione degli animali oggetto del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., sulla base della sola documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale può invece evincersi esclusivamente l’avvenuto trasferimento dei macachi all’estero, ma nulla con riguardo al loro effettivo ed attuale trattamento. 4. Hanno presentato memoria UR CI, con atto a firma dell’Avv. MA LI, nonché di LU FA e OV SC, con unico atto a firma dell’Avv. Carlo Zauli. 4.1 La memoria presentata nell’interesse di UR OT contesta le censure formulate dal Pubblico Ministero e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, trattandosi tanto di doglianze già sollevate in sede d’appello che esorbitanti dall’ambito del presente giudizio ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. La memoria, in particolare, evidenzia: a) con riguardo al primo motivo di ricorso, che la motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 544-bis cod. pen. è esistente in quanto fondata sul richiamo alla disciplina sul limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen., e comunque le deduzioni mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito della regiudicanda;
b) con riguardo al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici del procedimento cautelare hanno correttamente affermato l’autonomia delle due autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31 del d.lgs. n. 26 del 2014, tra l’altro approdando a risultati pienamente in linea con il parere rilasciato dal Ministero della Salute nella vicenda in esame, in data 2 novembre 2023, su richiesta dell’Università di Ferrara;
c) con riguardo al terzo motivo di ricorso, che le censure non si confrontano con il dato riportato nell’ordinanza secondo cui le condizioni di detenzioni degli animali sono state del tutto in linea con quelle stabilite dal Ministero della Salute, nonché tali da escludere tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.; d) con riguardo al quarto motivo di ricorso, che il trasferimento degli animali presso lo zoo De Castellar ha comportato la perdita di disponibilità degli animali da parte degli indagati e dell’Università di Ferrara ed è avvenuto sotto il controllo e la supervisione dell’Autorità competente, così da escludere la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari. 4.2. La memoria presentata nell’interesse di LU FA e OV SC aderisce integralmente a quanto esposto nella memoria depositata nell’interesse di UR CI. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure enunciate nel primo motivo, che contestano l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’art. 544-bis cod. pen., sono prive di specificità. Invero, le censure enunciate nel ricorso non precisano perché il delitto di uccisione di animali, ipotizzato nel capo 2 con riferimento alla morte di un macaco il 20 giugno 2022, costituisca il fondamento della richiesta di sequestro di altri cinque macachi, di cui si contesta il maltrattamento nel capo 1. In ogni caso, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) il Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, aveva evidenziato l’assenza di dolo degli indagati;
b) nell’atto di appello, il Pubblico Ministero non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al punto relativo al dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati. E il Pubblico Ministero, anche nel ricorso in esame, non ha formulato concrete deduzioni con riguardo alla ritenuta insussistenza del dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati;
anzi, più in generale, non si è confrontato in alcun modo con quanto indicato nell’ordinanza impugnata e sopra sintetizzato. 3. Anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, e contestano l’esclusione del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., sono prive di specificità. Ai fini della decisione del ricorso, non occorre affrontare il tema relativo ai rapporti tra l’autorizzazione concernente il progetto di ricerca, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 26 del 2014, e l’autorizzazione riguardante la c.d. attività di stabulazione degli animali, di cui all’art. 20 d.lgs. cit. Questo perché l’ordinanza impugnata ha espressamente affermato che, anche a ritenere non applicabile la disciplina limitativa della responsabilità penale di cui al d.lgs. n. 26 del 2014, non vi sono elementi per ravvisare la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 544-ter cod. pen., E questa conclusione è puntualmente motivata innanzitutto con riguardo al profilo oggettivo della fattispecie delittuosa, alla luce della complessiva attività di indagine e «anche considerando che, agli atti, la risposta del Ministero della Salute che riteneva che i requisiti di stabulazione e mantenimento di cui al d.lgs. 26/14, 6 appunto, non violati, sono considerati limiti utili a garantire il benessere degli animali». Ma pure sotto il profilo soggettivo necessario per la configurabilità del reato, «considerando, appunto, la condotta tenuta dagli imputati nel corso del tempo, non ostativa ad una eventuale attività di controllo ed ispezione ed, anzi, finalizzata, comunque, a garantire il benessere degli animali (nutriti con regolarità, puliti, sottoposti a visite ecc.)». Né tale motivazione è censurabile in questa sede, in quanto costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). 4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono infine le censure esposte nel quarto motivo, che denunciano l’omessa o apparente motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora. Invero, l’ordinanza impugnata dà atto dell’assenza di qualunque ragione di pericolo di protrazione del reato, da neutralizzare mediante il sequestro dei cinque macachi di cui al capo 1, atteso il trasferimento degli stessi all’estero, e precisamente presso uno zoo in Spagna, effettuato, in conformità delle disposizioni di legge, e sotto la supervisione di un veterinario dell’AUSL territorialmente competente, in data 14 aprile 2025. Aggiunge che anche il Pubblico Ministero, nell’originaria richiesta di sequestro aveva ravvisato il periculum in mora in ragione della permanenza degli animali nella materiale disponibilità dell’Università di Ferrara, dove sarebbero avvenuti i fatti oggetto delle imputazioni. E anche questa valutazione è incensurabile attesi i limiti posti dalla legge all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, come più analiticamente precisato nel § 3. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, siccome l’impugnazione è stata proposta da una parte pubblica, atteso l’espresso disposto di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NT RB UC CC
udita la relazione svolta dal consigliere NT RB;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET Molino, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, per i ricorrenti, degli Avv. MA LI e Carlo Zauli, difensori, il primo, di UR OT e, il secondo, di LU FA e OV SC, i quali chiedono tutti dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37403 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 15/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 e depositata il 10 luglio 2025, il Tribunale di Ferrara, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara del 22 maggio 2025, la quale aveva respinto la richiesta di applicazione di sequestro preventivo nei confronti di UR CI, LU FA e OV SC, persone sottoposte alle indagini per i reati di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 544-ter cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 544-bis cod. pen. (capo 2). Secondo le imputazioni provvisorie, i tre indagati avrebbero: a) detenuto cinque macachi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in assenza di qualunque esecuzione di programmi di sperimentazione scientifica previamente autorizzata sugli stessi, a partire dal giugno 2022 (capo 1); b) soppresso un macaco senza rispettare i protocolli indicati nell’autorizzazione ministeriale, provocando nello stesso un’inutile sofferenza, il 20 giugno 2022 (capo 2). Il Tribunale di Ferrara ha confermato il provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto l’insussistenza tanto del fumus commissi delicti quanto del periculum in mora. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Hanno presentato memorie le persone sottoposte alle indagini, UR CI, con atto a firma dell’Avv. MA LI, LU FA e OV SC, con atto a firma dell’Avv. Carlo Zauli. 3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara è articolato in quattro motivi, preceduti da una breve esposizione in ordine alla evoluzione del procedimento. 3.1. Con il primo motivo, si denunciano assenza di motivazione e violazione di legge, con riferimento all’art. 544-bis cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 2. Si deduce che l’ordinanza impugnata, così come già quella del Giudice per le indagini preliminari, non ha compiuto alcun sindacato giurisdizionale sul fumus commissi delicti in relazione alla fattispecie di cui all’art. 544-bis cod. pen. Si rappresenta che la questione è rilevante, non essendo riferibile a tale fatto la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- 3 ter disp. coord. cod. pen., attesa l’evidenza, in relazione a tale condotta, del mancato rispetto della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e all’art. 19-ter disp. coord. trans. cod. pen., avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1. Si deduce che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto pertinente la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen., in relazione al caso di specie. Si osserva che, ai fini di una corretta applicazione della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e, conseguentemente, della causa limitativa della punibilità, non può ritenersi sufficiente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 26 del 2014, relativa alla c.d. attività di stabulazione degli animali, occorrendo, altresì, anche la compresenza dell’autorizzazione di cui all’art. 31 del medesimo d.lgs., relativa al preliminare progetto di ricerca e sperimentazione scientifica. Si rappresenta che la concorrenza delle due autorizzazioni è necessaria perché altrimenti si consentirebbe una stabulazione degli animali priva di limiti di durata e fine a se stessa, non collegata ad una concreta ed effettiva sperimentazione scientifica. Si segnala, poi, che, nella specie, l’Università di Ferrara, ente di appartenenza dei tre indagati, quando ha eseguito le attività stabulazione, era priva dell’autorizzazione del progetto di sperimentazione, perché l’efficacia di questa era ormai definitivamente cessata nel giugno 2022. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 544-ter cod. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1. Si deduce che illegittimamente il Tribunale del riesame ha escluso il fumus commissi delicti del reato di maltrattamenti di cui all’art. 544-ter cod. pen. Si espone che, nella specie, pur premettendo l’inoperatività del limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19-ter disp. coord. cod. pen., l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto apprezzare le concrete condizioni di detenzione degli animali, risultate non rispettose delle loro caratteristiche etologiche, anche all’esito degli accertamenti compiuti dai consulenti, e chiaramente indicative anche della sussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia omessa o apparente motivazione avuto riguardo al periculum in mora. Si deduce che l’ordinanza impugnata risulta viziata anche con riguardo alla esclusione delle esigenze cautelari, in quanto dà per accertata l’adeguatezza 4 dell’attuale sistemazione degli animali oggetto del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., sulla base della sola documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale può invece evincersi esclusivamente l’avvenuto trasferimento dei macachi all’estero, ma nulla con riguardo al loro effettivo ed attuale trattamento. 4. Hanno presentato memoria UR CI, con atto a firma dell’Avv. MA LI, nonché di LU FA e OV SC, con unico atto a firma dell’Avv. Carlo Zauli. 4.1 La memoria presentata nell’interesse di UR OT contesta le censure formulate dal Pubblico Ministero e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, trattandosi tanto di doglianze già sollevate in sede d’appello che esorbitanti dall’ambito del presente giudizio ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. La memoria, in particolare, evidenzia: a) con riguardo al primo motivo di ricorso, che la motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 544-bis cod. pen. è esistente in quanto fondata sul richiamo alla disciplina sul limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen., e comunque le deduzioni mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito della regiudicanda;
b) con riguardo al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici del procedimento cautelare hanno correttamente affermato l’autonomia delle due autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31 del d.lgs. n. 26 del 2014, tra l’altro approdando a risultati pienamente in linea con il parere rilasciato dal Ministero della Salute nella vicenda in esame, in data 2 novembre 2023, su richiesta dell’Università di Ferrara;
c) con riguardo al terzo motivo di ricorso, che le censure non si confrontano con il dato riportato nell’ordinanza secondo cui le condizioni di detenzioni degli animali sono state del tutto in linea con quelle stabilite dal Ministero della Salute, nonché tali da escludere tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.; d) con riguardo al quarto motivo di ricorso, che il trasferimento degli animali presso lo zoo De Castellar ha comportato la perdita di disponibilità degli animali da parte degli indagati e dell’Università di Ferrara ed è avvenuto sotto il controllo e la supervisione dell’Autorità competente, così da escludere la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari. 4.2. La memoria presentata nell’interesse di LU FA e OV SC aderisce integralmente a quanto esposto nella memoria depositata nell’interesse di UR CI. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure enunciate nel primo motivo, che contestano l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’art. 544-bis cod. pen., sono prive di specificità. Invero, le censure enunciate nel ricorso non precisano perché il delitto di uccisione di animali, ipotizzato nel capo 2 con riferimento alla morte di un macaco il 20 giugno 2022, costituisca il fondamento della richiesta di sequestro di altri cinque macachi, di cui si contesta il maltrattamento nel capo 1. In ogni caso, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) il Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, aveva evidenziato l’assenza di dolo degli indagati;
b) nell’atto di appello, il Pubblico Ministero non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al punto relativo al dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati. E il Pubblico Ministero, anche nel ricorso in esame, non ha formulato concrete deduzioni con riguardo alla ritenuta insussistenza del dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati;
anzi, più in generale, non si è confrontato in alcun modo con quanto indicato nell’ordinanza impugnata e sopra sintetizzato. 3. Anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, e contestano l’esclusione del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., sono prive di specificità. Ai fini della decisione del ricorso, non occorre affrontare il tema relativo ai rapporti tra l’autorizzazione concernente il progetto di ricerca, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 26 del 2014, e l’autorizzazione riguardante la c.d. attività di stabulazione degli animali, di cui all’art. 20 d.lgs. cit. Questo perché l’ordinanza impugnata ha espressamente affermato che, anche a ritenere non applicabile la disciplina limitativa della responsabilità penale di cui al d.lgs. n. 26 del 2014, non vi sono elementi per ravvisare la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 544-ter cod. pen., E questa conclusione è puntualmente motivata innanzitutto con riguardo al profilo oggettivo della fattispecie delittuosa, alla luce della complessiva attività di indagine e «anche considerando che, agli atti, la risposta del Ministero della Salute che riteneva che i requisiti di stabulazione e mantenimento di cui al d.lgs. 26/14, 6 appunto, non violati, sono considerati limiti utili a garantire il benessere degli animali». Ma pure sotto il profilo soggettivo necessario per la configurabilità del reato, «considerando, appunto, la condotta tenuta dagli imputati nel corso del tempo, non ostativa ad una eventuale attività di controllo ed ispezione ed, anzi, finalizzata, comunque, a garantire il benessere degli animali (nutriti con regolarità, puliti, sottoposti a visite ecc.)». Né tale motivazione è censurabile in questa sede, in quanto costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). 4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono infine le censure esposte nel quarto motivo, che denunciano l’omessa o apparente motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora. Invero, l’ordinanza impugnata dà atto dell’assenza di qualunque ragione di pericolo di protrazione del reato, da neutralizzare mediante il sequestro dei cinque macachi di cui al capo 1, atteso il trasferimento degli stessi all’estero, e precisamente presso uno zoo in Spagna, effettuato, in conformità delle disposizioni di legge, e sotto la supervisione di un veterinario dell’AUSL territorialmente competente, in data 14 aprile 2025. Aggiunge che anche il Pubblico Ministero, nell’originaria richiesta di sequestro aveva ravvisato il periculum in mora in ragione della permanenza degli animali nella materiale disponibilità dell’Università di Ferrara, dove sarebbero avvenuti i fatti oggetto delle imputazioni. E anche questa valutazione è incensurabile attesi i limiti posti dalla legge all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, come più analiticamente precisato nel § 3. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, siccome l’impugnazione è stata proposta da una parte pubblica, atteso l’espresso disposto di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NT RB UC CC