Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2025, proposto da
ON RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ciamillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 615/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro, in data 22/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GO Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
2.- Deve preliminarmente essere esaminata la questione rilevata d’ufficio di ammissibilità del ricorso, come risulta dal verbale d’udienza.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;…… omissis……”
Ai sensi dell’art. 324 c.p.c. “S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza [42, 43] (1) , né ad appello [339], né a ricorso per cassazione [360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [2909 c.c.; 124 att.]”
3.- Nel caso di specie parte ricorrente non ha dato prova del passaggio in giudicato della sentenza civile di cui si chiede ottemperanza, producendo in giudizio la relativa certificazione della cancelleria, come prescritto dall’articolo 114, comma secondo, del c.p.a. il quale dispone che “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato”, si che il ricorso è inammissibile.
Né rileva la circostanza che parte ricorrente, in data 7 gennaio 2029, abbia richiesto “l’ attestazione passaggio in giudicato della sentenza n. 615/2024 a cui ad oggi non si è avuto riscontro”, dovendo la stessa essere acquisita prima della proposizione del ricorso
Nulla per le spese non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ET |
IL SEGRETARIO