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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 11353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11353 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 48998 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
Parte_1 (già
[...] Parte_2
C.F. , P.I. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Direttore Generale, Arch. domiciliato per la carica in Parte_3 Pt_1 Lungotevere Tor di Nona n. 1, ed elettivamente domiciliato in via Fulcieri Pt_1 Paolucci de' Calboli, 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Domenico, dell'Avvocatura dell'Ente (C.F.: ), dalla quale è rappresentato e difeso in C.F._1 Pt_ virtù di Procura Generale alle per atto dott. Notaio in Persona_1 Pt_1
- rep.
4.345 racc.
3.102 del 20/09/2024 che ai sensi dell'art. 136, comma 3, c.p.c., dichiara di voler ricevere ogni successiva comunicazione e avviso ai seguenti recapiti: Fax: 0668843229 /P.E.C.:
Email_1 attrice e (CF. ) residente in (00156), Controparte_1 C.F._2 Pt_1 alla Via Fermo Corni n. 30 convenuto OGGETTO: Azione di accertamento e di condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
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legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione notificato in data 11/11/2024,
[...]
ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
<<…Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. ha occupato e detenuto – in Controparte_1 virtù di provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996, il locale di proprietà Ater di sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, Pt_1 Pt_1 contraddistinto dalla matricola 2-9003159 perlomeno sino al mese di aprile 2019, coincidente con il riconoscimento effettuato dal signor Parte_5
- conseguentemente accertare e dichiarare che il signor si è reso Controparte_1 inadempiente alle obbligazioni assunte in ragione del provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996 e relativo alla conduzione e/o occupazione del locale sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, contraddistinto Pt_1 dalla matricola 2-9003159; nel merito:
- accertato e dichiarato che il sig. ha occupato e detenuto – in Controparte_1 virtù di provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996, il locale di proprietà di sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, Pt_1 Pt_1 Pt_1 contraddistinto dalla matricola 2-9003159 ed accertato e dichiarato il medesimo inadempiente alle obbligazioni assunte in ragione del provvedimento di assegnazione come sopra indicato e per il locale per cui è causa, per l'effetto, condannare lo stesso signor a corrispondere ad di Controparte_1 Pt_1 Pt_1 la somma di € 47.747,25 di cui € 36.690,17 per canoni di locazione e/o indennità di occupazione corrispettiva maturata alla data del 30/04/2017 ed € 11.057,08 quali interessi ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare che il signor ha occupato e detenuto Controparte_1 senza alcun titolo il locale di proprietà Ater di sito in (00139) Via Pt_1 Pt_1 Monte San Vicino n. 11, contraddistinto dalla matricola 2-9003159;
- accertato e dichiarato il signor quale occupante sine titulo del Controparte_1 locale di proprietà di sito in (00139) Via Monte San Vicino n. Pt_1 Pt_1 Pt_1 11, contraddistinto dalla matricola 2-9003159, per l'effetto, condannarlo a corrispondere ad di la somma di € 47.747,25 di cui € 36.690,17 per Pt_1 Pt_1 indennità di occupazione risarcitoria come maturata alla data del 30/04/2017ed € 11.057,08 quali interessi ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. Con condanna alle spese, competenze, onorari di causa oltre oneri riflessi…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
- che l' è succeduta, in tutti i rapporti attivi e Parte_1 passivi, all' L.R. n. 30/2002 e con decreti regionali n. 427, Controparte_2 432, 433 del 2003
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- che l' del è proprietaria dell'unità immobiliare, ad uso Pt_1 Parte_1 extraresidenziale, sita in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, Pt_1 contraddistinta dalla matricola 2-9003159;
- che la predetta unità immobiliare, con destinazione ad uso “magazzino deposito” veniva assegnata a suo tempo al sig. giusta delibera di Controparte_1 assegnazione n. 1613 del 05/09/1996;
- che, sul punto, si precisa che il locale de quo venne originariamente condotto in locazione da tale signor con contratto del 15/05/1992; Persona_2
- che, in data 22/09/1992 perveniva richiesta da parte dell'odierno convenuto di assegnazione del locale de quo, in luogo del signor Per_2
- che, Ater di in accoglimento dell'istanza assumeva la deliberazione sopra Pt_1 citata n. 1613/1996 ed, altresì, il relativo canone di locazione che sarebbe stato applicato veniva formalmente accettato dall'odierno convenuto signor
[...]
CP_1
- che, tuttavia, il signor benché obbligato anche Controparte_1 convenzionalmente in ragione della relativa assegnazione e detenzione del locale ometteva nel corso del rapporto di corrispondere quanto dovuto a titolo di canoni e/o indennità di occupazione corrispettiva e/o risarcitoria;
- che, pertanto, in data 25/09/2013 con il Prot. n. 56498 veniva inviata al sig. diffida al pagamento della morosità maturata al 31/08/2013 pari a € CP_1 40.410,03 rimanendo priva di riscontro;
- che, successivamente, in data 06/03/2015, prot. n. 29493, di Pt_1 Pt_1 diffidava nuovamente il signor a corrispondere quanto dovuto alla Controparte_1 data del 28/02/2015 ma senza esito alcuno;
- che, persistendo la morosità, in data 18/11/2015 di notificava atto Pt_1 Pt_1 stragiudiziale di diffida e messa in mora al pagamento e rilascio immobile” ma anche la nota de qua benchè regolarmente ricevuta dal convenuto restava priva di riscontro;
- che infine, con diffida del 27/10/2016, prot. n. 66136 il convenuto veniva nuovamente diffidato al versamento del dovuto alla data del 31/06/2016 per un imposto totale di € 47. 207,86, di cui € 8.684,06 quali interessi;
- che nel 2018 veniva azionata procedura di mediazione conclusa negativamente dopo ben tre anni (2021);
- che nelle more della mediazione, a riprova della effettività dell'occupazione, il signor con nota acquisita al protocollo aziendale n. 39447/2020 Controparte_1 chiedeva di poter regolarizzazione la propria posizione inerentemente all'occupazione del locale per cui è causa;
- che, come detto, chiusa negativamente la mediazione nel 2021, veniva attivato procedimento avanti il Tribunale Ordinario di Roma al quale veniva assegnato RG 41798/2021 ma successivamente non coltivato per l'ulteriore tentativo bonario di definire la questione;
- che, altresì, persistendo l'inadempimento, diffidava nuovamente Parte_1 l'odierno convenuto al pagamento di tutto quanto dovuto con nota prot. 40303/2021 ma anche questa senza esito alcuno;
- che, in prosieguo, con nota acquisita al prot. 8240/2022 il signor Controparte_1 reiterava la richiesta di poter regolarizzare la propria posizione ma, tuttavia, continuava ad omettere di versare quanto dovuto per il godimento del locale di cui si discute;
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- che, in ragione di quanto sopra, veniva attivata nuova procedura di mediazione n. 339/2024;
- che nel predetto procedimento interveniva il figlio del signor Controparte_1 tale signor il quale riconoscendosi occupante del locale per cui Parte_5 è causa chiedeva di poter definire la propria posizione debitoria a partire dagli ultimi 5 anni (esigibili) a ritroso dall'attivazione della mediazione (dunque maggio 2019 – settembre 2024);
- che, perciò, definita la posizione dell'intervenuto la morosità relativa al periodo non coperto dalla definizione bonaria con il signor in ragione Parte_5 della accertata occupazione del signor deve essere imputata a Controparte_1 quest'ultimo con ogni ovvia conseguenza di legge;
- che, sul punto v'è da specificare che il signor sino al mese di Controparte_1 aprile 2017 ometteva di corrispondere quanto dovuto e per il titolo di cui in premessa ovvero effettuava versamenti discontinui maturando pertanto copiosa morosità;
- che, per l'effetto, alla data del 30/04/2017 l'odierno convenuto, signor
[...]
è debitore nei confronti di per mancato pagamento di CP_1 Parte_1 canoni di locazione e/o indennità di occupazione e/o risarcitoria dell'importo di € 36.690,17 per canoni di locazione e/o indennità di occupazione e/o risarcitoria, oltre € 11.057,08 quali interessi e così per complessivi € 47.747,25;
- che l'occupazione del locale oggetto di causa, da parte del signor
[...]
e per il periodo di competenza come richiesto nel presente giudizio e da CP_1 allegata scheda contabile, è comprovata in via documentale;
- che, per l'effetto, il sig. è da intendersi obbligato a corrispondere ad CP_1 di tutto quanto dovuto a titolo di canone e/o indennità di occupazione Pt_1 Pt_1 e/o risarcitoria sino al mese di aprile 2017;
- che il signor ha usufruito del locale, per tutto il periodo contestato con CP_1 il presente giudizio, senza corrispondere alcunchè;
- che tale situazione sta arrecando gravissimo nocumento ad impossibilitata Pt_1 ad incassare le somme dovute per l'occupazione de qua;
- che, per quanto sopra, è interesse di recuperare le somme maturate dal Pt_1 medesimo signor Controparte_1 Sul quantum debeatur. Sulla determinazione delle somme. In ordine alla quantificazione delle somme richieste nel presente giudizio, le stesse fanno riferimento al canone comunicato ed accettato dal convenuto. Difatti, al fine di poter procedere con la relativa regolarizzazione –concretizzatasi poi con l'ordinanza di assegnazione - il canone da corrispondere per il godimento del locale per cui è causa ammontava a Lire 255.657 ovvero euro 133,00. A tale cifra andava applicato il relativo aggiornamento ISTAT ed a partire dal mese di gennaio 2002 dall'IVA – imposta a cui ha aderito - e che viene Pt_1 applicato a tutti i conduttori. Da quanto sopra, risulta che il corrispettivo de quo non è stato determinato in modo arbitrario dall' di ma, diversamente, secondo i prezzi di Pt_1 Pt_1 mercato dell'epoca ed, altresì, accettato dalla controparte. Altresì, si evidenzia che all'inizio dell'assegnazione al canone andavano aggiunte le somme dovute a titolo di rateizzazione della pregressa morosità come riconosciuta ed accettata dal signor CP_1
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Altresì, v'è da specificare che, qualora non venisse ritenuto valido titolo la deliberazione dell'assegnazione e, dunque, la detta fattispecie, venisse ritenuta quale occupazione sine titulo in mancanza di contratto di locazione, in ogni caso, le somme oggi richieste devono essere imputate alla indennità di occupazione corrispettiva e/o risarcitoria, che nella sua determinazione sicuramente può essere parametrata al canone di locazione applicato/applicabile in costanza di regolare rapporto contrattuale. Instauratosi il contraddittorio, nessuno è comparso né si è costituito per la parte convenuta. Dichiarata la contumacia, disposta l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed entro la scadenza dei termini si è provveduto alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita.
Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). IV. L'azione di esatto adempimento esperita da parte attrice è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. E' provato in atti che il resistente occupi l'alloggio di proprietà dell' di Pt_1
così assumendo l'obbligo di adempiere al pagamento di quanto dovuto per Pt_1 il godimento dell'immobile per cui è causa, a prescindere dalla formalizzazione o meno del pedissequo contratto di locazione. A fronte della richiesta, il debitore non ha provato di aver corrisposto quanto pattuito per canoni ed oneri accessori integralmente. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
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scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533). Ciò posto, nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi che l'attore abbia dimostrato l'esistenza, il contenuto e l'efficacia dell'obbligazione esistente in capo al convenuto mentre quest'ultimo non ha provato il proprio adempimento e/o giustificato il proprio inadempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento del canone. Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e condannata la parte convenuta al pagamento di tutto quanto dovuto a favore dell'Ater di Del resto, non essendosi costituito in giudizio, Pt_1 il resistente non ha provato il proprio adempimento nel versamento del corrispettivo dovuto per le causali di cui in premessa, dopo aver riconosciuto il proprio debito, richiesto la regolarizzazione ed il versamento rateale del dovuto, in ragione del provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996 e relativo alla conduzione e/o occupazione del locale sito in (00139) Via Monte San Pt_1 Vicino n. 11, contraddistinto dalla matricola 2-9003159. In ordine alla quantificazione delle somme richieste nel presente giudizio, le stesse fanno riferimento al canone comunicato ed accettato dal convenuto. Difatti, al fine di poter procedere con la relativa regolarizzazione – concretizzatasi poi con l'ordinanza di assegnazione - il canone da corrispondere per il godimento del locale per cui è causa ammontava a Lire 255.657 ovvero euro 133,00. Pertanto, l'entità complessiva della morosità, comprensiva di interessi e calcolata al 30.04.2017, ammonta ad € 36.690,17 per indennità di occupazione corrispettiva maturata alla data del 30/04/2017, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla domanda al soddisfo effettivo. V. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come d'ufficio, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod., applicando i minimi tariffari data l'esiguità del tenore della lis, riducendone del 30% il valore per assenza delle questioni di fatto e di diritto, conteggiando le sole fasi esperite, stante la peculiarità della controversia ed il comportamento processuale delle parti
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, definitivamente pronunciando sulla domanda come Par proposta in narrativa, dall'A.T.E.R. ogni contraria pretesa, Parte_1 istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio del Sig.
[...] CF. ), così provvede: CP_1 C.F._2
1. dichiara la contumacia del (CF. Controparte_1
) residente in [...]; C.F._2 Pt_1
2.accoglie la domanda per quanto di ragione e, previo accertamento della intervenuta assegnazione n. 1613 del 05/09/1996, al signor del Controparte_1 locale sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, contraddistinto dalla Pt_1 matricola 2-9003159 e del relativo godimento, condanna lo stesso a corrispondere all di la somma di €. 36.690,17 per il godimento dell'immobile Pt_1 Pt_1 alla data del 30/04/2017, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna il convenuto al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida d'ufficio in euro 1.700,00, oltre oneri riflessi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge. Roma lì così deciso all'esito dell'udienza del 18.6.2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 48998 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
Parte_1 (già
[...] Parte_2
C.F. , P.I. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Direttore Generale, Arch. domiciliato per la carica in Parte_3 Pt_1 Lungotevere Tor di Nona n. 1, ed elettivamente domiciliato in via Fulcieri Pt_1 Paolucci de' Calboli, 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Domenico, dell'Avvocatura dell'Ente (C.F.: ), dalla quale è rappresentato e difeso in C.F._1 Pt_ virtù di Procura Generale alle per atto dott. Notaio in Persona_1 Pt_1
- rep.
4.345 racc.
3.102 del 20/09/2024 che ai sensi dell'art. 136, comma 3, c.p.c., dichiara di voler ricevere ogni successiva comunicazione e avviso ai seguenti recapiti: Fax: 0668843229 /P.E.C.:
Email_1 attrice e (CF. ) residente in (00156), Controparte_1 C.F._2 Pt_1 alla Via Fermo Corni n. 30 convenuto OGGETTO: Azione di accertamento e di condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
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legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione notificato in data 11/11/2024,
[...]
ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
<<…Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. ha occupato e detenuto – in Controparte_1 virtù di provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996, il locale di proprietà Ater di sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, Pt_1 Pt_1 contraddistinto dalla matricola 2-9003159 perlomeno sino al mese di aprile 2019, coincidente con il riconoscimento effettuato dal signor Parte_5
- conseguentemente accertare e dichiarare che il signor si è reso Controparte_1 inadempiente alle obbligazioni assunte in ragione del provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996 e relativo alla conduzione e/o occupazione del locale sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, contraddistinto Pt_1 dalla matricola 2-9003159; nel merito:
- accertato e dichiarato che il sig. ha occupato e detenuto – in Controparte_1 virtù di provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996, il locale di proprietà di sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, Pt_1 Pt_1 Pt_1 contraddistinto dalla matricola 2-9003159 ed accertato e dichiarato il medesimo inadempiente alle obbligazioni assunte in ragione del provvedimento di assegnazione come sopra indicato e per il locale per cui è causa, per l'effetto, condannare lo stesso signor a corrispondere ad di Controparte_1 Pt_1 Pt_1 la somma di € 47.747,25 di cui € 36.690,17 per canoni di locazione e/o indennità di occupazione corrispettiva maturata alla data del 30/04/2017 ed € 11.057,08 quali interessi ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare che il signor ha occupato e detenuto Controparte_1 senza alcun titolo il locale di proprietà Ater di sito in (00139) Via Pt_1 Pt_1 Monte San Vicino n. 11, contraddistinto dalla matricola 2-9003159;
- accertato e dichiarato il signor quale occupante sine titulo del Controparte_1 locale di proprietà di sito in (00139) Via Monte San Vicino n. Pt_1 Pt_1 Pt_1 11, contraddistinto dalla matricola 2-9003159, per l'effetto, condannarlo a corrispondere ad di la somma di € 47.747,25 di cui € 36.690,17 per Pt_1 Pt_1 indennità di occupazione risarcitoria come maturata alla data del 30/04/2017ed € 11.057,08 quali interessi ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. Con condanna alle spese, competenze, onorari di causa oltre oneri riflessi…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
- che l' è succeduta, in tutti i rapporti attivi e Parte_1 passivi, all' L.R. n. 30/2002 e con decreti regionali n. 427, Controparte_2 432, 433 del 2003
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- che l' del è proprietaria dell'unità immobiliare, ad uso Pt_1 Parte_1 extraresidenziale, sita in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, Pt_1 contraddistinta dalla matricola 2-9003159;
- che la predetta unità immobiliare, con destinazione ad uso “magazzino deposito” veniva assegnata a suo tempo al sig. giusta delibera di Controparte_1 assegnazione n. 1613 del 05/09/1996;
- che, sul punto, si precisa che il locale de quo venne originariamente condotto in locazione da tale signor con contratto del 15/05/1992; Persona_2
- che, in data 22/09/1992 perveniva richiesta da parte dell'odierno convenuto di assegnazione del locale de quo, in luogo del signor Per_2
- che, Ater di in accoglimento dell'istanza assumeva la deliberazione sopra Pt_1 citata n. 1613/1996 ed, altresì, il relativo canone di locazione che sarebbe stato applicato veniva formalmente accettato dall'odierno convenuto signor
[...]
CP_1
- che, tuttavia, il signor benché obbligato anche Controparte_1 convenzionalmente in ragione della relativa assegnazione e detenzione del locale ometteva nel corso del rapporto di corrispondere quanto dovuto a titolo di canoni e/o indennità di occupazione corrispettiva e/o risarcitoria;
- che, pertanto, in data 25/09/2013 con il Prot. n. 56498 veniva inviata al sig. diffida al pagamento della morosità maturata al 31/08/2013 pari a € CP_1 40.410,03 rimanendo priva di riscontro;
- che, successivamente, in data 06/03/2015, prot. n. 29493, di Pt_1 Pt_1 diffidava nuovamente il signor a corrispondere quanto dovuto alla Controparte_1 data del 28/02/2015 ma senza esito alcuno;
- che, persistendo la morosità, in data 18/11/2015 di notificava atto Pt_1 Pt_1 stragiudiziale di diffida e messa in mora al pagamento e rilascio immobile” ma anche la nota de qua benchè regolarmente ricevuta dal convenuto restava priva di riscontro;
- che infine, con diffida del 27/10/2016, prot. n. 66136 il convenuto veniva nuovamente diffidato al versamento del dovuto alla data del 31/06/2016 per un imposto totale di € 47. 207,86, di cui € 8.684,06 quali interessi;
- che nel 2018 veniva azionata procedura di mediazione conclusa negativamente dopo ben tre anni (2021);
- che nelle more della mediazione, a riprova della effettività dell'occupazione, il signor con nota acquisita al protocollo aziendale n. 39447/2020 Controparte_1 chiedeva di poter regolarizzazione la propria posizione inerentemente all'occupazione del locale per cui è causa;
- che, come detto, chiusa negativamente la mediazione nel 2021, veniva attivato procedimento avanti il Tribunale Ordinario di Roma al quale veniva assegnato RG 41798/2021 ma successivamente non coltivato per l'ulteriore tentativo bonario di definire la questione;
- che, altresì, persistendo l'inadempimento, diffidava nuovamente Parte_1 l'odierno convenuto al pagamento di tutto quanto dovuto con nota prot. 40303/2021 ma anche questa senza esito alcuno;
- che, in prosieguo, con nota acquisita al prot. 8240/2022 il signor Controparte_1 reiterava la richiesta di poter regolarizzare la propria posizione ma, tuttavia, continuava ad omettere di versare quanto dovuto per il godimento del locale di cui si discute;
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- che, in ragione di quanto sopra, veniva attivata nuova procedura di mediazione n. 339/2024;
- che nel predetto procedimento interveniva il figlio del signor Controparte_1 tale signor il quale riconoscendosi occupante del locale per cui Parte_5 è causa chiedeva di poter definire la propria posizione debitoria a partire dagli ultimi 5 anni (esigibili) a ritroso dall'attivazione della mediazione (dunque maggio 2019 – settembre 2024);
- che, perciò, definita la posizione dell'intervenuto la morosità relativa al periodo non coperto dalla definizione bonaria con il signor in ragione Parte_5 della accertata occupazione del signor deve essere imputata a Controparte_1 quest'ultimo con ogni ovvia conseguenza di legge;
- che, sul punto v'è da specificare che il signor sino al mese di Controparte_1 aprile 2017 ometteva di corrispondere quanto dovuto e per il titolo di cui in premessa ovvero effettuava versamenti discontinui maturando pertanto copiosa morosità;
- che, per l'effetto, alla data del 30/04/2017 l'odierno convenuto, signor
[...]
è debitore nei confronti di per mancato pagamento di CP_1 Parte_1 canoni di locazione e/o indennità di occupazione e/o risarcitoria dell'importo di € 36.690,17 per canoni di locazione e/o indennità di occupazione e/o risarcitoria, oltre € 11.057,08 quali interessi e così per complessivi € 47.747,25;
- che l'occupazione del locale oggetto di causa, da parte del signor
[...]
e per il periodo di competenza come richiesto nel presente giudizio e da CP_1 allegata scheda contabile, è comprovata in via documentale;
- che, per l'effetto, il sig. è da intendersi obbligato a corrispondere ad CP_1 di tutto quanto dovuto a titolo di canone e/o indennità di occupazione Pt_1 Pt_1 e/o risarcitoria sino al mese di aprile 2017;
- che il signor ha usufruito del locale, per tutto il periodo contestato con CP_1 il presente giudizio, senza corrispondere alcunchè;
- che tale situazione sta arrecando gravissimo nocumento ad impossibilitata Pt_1 ad incassare le somme dovute per l'occupazione de qua;
- che, per quanto sopra, è interesse di recuperare le somme maturate dal Pt_1 medesimo signor Controparte_1 Sul quantum debeatur. Sulla determinazione delle somme. In ordine alla quantificazione delle somme richieste nel presente giudizio, le stesse fanno riferimento al canone comunicato ed accettato dal convenuto. Difatti, al fine di poter procedere con la relativa regolarizzazione –concretizzatasi poi con l'ordinanza di assegnazione - il canone da corrispondere per il godimento del locale per cui è causa ammontava a Lire 255.657 ovvero euro 133,00. A tale cifra andava applicato il relativo aggiornamento ISTAT ed a partire dal mese di gennaio 2002 dall'IVA – imposta a cui ha aderito - e che viene Pt_1 applicato a tutti i conduttori. Da quanto sopra, risulta che il corrispettivo de quo non è stato determinato in modo arbitrario dall' di ma, diversamente, secondo i prezzi di Pt_1 Pt_1 mercato dell'epoca ed, altresì, accettato dalla controparte. Altresì, si evidenzia che all'inizio dell'assegnazione al canone andavano aggiunte le somme dovute a titolo di rateizzazione della pregressa morosità come riconosciuta ed accettata dal signor CP_1
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Altresì, v'è da specificare che, qualora non venisse ritenuto valido titolo la deliberazione dell'assegnazione e, dunque, la detta fattispecie, venisse ritenuta quale occupazione sine titulo in mancanza di contratto di locazione, in ogni caso, le somme oggi richieste devono essere imputate alla indennità di occupazione corrispettiva e/o risarcitoria, che nella sua determinazione sicuramente può essere parametrata al canone di locazione applicato/applicabile in costanza di regolare rapporto contrattuale. Instauratosi il contraddittorio, nessuno è comparso né si è costituito per la parte convenuta. Dichiarata la contumacia, disposta l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed entro la scadenza dei termini si è provveduto alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita.
Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). IV. L'azione di esatto adempimento esperita da parte attrice è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. E' provato in atti che il resistente occupi l'alloggio di proprietà dell' di Pt_1
così assumendo l'obbligo di adempiere al pagamento di quanto dovuto per Pt_1 il godimento dell'immobile per cui è causa, a prescindere dalla formalizzazione o meno del pedissequo contratto di locazione. A fronte della richiesta, il debitore non ha provato di aver corrisposto quanto pattuito per canoni ed oneri accessori integralmente. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
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scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533). Ciò posto, nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi che l'attore abbia dimostrato l'esistenza, il contenuto e l'efficacia dell'obbligazione esistente in capo al convenuto mentre quest'ultimo non ha provato il proprio adempimento e/o giustificato il proprio inadempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento del canone. Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e condannata la parte convenuta al pagamento di tutto quanto dovuto a favore dell'Ater di Del resto, non essendosi costituito in giudizio, Pt_1 il resistente non ha provato il proprio adempimento nel versamento del corrispettivo dovuto per le causali di cui in premessa, dopo aver riconosciuto il proprio debito, richiesto la regolarizzazione ed il versamento rateale del dovuto, in ragione del provvedimento di assegnazione n. 1613 del 05/09/1996 e relativo alla conduzione e/o occupazione del locale sito in (00139) Via Monte San Pt_1 Vicino n. 11, contraddistinto dalla matricola 2-9003159. In ordine alla quantificazione delle somme richieste nel presente giudizio, le stesse fanno riferimento al canone comunicato ed accettato dal convenuto. Difatti, al fine di poter procedere con la relativa regolarizzazione – concretizzatasi poi con l'ordinanza di assegnazione - il canone da corrispondere per il godimento del locale per cui è causa ammontava a Lire 255.657 ovvero euro 133,00. Pertanto, l'entità complessiva della morosità, comprensiva di interessi e calcolata al 30.04.2017, ammonta ad € 36.690,17 per indennità di occupazione corrispettiva maturata alla data del 30/04/2017, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla domanda al soddisfo effettivo. V. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come d'ufficio, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod., applicando i minimi tariffari data l'esiguità del tenore della lis, riducendone del 30% il valore per assenza delle questioni di fatto e di diritto, conteggiando le sole fasi esperite, stante la peculiarità della controversia ed il comportamento processuale delle parti
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, definitivamente pronunciando sulla domanda come Par proposta in narrativa, dall'A.T.E.R. ogni contraria pretesa, Parte_1 istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio del Sig.
[...] CF. ), così provvede: CP_1 C.F._2
1. dichiara la contumacia del (CF. Controparte_1
) residente in [...]; C.F._2 Pt_1
2.accoglie la domanda per quanto di ragione e, previo accertamento della intervenuta assegnazione n. 1613 del 05/09/1996, al signor del Controparte_1 locale sito in (00139) Via Monte San Vicino n. 11, contraddistinto dalla Pt_1 matricola 2-9003159 e del relativo godimento, condanna lo stesso a corrispondere all di la somma di €. 36.690,17 per il godimento dell'immobile Pt_1 Pt_1 alla data del 30/04/2017, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna il convenuto al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida d'ufficio in euro 1.700,00, oltre oneri riflessi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge. Roma lì così deciso all'esito dell'udienza del 18.6.2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro
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