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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14656 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53303/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 53303/2022
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa CI RU, sono comparsi:
Per è presente l'avv. Antonio Emmolo in sost. dell'avv. Gabriella Bozzone. Parte_1
Per è presente l'avv. Raffello Cotturone in sost. dell'avv. Controparte_1
AN NT.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1 Per_2
.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa CI RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice CI RU, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA pagina 1 di 8 nel giudizio di appello iscritto al n. 53303/2022 R.G avverso la sentenza n. 2888/2022 del
Giudice di Pace di Pt_1
PROMOSSO DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Parte_2 C.F._1 Pt_1
Francesco De Sanctis, n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce C.F._2 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
– appellante–
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gabriella Bozzone (C.F. ) dell'Avvocatura Capitolina, C.F._3 giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Dott. , rep. 22013, Persona_3 racc. n. 11730 del 4 agosto 2022, e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21 Pt_1
-appellata-
NONCHÉ
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. AN NT ( CP_3 [...]
), giusta procura rilasciata con foglio separato da nella C.F._4 CP_3 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - repertorio n. 181515 raccolta nr Persona_4 Pt_1
12272 del 25.7.2024, elettivamente domiciliata presso il di lei studio, con sede in San Giovanni
La Punta (CT), Via Fiuggi, 24, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16.02.2025
-appellata- oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 2888/2022 pubblicata in Pt_1 data 16.02.2022 relativa alla causa iscritta a RGN 25632/2019. conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 22.10.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione contestava la cartella di pagamento n. 097 2019 Parte_2
0056860816000, dell'importo complessivo di euro 150,74 emessa sulla base del ruolo n.
2122/2019, relativa a sanzioni amministrative del codice della strada, conosciuta in data
17.04.2019 dopo avere interrogato gli archivi di . Controparte_1
A fondamento della opposizione deduceva la prescrizione del diritto delle controparti alla riscossione delle somme ingiunte ex art. 35 bis legge n. 244/2007 essendo decorsi due anni pagina 2 di 8 dalla data di consegna del ruolo in difetto di notifica della cartella;
l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento;
i vizi della cartella di pagamento;
l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
la nullità per difetto di indicazione dell'ente impositore nonché degli estremi del titolo esecutivo nonché della data di esecutività del ruolo;
la decadenza e prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e chiedeva, comunque, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, stante la rituale notifica della cartella di pagamento in esame.
3. Anche nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo.
4. Con la sentenza 2888/2022 emessa in data 08.02.2022 e pubblicata in data 16.02.2022 il
Giudice di Pace di dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'estratto Pt_1 di ruolo richiamando sul punto la previsione di cui all'art. 3bis del D.L. 146/2021 convertito in legge 215/2021 che ha introdotto il nuovo comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R 602/1973 secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il
26.07.2022 con R.G. 53303/2022 deducendo l'ammissibilità della domanda dal momento che il citato art. 3 bis non poteva trovare applicazione ai giudizi pendenti in mancanza di portata retroattiva. Richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità sull'ammissibilità dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel merito, reiterava i motivi di impugnazione già sollevati in primo grado e censurava altresì la sentenza gravata per avere disposto la condanna dell'opponente in favore di sul rilievo che quest'ultima fosse stata Parte_1 rappresentata in giudizio da un Funzionario Delegato dell'Amministrazione Capitolina in luogo di un avvocato e senza comunque depositare nota delle spese vive sostenute e documentate.
6. e costituite nel presente grado, Parte_1 Controparte_1 chiedevano il rigetto dell'appello ribadendo l'inammissibilità dell'impugnazione all'estratto di ruolo in difetto di interesse a6. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025.
7. La causa de qua nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo, o se si vuole da una situazione giuridica (che riguardava cartelle esattoriali di pagamento, di cui si assumeva la mancata cognizione per difetto o nullità della notifica) conosciuta “occasionalmente” mediante un estratto di ruolo, che però costituisce, com'è noto, un mero documento pagina 3 di 8 informatico, tratto da archivi interni dell'amministrazione ( o del concessionario della CP_4 riscossione (Equitalia), che il contribuente o il cittadino (con debiti per sanzioni amministrative verso la P.A.) è autorizzato a richiedere, ponendosi pertanto la problematica della sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in assertiva mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Come è noto, la questione era stata (apparentemente) risolta in senso positivo per il contribuente o debitore da Cass. SS.UU. del 2.10.2015, n.19704, per la quale sussisteva l'interesse ad agire del debitore (come risultante dall'estratto di ruolo) ad ottenere in via preventiva e anticipata una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e quindi l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale (il Giudice nomofilattico si era pronunciato in tal senso, dando una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art.19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione a mezzo di un estratto di ruolo per far valere l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo); ancorché in seguito, la questione non apparisse risolta univocamente, stante comunque la persistenza anche di un orientamento diverso della giurisprudenza, per cui l'estratto di ruolo, che è mero atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, non potendo l'impugnazione che riguardare l'atto impositivo o di intimazione di pagamento, né
l'estratto poteva essere posto a fondamento di una impugnazione di siffatti atti, ancorché assunti come conosciuti solo tramite lo stesso estratto e non validamente notificati, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite inerente al procedimento di riscossione coattiva, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo, ma un giudizio impugnatorio finalizzato esclusivamente ad un “annullamento” dell'atto opposto. La questione della sussistenza di un interesse ad agire va però ora affrontata (come visto, deve sussistere al momento della pronuncia) alla luce della novella legislativa del 2021, e della successiva sentenza a Sezioni
Unite del Giudice nomofilattico.
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
pagina 4 di 8 riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Successivamente con la sentenza del n. 26283 del 06.09.2022, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Secondo le Sezioni Unite l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione. La citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire: in particolare, "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art.
372 cod. proc. civ., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio".
A tale principio si sono uniformate le Sezioni semplici con numerose pronunce (ex multis
Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2023, n. 21816; Cass. 3.5.2023, n. 19165).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. 602/73, come aggiunto dall'art. 3 bis del D.L.146/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 215/2021, che esclude, anche per i giudizi in corso, l'immediata impugnabilità dell'estratto di ruolo, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della
Costituzione, con la pronuncia del 17.10.2023, n.190, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R.29 settembre 1973 n. 602.
A completare il quadro sono intervenute le Sezioni Unite, nella recente sentenza del
07.05.2024, n. 12459, secondo cui in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come pagina 5 di 8 affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
8. In applicazione dei principi sovra citati era onere di parte opponente, ora appellante, allegare l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Tuttavia, il non ha allegato un interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, né ha CP_5 avanzato istanze in tal senso, né comunque allegato e offerto idonea prova della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 bis, cit. (cfr Cass. SSUU 6.9.2022, n.26283, punti 18, 18.1, Corte Appello Roma, 25.11.2020, n.5884, per cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. non si riferisce ai documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte, Cass. n.26175/17, sull'ammissibilità anche in sede di legittimità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire).
9. A ciò si aggiunga che un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass.
10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
Va dunque ribadito che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di pagina 6 di 8 un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere.
In altri termini, dando seguito ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7353/2022, n. 22946/2016), ogniqualvolta l'amministrazione non ha intrapreso nessuna iniziativa esecutiva, la contestazione del credito, risultante dal ruolo, non
è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il presunto debitore può legittimamene rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire di un'azione senza la previa sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
10. Pertanto, difettando una condizione dell'azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta e tanto giustifica la conferma della sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione in quanto l'azione non poteva essere iniziata e proseguita con conseguente assorbimento di ogni questione concernente il merito dell'opposizione promossa in primo grado.
11. Infine, è fondato il motivo di impugnazione relativo all'erronea statuizione delle spese di lite in favore dell'Ente impositore che, peraltro, non avrebbe neppure prodotto apposita notula spese.
Si rammenta il principio, già ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, per cui quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. civ. 20619/2023; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30597 del
20/12/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011)
Nel caso di specie costituitasi a mezzo di funzionario delegato, non ha Parte_1 depositato la notula delle spese vive sostenute (circostanza non contestata), sicché nulla avrebbe dovuto esserle riconosciuto a tale titolo.
pagina 7 di 8 Deve, pertanto, essere parzialmente riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese, con esclusivo riguardo all'Ente impositore, disponendosi che a nulla dev'essere corrisposto a titolo di spese di lite. Parte_1
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da per carenza di un attuale interesse ad Parte_3 agire in relazione alla proposta opposizione e vada accolto solo con riguardo alla statuizione sulle spese di lite in favore di Parte_1
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca e il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr art.
3-bis, d.l. 146/2021), tenuto conto che la pronuncia delle S.U. è sopravvenuta alla proposizione dell'appello, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 2888/2022 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Sez. V –Dott.ssa Artone - R.G. 25632/2019, e pubblicata il 16/02/2022, Pt_1 così provvede:
- accoglie parzialmente l'appetto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispone che nulla debba corrispondere a titolo di spese di lite in Parte_2 favore di Parte_1
- rigetta per il resto l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025
Il Giudice
CI RU
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 53303/2022
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa CI RU, sono comparsi:
Per è presente l'avv. Antonio Emmolo in sost. dell'avv. Gabriella Bozzone. Parte_1
Per è presente l'avv. Raffello Cotturone in sost. dell'avv. Controparte_1
AN NT.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1 Per_2
.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa CI RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice CI RU, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA pagina 1 di 8 nel giudizio di appello iscritto al n. 53303/2022 R.G avverso la sentenza n. 2888/2022 del
Giudice di Pace di Pt_1
PROMOSSO DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Parte_2 C.F._1 Pt_1
Francesco De Sanctis, n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce C.F._2 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
– appellante–
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gabriella Bozzone (C.F. ) dell'Avvocatura Capitolina, C.F._3 giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Dott. , rep. 22013, Persona_3 racc. n. 11730 del 4 agosto 2022, e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21 Pt_1
-appellata-
NONCHÉ
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. AN NT ( CP_3 [...]
), giusta procura rilasciata con foglio separato da nella C.F._4 CP_3 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - repertorio n. 181515 raccolta nr Persona_4 Pt_1
12272 del 25.7.2024, elettivamente domiciliata presso il di lei studio, con sede in San Giovanni
La Punta (CT), Via Fiuggi, 24, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16.02.2025
-appellata- oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 2888/2022 pubblicata in Pt_1 data 16.02.2022 relativa alla causa iscritta a RGN 25632/2019. conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 22.10.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione contestava la cartella di pagamento n. 097 2019 Parte_2
0056860816000, dell'importo complessivo di euro 150,74 emessa sulla base del ruolo n.
2122/2019, relativa a sanzioni amministrative del codice della strada, conosciuta in data
17.04.2019 dopo avere interrogato gli archivi di . Controparte_1
A fondamento della opposizione deduceva la prescrizione del diritto delle controparti alla riscossione delle somme ingiunte ex art. 35 bis legge n. 244/2007 essendo decorsi due anni pagina 2 di 8 dalla data di consegna del ruolo in difetto di notifica della cartella;
l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento;
i vizi della cartella di pagamento;
l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
la nullità per difetto di indicazione dell'ente impositore nonché degli estremi del titolo esecutivo nonché della data di esecutività del ruolo;
la decadenza e prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e chiedeva, comunque, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, stante la rituale notifica della cartella di pagamento in esame.
3. Anche nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo.
4. Con la sentenza 2888/2022 emessa in data 08.02.2022 e pubblicata in data 16.02.2022 il
Giudice di Pace di dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'estratto Pt_1 di ruolo richiamando sul punto la previsione di cui all'art. 3bis del D.L. 146/2021 convertito in legge 215/2021 che ha introdotto il nuovo comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R 602/1973 secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il
26.07.2022 con R.G. 53303/2022 deducendo l'ammissibilità della domanda dal momento che il citato art. 3 bis non poteva trovare applicazione ai giudizi pendenti in mancanza di portata retroattiva. Richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità sull'ammissibilità dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel merito, reiterava i motivi di impugnazione già sollevati in primo grado e censurava altresì la sentenza gravata per avere disposto la condanna dell'opponente in favore di sul rilievo che quest'ultima fosse stata Parte_1 rappresentata in giudizio da un Funzionario Delegato dell'Amministrazione Capitolina in luogo di un avvocato e senza comunque depositare nota delle spese vive sostenute e documentate.
6. e costituite nel presente grado, Parte_1 Controparte_1 chiedevano il rigetto dell'appello ribadendo l'inammissibilità dell'impugnazione all'estratto di ruolo in difetto di interesse a6. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025.
7. La causa de qua nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo, o se si vuole da una situazione giuridica (che riguardava cartelle esattoriali di pagamento, di cui si assumeva la mancata cognizione per difetto o nullità della notifica) conosciuta “occasionalmente” mediante un estratto di ruolo, che però costituisce, com'è noto, un mero documento pagina 3 di 8 informatico, tratto da archivi interni dell'amministrazione ( o del concessionario della CP_4 riscossione (Equitalia), che il contribuente o il cittadino (con debiti per sanzioni amministrative verso la P.A.) è autorizzato a richiedere, ponendosi pertanto la problematica della sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in assertiva mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Come è noto, la questione era stata (apparentemente) risolta in senso positivo per il contribuente o debitore da Cass. SS.UU. del 2.10.2015, n.19704, per la quale sussisteva l'interesse ad agire del debitore (come risultante dall'estratto di ruolo) ad ottenere in via preventiva e anticipata una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e quindi l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale (il Giudice nomofilattico si era pronunciato in tal senso, dando una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art.19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione a mezzo di un estratto di ruolo per far valere l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo); ancorché in seguito, la questione non apparisse risolta univocamente, stante comunque la persistenza anche di un orientamento diverso della giurisprudenza, per cui l'estratto di ruolo, che è mero atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, non potendo l'impugnazione che riguardare l'atto impositivo o di intimazione di pagamento, né
l'estratto poteva essere posto a fondamento di una impugnazione di siffatti atti, ancorché assunti come conosciuti solo tramite lo stesso estratto e non validamente notificati, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite inerente al procedimento di riscossione coattiva, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo, ma un giudizio impugnatorio finalizzato esclusivamente ad un “annullamento” dell'atto opposto. La questione della sussistenza di un interesse ad agire va però ora affrontata (come visto, deve sussistere al momento della pronuncia) alla luce della novella legislativa del 2021, e della successiva sentenza a Sezioni
Unite del Giudice nomofilattico.
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
pagina 4 di 8 riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Successivamente con la sentenza del n. 26283 del 06.09.2022, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Secondo le Sezioni Unite l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione. La citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire: in particolare, "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art.
372 cod. proc. civ., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio".
A tale principio si sono uniformate le Sezioni semplici con numerose pronunce (ex multis
Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2023, n. 21816; Cass. 3.5.2023, n. 19165).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. 602/73, come aggiunto dall'art. 3 bis del D.L.146/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 215/2021, che esclude, anche per i giudizi in corso, l'immediata impugnabilità dell'estratto di ruolo, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della
Costituzione, con la pronuncia del 17.10.2023, n.190, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R.29 settembre 1973 n. 602.
A completare il quadro sono intervenute le Sezioni Unite, nella recente sentenza del
07.05.2024, n. 12459, secondo cui in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come pagina 5 di 8 affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
8. In applicazione dei principi sovra citati era onere di parte opponente, ora appellante, allegare l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Tuttavia, il non ha allegato un interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, né ha CP_5 avanzato istanze in tal senso, né comunque allegato e offerto idonea prova della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 bis, cit. (cfr Cass. SSUU 6.9.2022, n.26283, punti 18, 18.1, Corte Appello Roma, 25.11.2020, n.5884, per cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. non si riferisce ai documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte, Cass. n.26175/17, sull'ammissibilità anche in sede di legittimità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire).
9. A ciò si aggiunga che un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass.
10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
Va dunque ribadito che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di pagina 6 di 8 un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere.
In altri termini, dando seguito ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7353/2022, n. 22946/2016), ogniqualvolta l'amministrazione non ha intrapreso nessuna iniziativa esecutiva, la contestazione del credito, risultante dal ruolo, non
è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il presunto debitore può legittimamene rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire di un'azione senza la previa sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
10. Pertanto, difettando una condizione dell'azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta e tanto giustifica la conferma della sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione in quanto l'azione non poteva essere iniziata e proseguita con conseguente assorbimento di ogni questione concernente il merito dell'opposizione promossa in primo grado.
11. Infine, è fondato il motivo di impugnazione relativo all'erronea statuizione delle spese di lite in favore dell'Ente impositore che, peraltro, non avrebbe neppure prodotto apposita notula spese.
Si rammenta il principio, già ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, per cui quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. civ. 20619/2023; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30597 del
20/12/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011)
Nel caso di specie costituitasi a mezzo di funzionario delegato, non ha Parte_1 depositato la notula delle spese vive sostenute (circostanza non contestata), sicché nulla avrebbe dovuto esserle riconosciuto a tale titolo.
pagina 7 di 8 Deve, pertanto, essere parzialmente riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese, con esclusivo riguardo all'Ente impositore, disponendosi che a nulla dev'essere corrisposto a titolo di spese di lite. Parte_1
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da per carenza di un attuale interesse ad Parte_3 agire in relazione alla proposta opposizione e vada accolto solo con riguardo alla statuizione sulle spese di lite in favore di Parte_1
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca e il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr art.
3-bis, d.l. 146/2021), tenuto conto che la pronuncia delle S.U. è sopravvenuta alla proposizione dell'appello, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 2888/2022 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Sez. V –Dott.ssa Artone - R.G. 25632/2019, e pubblicata il 16/02/2022, Pt_1 così provvede:
- accoglie parzialmente l'appetto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispone che nulla debba corrispondere a titolo di spese di lite in Parte_2 favore di Parte_1
- rigetta per il resto l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025
Il Giudice
CI RU
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