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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37108 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da con Avv. Fulvia Trincia Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con e Alessandro Buonanno Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 23/01/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per nessuno ad ore 10.10 Parte_1
- per l'avv. Alessandro Buonanno con il dott. Controparte_1 Per_1
ai fini della pratica forense
[...]
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore dell'opposta precisa che all'esito di un pagamento parziale di € 5000 avvenuto il 18.10.2024 il credito ad oggi di € 17.809,61
Richiama il foglio di pc e note conclusive in atti a cui e concorda nell'essere esonerato dalla lettura della sentenza mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori ut supra il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37108/2023 promossa da:
con Avv. Fulvia Trincia Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con avv. Alessandro Buonanno e Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 28681- 2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Milano per l'importo di euro 30.804,01 oltre interessi e spese liquidate a fronte di fatture emesse per contratti di consulenza.
Ha contestato l'adempimento e una confusione contabile nelle richieste economiche della : il credito inizialmente richiesto CP_1
per le fatture ammontava ad euro 35.446,32, poi veniva richiesto nel maggiore importo di euro 38.618,32 e successivamente ingiunto nel minor importo di 30.804,01 contestato perchè erroneo in quanto comprensivo di importi relativi a fatture già saldate per euro 7.956, pertanto era erroneo, ne ha chiesto la revoca, con condanna alle spese di lite ed ex art. 92.
nel costituirsi con comparsa ha insistito deducendo Controparte_1
il corretto adempimento dei contratti di collaborazione, adempimento mai contestato, ha ridotto il credito al minor importo di euro
22.809,61, così rideterminato a fronte di migliore verifica contabile da cui era emerso l'effettivo pagamento delle tre fatture dedotte ex adverso, ha chiesto emettersi ordinanza ex art.186 bis cpc per tale minore importo con condanna alle spese di lite, oltre lite temeraria.
In corso di causa l' opposta ha insistito per l'ordinanza ex art.186 bis che veniva emessa per il richiesto importo di euro 22.809,61;
dopo l'emissione dell'ordinanza è stata depositata in causa una transazione redatta tra le parti a fronte della quale aveva Pt_1
versato ulteriore importo di euro 5000, ma non anche il saldo concordato di € 15.000 a chiusura del contenzioso .
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata per quanto segue.
L'opponente non ha formulato contestazioni specifiche né nell'atto introduttivo, né ante causam in ordine all'adempimento ai contratti di consulenza che hanno originato le fatture oggetto del Decreto ingiuntivo, limitandosi a deduzioni del tutto generiche e non provate;
tuttavia ha evidenziato sin dall'opposizione una confusione contabile della creditrice anche per non avere tenuto conto di fatture già pagate ma oggetto del monitorio. L'opposta sin dalla comparsa ha ridotto il proprio credito in Euro
22.809,61 a fronte di un ricalcolo degli importi fatturati e delle fatture pagate che non aveva tenuto conto delle tre fatture contestate e risultate già saldate;
nelle conclusioni e nell'odierna udienza di discussione ha dato atto poi che la debitrice ha versato una prima rata di euro 5000 di una transazione intercorsa tra le parti in corso di causa (vd. doc…. Fasc opposta) senza versare il saldo, come detto con conseguente riduzione del credito ad € 17.809,61.
Ciò detto, a giudizio di questo Tribunale l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie, in base al principio dell'onus probandi ed al principio di non contestazione, in quanto parte attrice doveva contestare specificamente le pretese avversarie nella prima difesa utile (Cass.1540/07-5191/08-13079/08); in assenza di specifiche contestazioni in ordine all'adempimento, essendosi l'opposizione limitata ad una contestazione sul quantum ma non sull'an debeatur, opera in relazione all'an debeatur il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N. 5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”. Di fronte poi alla genericità delle difese attoree, questo Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115
c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme
Cassazione n. 27624/2020
Ciò detto, con riferimento al quantum, questo Tribunale osserva che dai dati di causa e dalla comunicazione odierna del procuratore dell'opposta a verbale dell'odierna udeinza di precisazione dele conclusioni e discussione, udienza a cui il procuratore dell'opponente non ha presenziato né ha precisato le conclusioni nei termini, il credito risulta essersi ridotto ad euro 17.809,61, non solo per il versamento di euro 5.000 avvenuto in corso di causa, ma anche per la riduzione del credito ad euro 22.809,61, operata dalla stessa creditrice in sede di costituzione, importo per il quale è stata chiesta ed emessa in corso di causa ordinanza 186 bis cpc.
In definitiva, il Decreto andrà revocato così come l'Ordinanza ex art. 186 bis cpc entrambi emessi per importi maggiori di quanto risultato dovuto, la debitrice condannata al pagamento del minore Pt_1
importo di € 17.809,61 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Stante il tenore complessivo delle difese e la confusione contabile che ha caratterizzato il giudizio, questo Tribunale ritiene non vi siano i presupposti per accogliere le domande di condanna proposte da entrambe le parti reciprocamente ex art. 92 cpc
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'effettiva attività svolta e quindi con riferimento alla Tariffa Professionale Forense come aggiornata dal DM
147-22, in misura media per fase studio e introduttiva, minima per istruttoria e decisionale, assenti prove orali e repliche.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il Decreto Ingiuntivo n. 28681- 2023 e l'Ordinanza 186 bis cpc emessa in corso di causa;
condanna al pagamento a della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 17.809,61, oltre interessi dal dovuto al saldo condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate Parte_1 in favore di in euro 3.000 oltre 15%, iva e cpa come Controparte_1 per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Milano, 23 /01/2025
Verbale chiuso ad ore 17 Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da con Avv. Fulvia Trincia Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con e Alessandro Buonanno Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 23/01/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per nessuno ad ore 10.10 Parte_1
- per l'avv. Alessandro Buonanno con il dott. Controparte_1 Per_1
ai fini della pratica forense
[...]
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore dell'opposta precisa che all'esito di un pagamento parziale di € 5000 avvenuto il 18.10.2024 il credito ad oggi di € 17.809,61
Richiama il foglio di pc e note conclusive in atti a cui e concorda nell'essere esonerato dalla lettura della sentenza mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori ut supra il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37108/2023 promossa da:
con Avv. Fulvia Trincia Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con avv. Alessandro Buonanno e Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 28681- 2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Milano per l'importo di euro 30.804,01 oltre interessi e spese liquidate a fronte di fatture emesse per contratti di consulenza.
Ha contestato l'adempimento e una confusione contabile nelle richieste economiche della : il credito inizialmente richiesto CP_1
per le fatture ammontava ad euro 35.446,32, poi veniva richiesto nel maggiore importo di euro 38.618,32 e successivamente ingiunto nel minor importo di 30.804,01 contestato perchè erroneo in quanto comprensivo di importi relativi a fatture già saldate per euro 7.956, pertanto era erroneo, ne ha chiesto la revoca, con condanna alle spese di lite ed ex art. 92.
nel costituirsi con comparsa ha insistito deducendo Controparte_1
il corretto adempimento dei contratti di collaborazione, adempimento mai contestato, ha ridotto il credito al minor importo di euro
22.809,61, così rideterminato a fronte di migliore verifica contabile da cui era emerso l'effettivo pagamento delle tre fatture dedotte ex adverso, ha chiesto emettersi ordinanza ex art.186 bis cpc per tale minore importo con condanna alle spese di lite, oltre lite temeraria.
In corso di causa l' opposta ha insistito per l'ordinanza ex art.186 bis che veniva emessa per il richiesto importo di euro 22.809,61;
dopo l'emissione dell'ordinanza è stata depositata in causa una transazione redatta tra le parti a fronte della quale aveva Pt_1
versato ulteriore importo di euro 5000, ma non anche il saldo concordato di € 15.000 a chiusura del contenzioso .
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata per quanto segue.
L'opponente non ha formulato contestazioni specifiche né nell'atto introduttivo, né ante causam in ordine all'adempimento ai contratti di consulenza che hanno originato le fatture oggetto del Decreto ingiuntivo, limitandosi a deduzioni del tutto generiche e non provate;
tuttavia ha evidenziato sin dall'opposizione una confusione contabile della creditrice anche per non avere tenuto conto di fatture già pagate ma oggetto del monitorio. L'opposta sin dalla comparsa ha ridotto il proprio credito in Euro
22.809,61 a fronte di un ricalcolo degli importi fatturati e delle fatture pagate che non aveva tenuto conto delle tre fatture contestate e risultate già saldate;
nelle conclusioni e nell'odierna udienza di discussione ha dato atto poi che la debitrice ha versato una prima rata di euro 5000 di una transazione intercorsa tra le parti in corso di causa (vd. doc…. Fasc opposta) senza versare il saldo, come detto con conseguente riduzione del credito ad € 17.809,61.
Ciò detto, a giudizio di questo Tribunale l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie, in base al principio dell'onus probandi ed al principio di non contestazione, in quanto parte attrice doveva contestare specificamente le pretese avversarie nella prima difesa utile (Cass.1540/07-5191/08-13079/08); in assenza di specifiche contestazioni in ordine all'adempimento, essendosi l'opposizione limitata ad una contestazione sul quantum ma non sull'an debeatur, opera in relazione all'an debeatur il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N. 5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”. Di fronte poi alla genericità delle difese attoree, questo Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115
c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme
Cassazione n. 27624/2020
Ciò detto, con riferimento al quantum, questo Tribunale osserva che dai dati di causa e dalla comunicazione odierna del procuratore dell'opposta a verbale dell'odierna udeinza di precisazione dele conclusioni e discussione, udienza a cui il procuratore dell'opponente non ha presenziato né ha precisato le conclusioni nei termini, il credito risulta essersi ridotto ad euro 17.809,61, non solo per il versamento di euro 5.000 avvenuto in corso di causa, ma anche per la riduzione del credito ad euro 22.809,61, operata dalla stessa creditrice in sede di costituzione, importo per il quale è stata chiesta ed emessa in corso di causa ordinanza 186 bis cpc.
In definitiva, il Decreto andrà revocato così come l'Ordinanza ex art. 186 bis cpc entrambi emessi per importi maggiori di quanto risultato dovuto, la debitrice condannata al pagamento del minore Pt_1
importo di € 17.809,61 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Stante il tenore complessivo delle difese e la confusione contabile che ha caratterizzato il giudizio, questo Tribunale ritiene non vi siano i presupposti per accogliere le domande di condanna proposte da entrambe le parti reciprocamente ex art. 92 cpc
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'effettiva attività svolta e quindi con riferimento alla Tariffa Professionale Forense come aggiornata dal DM
147-22, in misura media per fase studio e introduttiva, minima per istruttoria e decisionale, assenti prove orali e repliche.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il Decreto Ingiuntivo n. 28681- 2023 e l'Ordinanza 186 bis cpc emessa in corso di causa;
condanna al pagamento a della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 17.809,61, oltre interessi dal dovuto al saldo condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate Parte_1 in favore di in euro 3.000 oltre 15%, iva e cpa come Controparte_1 per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Milano, 23 /01/2025
Verbale chiuso ad ore 17 Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia