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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/08/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 59/2025 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Annaloro, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Caltanissetta del 4.12.2024,
notificato il 10.12.2024, con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. , nei cui P.IVA_2
uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliata.
-RESISTENTE-
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Con le presenti note a trattazione scritta, il Sig. come sopra Parte_1
rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento delle argomentazioni e conclusioni già
rassegnate nel ricorso introduttivo e in corso di causa, e chiede la liquidazione di spese,
competenze ed onorari, in virtù dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'odierno ricorrente, come da separata nota spese.” Per il resistente: “L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, contesta la memoria e le produzioni documentali depositate da controparte, rilevandone l'assoluta non attinenza e l'irrilevanza rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio. L'Amministrazione, pertanto, conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che con istanza del 4.10.2024 ha chiesto al Questore di Caltanissetta il Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che con il provvedimento in data 4.12.2024, notificato il 10.12.2024, il Questore di
Caltanissetta ha respinto l'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, atteso che la
Commissione Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1,
D. Lgs. 286/1998;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 9.1.2025, il suddetto provvedimento del Questore, chiedendo preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con relativo rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la Questura di Caltanissetta ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs.
286/1998;
considerato che con l'ordinanza in data 10.3.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ritenuto che non sussiste l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della mancata comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” per violazione dell'art. 4 Reg. UE 604/2013
“Diritto di informazione” in relazione all'art. 10 bis L. 241/1990, tenuto conto del fatto che l'omessa comunicazione del parere della Commissione Territoriale non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del ricorrente di impugnare il provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo e di fare valere ogni ragione anche rispetto all'eventuale erroneità del detto parere;
che, inoltre, al riguardo, appare opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma
2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre
2016, n. 3948);
ritenuto, pertanto, che occorre valutare nel merito se sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso per protezione speciale, non emergendo, comunque, la fondatezza delle dedotte censure inerenti la carenza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dei relativi requisiti, posto che il Questore, nel prendere atto del parere negativo della Commissione
Territoriale, ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della normativa sopra richiamata, nella nuova formulazione di cui al
D.L. 20/2023;
che, al riguardo, occorre evidenziare che il ricorrente è stato condannato ad anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui all'art 73, comma 1, del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti ed all'art. 4 L. 110/75 in materia di detenzione di armi (sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Caltanissetta, irrevocabile il 20.3.2023), come da certificazione del Casellario Giudiziale allegata dalla parte resistente, oltre ad essere stato rinviato a giudizio (proc. pen. n. P.M. 2019/2803 G.I.P.
2024/1333) per il reato di cui all'art 73, commi 1 e 4, del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti,
come da certificazione dei Carichi Pendenti sempre allegata da parte resistente;
che il ricorrente, oltre a non avere documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, ha depositato un certificato di conoscenza della lingua italiana (peraltro risalente nel tempo, essendo datato giugno 2018) ed un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, elementi, questi, che risultano, comunque, ininfluenti ai fini del riconoscimento della chiesta protezione speciale, atteso che l'art. 4, comma 3, D Lgs. 286/1998 afferma che non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato con sentenza non definitiva per reati inerenti gli stupefacenti, avendo il legislatore, ai fini della tutela della sicurezza pubblica attribuito “a monte” un grave disvalore al reato in questione, senza che sia necessario l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano
(cfr. sentenza TAR Lombardia 21.6.2021, n. 1505);
che, d'altra parte, il ricorrente in Italia non ha legami familiari con soggetti residenti in Italia, come figli minori, coniuge o figli maggiorenni a suo carico od altro, non potendosi, quindi, ritenere sussistente un'eccezione all'operatività dell'“automatismo espulsivo” di cui sopra come previsto dall'art. 5, comma 5, D Lgs. 286/1998 e non potendosi, al riguardo, dare rilievo all'elemento nuovo rappresentato dall'avere depositato il ricorrente un ricorso per l'accertamento giudiziale della paternità, stante che lo stesso non ha fornito alcuna prova di una effettiva convivenza con il Per piccolo e dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza di un legame personale effettivo e di una concreta condivisione della vita in comune, così come tutelati dall'art.8 Cedu e come anche espresso nell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, richiamato dalla parte resistente
(v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17551/2024);
ritenuto inoltre che, sulla base dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti, non sussistono i presupposti per ritenere che il ricorrente versi nelle condizioni di salute di particolare gravità contemplate dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D.Lgs. 286/1998, non configurandosi alcuna patologia tale da determinare un serio rischio per la vita o l'integrità della persona in caso di rimpatrio nel Paese di origine, stante che, la condizione clinica documentata, caratterizzata da trauma superficiale completamente risolto e senza esiti permanenti, come attestato dagli accertamenti specialistici effettuati e dall'assenza di complicanze neurologiche, non integra i presupposti normativi per l'applicazione del divieto di espulsione previsto dalla citata disposizione;
ritenuto, in definitiva, che il ricorso presentato nell'interesse di deve essere Parte_1
rigettato, con il favore delle spese verso la controparte costituita, liquidate così come in dispositivo;
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso proposto da nato in [...] il [...]. Parte_1
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore del
[...]
, in € 3.000,00 per compensi, oltre € 450,00 per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., se CP_1
dovute, come per legge. Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 59/2025 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Annaloro, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Caltanissetta del 4.12.2024,
notificato il 10.12.2024, con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. , nei cui P.IVA_2
uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliata.
-RESISTENTE-
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Con le presenti note a trattazione scritta, il Sig. come sopra Parte_1
rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento delle argomentazioni e conclusioni già
rassegnate nel ricorso introduttivo e in corso di causa, e chiede la liquidazione di spese,
competenze ed onorari, in virtù dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'odierno ricorrente, come da separata nota spese.” Per il resistente: “L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, contesta la memoria e le produzioni documentali depositate da controparte, rilevandone l'assoluta non attinenza e l'irrilevanza rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio. L'Amministrazione, pertanto, conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che con istanza del 4.10.2024 ha chiesto al Questore di Caltanissetta il Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che con il provvedimento in data 4.12.2024, notificato il 10.12.2024, il Questore di
Caltanissetta ha respinto l'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, atteso che la
Commissione Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1,
D. Lgs. 286/1998;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 9.1.2025, il suddetto provvedimento del Questore, chiedendo preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con relativo rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la Questura di Caltanissetta ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs.
286/1998;
considerato che con l'ordinanza in data 10.3.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ritenuto che non sussiste l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della mancata comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” per violazione dell'art. 4 Reg. UE 604/2013
“Diritto di informazione” in relazione all'art. 10 bis L. 241/1990, tenuto conto del fatto che l'omessa comunicazione del parere della Commissione Territoriale non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del ricorrente di impugnare il provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo e di fare valere ogni ragione anche rispetto all'eventuale erroneità del detto parere;
che, inoltre, al riguardo, appare opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma
2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre
2016, n. 3948);
ritenuto, pertanto, che occorre valutare nel merito se sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso per protezione speciale, non emergendo, comunque, la fondatezza delle dedotte censure inerenti la carenza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dei relativi requisiti, posto che il Questore, nel prendere atto del parere negativo della Commissione
Territoriale, ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della normativa sopra richiamata, nella nuova formulazione di cui al
D.L. 20/2023;
che, al riguardo, occorre evidenziare che il ricorrente è stato condannato ad anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui all'art 73, comma 1, del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti ed all'art. 4 L. 110/75 in materia di detenzione di armi (sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Caltanissetta, irrevocabile il 20.3.2023), come da certificazione del Casellario Giudiziale allegata dalla parte resistente, oltre ad essere stato rinviato a giudizio (proc. pen. n. P.M. 2019/2803 G.I.P.
2024/1333) per il reato di cui all'art 73, commi 1 e 4, del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti,
come da certificazione dei Carichi Pendenti sempre allegata da parte resistente;
che il ricorrente, oltre a non avere documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, ha depositato un certificato di conoscenza della lingua italiana (peraltro risalente nel tempo, essendo datato giugno 2018) ed un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, elementi, questi, che risultano, comunque, ininfluenti ai fini del riconoscimento della chiesta protezione speciale, atteso che l'art. 4, comma 3, D Lgs. 286/1998 afferma che non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato con sentenza non definitiva per reati inerenti gli stupefacenti, avendo il legislatore, ai fini della tutela della sicurezza pubblica attribuito “a monte” un grave disvalore al reato in questione, senza che sia necessario l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano
(cfr. sentenza TAR Lombardia 21.6.2021, n. 1505);
che, d'altra parte, il ricorrente in Italia non ha legami familiari con soggetti residenti in Italia, come figli minori, coniuge o figli maggiorenni a suo carico od altro, non potendosi, quindi, ritenere sussistente un'eccezione all'operatività dell'“automatismo espulsivo” di cui sopra come previsto dall'art. 5, comma 5, D Lgs. 286/1998 e non potendosi, al riguardo, dare rilievo all'elemento nuovo rappresentato dall'avere depositato il ricorrente un ricorso per l'accertamento giudiziale della paternità, stante che lo stesso non ha fornito alcuna prova di una effettiva convivenza con il Per piccolo e dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza di un legame personale effettivo e di una concreta condivisione della vita in comune, così come tutelati dall'art.8 Cedu e come anche espresso nell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, richiamato dalla parte resistente
(v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17551/2024);
ritenuto inoltre che, sulla base dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti, non sussistono i presupposti per ritenere che il ricorrente versi nelle condizioni di salute di particolare gravità contemplate dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D.Lgs. 286/1998, non configurandosi alcuna patologia tale da determinare un serio rischio per la vita o l'integrità della persona in caso di rimpatrio nel Paese di origine, stante che, la condizione clinica documentata, caratterizzata da trauma superficiale completamente risolto e senza esiti permanenti, come attestato dagli accertamenti specialistici effettuati e dall'assenza di complicanze neurologiche, non integra i presupposti normativi per l'applicazione del divieto di espulsione previsto dalla citata disposizione;
ritenuto, in definitiva, che il ricorso presentato nell'interesse di deve essere Parte_1
rigettato, con il favore delle spese verso la controparte costituita, liquidate così come in dispositivo;
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso proposto da nato in [...] il [...]. Parte_1
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore del
[...]
, in € 3.000,00 per compensi, oltre € 450,00 per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., se CP_1
dovute, come per legge. Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra