Articolo 177 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 158 septiesArticolo 153
Versione
22 marzo 1913
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Versione
28 aprile 1915
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Versione
26 novembre 1915
Art. 177.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermita' o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi. (4) ((6))

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennita' di cui all' articolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755 .

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 aprile 1915, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui all' art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' prorogato al 31 dicembre 1915. --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1571 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui all' art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , gia' prorogato al 31 dicembre 1915, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1916.
Entrata in vigore il 26 novembre 1915