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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
BE LU, Relatore
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1005/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259004941820/000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 048 2025 90049418 20 000 emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, notificata in data 16.07.2025.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento n. TL3012200126/2015, nonchè la prescrizione della pretesa erariale e la prescrizione delle sanzioni.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione, rilevando la regolarità della notifica dell'accertamento e il mancato decorso del termine di prescrizione.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio e ha depositato la prova della avvenuta notifica del presupposto avviso di accertamento, notifica avvenuta in data 26 gennaio 2015 mediante consegna a mani dello stesso ricorrente.
La dedotta prescrizione della pretesa erariale è, pertanto, infondata avuto riguardo al termine prescrizionale decennale dei tributi erariali (Cass.trib. 23 febbraio 2025 n. 4723).
Fondata è invece la pretesa del ricorrente relativamente alle sanzioni il cui termine di prescrizione è stabilito in cinque anni dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Né la circostanza che in unico atto, l'avviso di accertamento, sia stata accertata la pretesa fiscale e irrogata la sanzione può allungare il termine di prescrizione di quest'ultima. La sanzione, infatti, ha natura e disciplina proprie, configurandosi come una obbligazione distinta da quella principale, la cui disciplina non cambia sia che essa sia irrogata unitamente all'accertamento o con atto distinto e separato (Cass. civ VI, 1 ottobre 2020
n. 20955).
Le spese possono essere compensate stante la soccombenza parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte limitatamente alle sanzioni, lo respinge nel resto. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del
15 gennaio 2026. L'estensore Il Presidente (dott. Luca Morbelli) (dott. Richard Goso)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
BE LU, Relatore
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1005/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259004941820/000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 048 2025 90049418 20 000 emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, notificata in data 16.07.2025.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento n. TL3012200126/2015, nonchè la prescrizione della pretesa erariale e la prescrizione delle sanzioni.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione, rilevando la regolarità della notifica dell'accertamento e il mancato decorso del termine di prescrizione.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio e ha depositato la prova della avvenuta notifica del presupposto avviso di accertamento, notifica avvenuta in data 26 gennaio 2015 mediante consegna a mani dello stesso ricorrente.
La dedotta prescrizione della pretesa erariale è, pertanto, infondata avuto riguardo al termine prescrizionale decennale dei tributi erariali (Cass.trib. 23 febbraio 2025 n. 4723).
Fondata è invece la pretesa del ricorrente relativamente alle sanzioni il cui termine di prescrizione è stabilito in cinque anni dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Né la circostanza che in unico atto, l'avviso di accertamento, sia stata accertata la pretesa fiscale e irrogata la sanzione può allungare il termine di prescrizione di quest'ultima. La sanzione, infatti, ha natura e disciplina proprie, configurandosi come una obbligazione distinta da quella principale, la cui disciplina non cambia sia che essa sia irrogata unitamente all'accertamento o con atto distinto e separato (Cass. civ VI, 1 ottobre 2020
n. 20955).
Le spese possono essere compensate stante la soccombenza parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte limitatamente alle sanzioni, lo respinge nel resto. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del
15 gennaio 2026. L'estensore Il Presidente (dott. Luca Morbelli) (dott. Richard Goso)