Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4011/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto SPEDIZIONE-
………………………….
), Controparte_1 pendente TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in NOCERA INFERIORE VIA COSTANTINO AMATO N. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCO ADELINA (C.F.
), virtù di procura in atti C.F._1
APPELLANTE E
(C.F. ), CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 38/2014 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino del 23/1/2015, il quale accoglieva la domanda proposta da parte attrice condannando al pagamento della somma di € 2,80 per la procedura, nonché al Parte_1 pagamento delle competenze legali di giudizio, così disponendo: “….
PQM
il Giudice di Pace di Mercato S. Severino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta contro la società
, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione reietta, cosi decide: > accoglie la Parte_1 domanda e per l'effetto condanna la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore al pagamento in favore della parte attrice: di euro 2,80 per procedura : R.G. 700/14 contenzioso civile dell'anno 2014; > nonché alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2,80 per compensi, cpa ed iva, con attribuzione al procuratore antistatario, nonché l'importo pari al contributo unificato versato per il procedimento. Parte appellante censurava la sentenza impugnata, evidenziando l'assenza di motivazione sulle eccezioni sollevate e gli errori logici giuridici commessi dal primo
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e dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
3) in riforma della citata sentenza dichiarare improcedibile la domanda promossa in primo grado per omessa mediazione 4) in riforma della appellata sentenza accogliere nel merito il presente appello, accertando e dichiarando infondata la richiesta di parte attrice intesa ad ottenere l'indennizzo alla luce di quanto previsto dalla L. 890/82 ed in virtù di quanto dedotto al punto 4 del presente atto di appello;
5) condannare l'appellato alla corresponsione delle spese legali del doppio grado di giudizio.” L'appellato non si costitutiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. Al riguardo, si rappresenta che la presente causa ha come oggetto il diritto ad ottenere l'indennizzo per ritardato recapito della ricevuta atto giudiziario di una raccomandata contenente un atto giudiziario spedita, come espressamente riconosciuto dall'attore, direttamente dall' competente, a mezzo di CP_3 Parte_1
L'appello è fondato e può essere deciso in base alla ragione più liquida. Secondo la Cassazione (ord. 13962/2019) il ritardo nella restituzione dell'avviso di ricevimento di un atto giudiziario notificato a mezzo posta non comporta il diritto dell'utente a un indennizzo o al risarcimento del danno, in quanto la normativa di riferimento (L. n. 890/1982, art. 6) prevede l'indennizzo solo in caso di smarrimento del plico, mentre esclude espressamente tale diritto per il ritardo o lo smarrimento dell'avviso di ricevimento. Inoltre, l'utente ha l'onere di allegare e provare il danno effettivamente subito a causa del ritardo nella restituzione dell'avviso, non essendo sufficiente la mera indicazione del costo di spedizione del plico, in quanto tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio comunque espletato. La previsione della Carta di Qualità dei Servizi Postali, che esclude l'indennizzo per il ritardo nella restituzione dell'avviso, è conforme alla disciplina legislativa e non può essere disapplicata dal giudice ordinario sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in assenza di una palese irragionevolezza della normativa. La tardiva restituzione dell'avviso di ricevimento, dunque, non è un inadempimento contrattuale dell'operatore postale idoneo a giustificare l'eventuale risarcimento del danno: per la notificazione degli atti giudiziari, L. n. 890 del 1982, art. 6 esclude ogni indennità per lo smarrimento dell'avviso di ricevimento e prevede esclusivamente che sia rilasciato un duplicato di esso. Ogni risarcimento presuppone, comunque e in ogni caso, la specifica allegazione e la
N.R.G. 4011/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 prova di un effettivo e concreto pregiudizio subito: in tema, andava provato un pregiudizio che non abbia potuto trovare riparazione mediante il rilascio, senza spese, di un duplicato dell'avviso smarrito (o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo), secondo quanto prevede la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6 (Cass. ord. 22546/2019). Nel caso di specie l'attore/appellato non ha provato alcuno specifico pregiudizio derivante dal ritardo nella restituzione dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario notificato, tanto meno un pregiudizio che non fosse riparabile mediante il rilascio in suo favore del duplicato dello stesso.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia e con esclusione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4011/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto SPEDIZIONE-TRASPORTO (NAZIONALE, INTERNAZIONALE, TERRESTRE, AEREO, ), pendente tra , , ogni CP_1 Parte_1 CP_2 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'appello e, per l'effetto:
2. in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata dall'attore in primo grado;
3. condanna , al pagamento, in favore di , delle CP_2 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 130,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna , al pagamento, in favore di , delle CP_2 Parte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 91,50 per spese ed €
450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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