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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 1483/2014
TRA
e rapp.ti Parte_1 Parte_2
e difesi dall'avv. Serafina Tornillo;
-ATTORI-
E
in persona del Sindaco legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Vito Lucio
Paolantonio;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale
1
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione, gli attori Parte_1
vedova di e Persona_1 Parte_2
chiedevano di accertare il diritto al contributo n. 37/90 del
15.09.1990 per la riparazione del di loro Parte_3
proprietà, danneggiato dal sisma del 1980, con condanna del di convenuto al pagamento di detto contributo CP_1 CP_1
oltre al risarcimento danni per la mancata tempestiva erogazione.
2 Con comparsa si costituiva il in persona Controparte_1
del Sindaco legale rapp.te p.t., il quale chiedeva il rigetto della domanda di condanna, eccependo la mancanza di copertura finanziaria da parte del Ministero e quindi il credito non esigibile.
Istruita la causa, depositata la consulenza tecnica d'ufficio,
precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata nel quantificare come diritto soggettivo la posizione di chi abbia subito danni a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e agisca per ottenere i contributi previsti dalla legge 219/81 e successive modificazioni nei confronti dell'ente pubblico preposto alla loro erogazione
(cfr. Cass. S.U. 5/2/91 n. 1082; Cass. S.U. 11/12/87 n. 9215).
In particolare, si è sottolineato che, pur se la determinazione del contributo è rimessa alla P.A., la sua attività
è totalmente vincolata, dovendo essa attenersi a criteri e scansioni temporali rigorosamente predeterminati dalla legge
(cfr. in particolare art. 19 commi 3 e 4 T.U. n. 76/90).
3 Nulla è cambiato a seguito dell'entrata in vigore della
Legge n. 32/92, posto che i Comuni, ai fini della gestione dei fondi disponibili, devono attenersi ai criteri di priorità
rigidamente determinati dalla legge medesima.
Venendo all'esame del merito, non è oggetto di contestazione la circostanza che l'immobile di proprietà di
[...]
sito nel Comune di Parte_4
in Corso Matteotti n. 81-83, sia stato danneggiato CP_1
dal sisma del 1980/81.
Giova ricordare che, ai fini del conseguimento dell'erogabilità del contributo è poi subordinata alla sussistenza di disponibilità finanziaria, al rispetto delle priorità previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 19 comma 6 T.U. citato, una volta emesso il parere della commissione comunale ex L. 219/81, il CP_1
in presenza di disponibilità finanziaria, assegna il contributo;
in mancanza di disponibilità finanziarie, invece, indica il contributo, con riserva di formale determinazione e assegnazione una volta acquisiti i fondi (cfr. Art. 19 comma 7).
4 In caso in esame, come risulta dagli atti, gli attori hanno presentato domanda di contributo ex L. 219/81 per la riparazione dell'immobile oggetto di controversia.
Dagli atti si ricava altresì che i danni subiti dall'immobile menzionato hanno i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione del contributo per la riparazione del bene danneggiato dal sisma del 1980.
La legge 32/92 citata, come noto, stabilisce che la riparazione dei fondi disponibili per le pratiche non ancora finanziate deve avvenire seguendo criteri di priorità
predeterminati, e precisamente i fondi devono essere innanzitutto assegnati ai soggetti danneggiati dal sisma proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici, sempreché i soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei Comuni classificati come danneggiati, apportati alla data di entrata in vigore della legge.
Come evidenziato dal Ctu, arch. , a pag. 3 Persona_2
delle sue note tecniche depositate il 3.08.2024, va riconosciuto corretto l'inserimento da parte del convenuto Controparte_1
5 nella lettera C ex art. 3 della Legge 32/1992, riscontrato che gli attori non vivevano in alloggi precari e/o di fortuna e non rientravano tra i beneficiari quindi delle fasce A e B.
E invero, come pur è stato osservato dal Ctu arch. Per_2
, sempre a pag. 3 delle sue note tecniche depositate il
[...]
3.08.2024, “come si evince anche dalla documentazione agli atti, gli
attori non avevano alcuna esigenza abitativa, requisito essenziale per la collocazione in fascia A o B e dunque per la erogazione in via prioritaria
del contributo richiesto. Dalla documentazione agli atti risulta infatti
che il Signor risiedeva in Roma alla via Persona_1
Raffaele Cappelli n. 18, (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del notaio mentre il Signor genitore Persona_3 Persona_4
dell'attore signor risultava domiciliato in Napoli alla Parte_2
discesa Caiola, s.n.c. Pertanto, gli attori non vivevano in alloggi precari
e/o di fortuna e non rientravano tra i beneficiari delle fasce A e B della
Legge 32/92”.
Questo giudice condivide le conclusioni del Ctu, che ha eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
6 Nel caso de quo, il esauriti i fondi Controparte_1
necessari al pagamento del contributo, non essendo intervenuto alcun rifinanziamento, non ha ricevuto dal Ministero la copertura finanziaria per procedere al pagamento del contributo per gli attori, come da attestazione agli atti.
Tale condizione era evidente agli attori in quanto nella concessione rilasciata n. 37/90 risultava che il contributo era privo della necessaria copertura finanziaria. Ne consegue che il credito non è esigibile.
Deve conseguentemente affermarsi che gli attori hanno il diritto al contributo ex L. 219/81 per l'unità immobiliare oggetto di controversia, come determinato dall'amministrazione comunale, non essendovi ragioni per ritenere errata tale quantificazione, con inserimento nella fascia di priorità C) di cui alla Legge n. 32/92, come correttamente individuato dal convenuto. CP_1
Non è invece accoglibile la domanda di condanna al pagamento del contributo spettante, pure avanzata dall'attore.
7 La ripartizione dei fondi disponibili per le pratiche non ancora finanziate deve infatti avvenire seguendo i criteri di priorità.
La sussistenza di disponibilità finanziaria va configurata come condizione sospensiva del diritto all'erogazione del contributo, e l'onere della prova dell'avveramento di tale condizione è a carico della parte che assume l'avveramento a presupposto della sua pretesa.
Gli attori non hanno invece prodotto alcuna documentazione da cui possa ricavarsi che, attesa la posizione in graduatoria spettante, vi è disponibilità finanziaria per la pratica oggetto di controversia.
Fino a quando tale evento, in questo caso, la copertura finanziaria da parte del Ministero non si verifica, l'obbligazione non diventa esigibile.
Non può d'altra parte affermarsi, sulla scorta della documentazione in atti, che vi sia stato un colpevole comportamento omissivo del convenuto, causa del CP_1
mancato tempestivo finanziamento della medesima pratica.
8 Al rigetto della domanda di condanna segue inevitabilmente anche il rigetto a quella dei danni lamentati dagli attori in quanto non possono essere imputate al le CP_1
responsabilità della mancata copertura finanziaria dei fondi, che avrebbero dovuto essere erogati dal Ministero delle
Infrastrutture.
Le spese possono essere compensate in quanto l'unica domanda accolta di accertamento del diritto al contributo non è
stata mai contestata dal convenuto il quale, CP_1
correttamente, l'ha inserita nella fascia C.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa
Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando nella causa recante al RG n. 1483/2014, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara che gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno diritto al contributo ex legge 219/81, come
[...]
determinato dalla competente commissione comunale, per l'unità immobiliare denominata ubicata in sito Parte_3
nel Comune di in Corso Matteotti n. 81-83, meglio CP_1
9 precisata in citazione, con inserimento nella fascia di priorità C)
di cui alla legge n. 32/92;
-rigetta la domanda di condanna del convenuto al CP_1
pagamento del contributo predetto e quella di condanna del medesimo al risarcimento danni;
CP_1
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di Ctu a carico delle parti, in solido tra loro.
Avellino, 03.01.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
10