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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2601/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MARCA Parte_1 C.F._1 CRISTIANO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N.81 MARANO DI NAPOLI presso il difensore avv. LA MARCA CRISTIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGIACCHI Controparte_1 C.F._2 NA e dell'avv. TAVASSI LA GRECA CARMEN ( ) Indirizzo C.F._3 Telematico, elettivamente domiciliato in VIA MONTORSOLI 305 50036 VAGLIA presso il difensore avv. BARGIACCHI NA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_2 C.F._4 PIZZOLLA SERGIO ( ) Via Mergellina, 220 80122 Napoli, elettivamente C.F._5 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio per ivi sentire dichiarare l'acquisto per Parte_2 Controparte_1 usucapione dell'immobile sito in Vieste al mappale 112 F13B.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva non essendo Controparte_1 erede del padre , deceduto nel 2009, e deducendo la qualità di erede della sorella Persona_1
CP_2
Quest'ultima, evocata in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda per non essersi verificata l'interversione nel possesso di il quale ha occupato l'immobile dal 1997 in forza di Parte_2 un contratto di locazione intercorso con . Persona_1
ha dunque chiesto la restituzione dell'immobile ed il pagamento a far data dal 2008 Controparte_2 dei canoni di locazione, pari ad euro 360,00 mensili ad oggi.
pagina 1 di 3 Il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 28 maggio 2024 in cui si prevedeva l'abbandono del giudizio da parte dell'attore con compensazione delle spese di lite. La proposta veniva accettata da parte attrice.
Il giudice all'udienza del 12 novembre 2024, su istanza di parte convenuta, integrava la predetta proposta prevedendo la compensazione delle spese nei rapporti tra parte attrice e , la Controparte_2 condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di nella misura Controparte_1 di euro 900,00 oltre accessori ed il rilascio dell'immobile da parte del . Quest'ultimo Pt_2 all'udienza del 7 gennaio 2025 dichiarava di non accettare la proposta conciliativa per aver posseduto l'immobile uti dominus. accettava la proposta. Controparte_2
La causa all'odierna udienza viene decisa.
Vanno ribadite, quanto alla domanda di usucapione, le osservazioni svolte con provvedimento del 28 maggio 2024.
Va infatti evidenziato che:
“- può agire in giudizio, ai sensi dell'art. 1158 c.c., chi alleghi di avere tenuto per il periodo di legge una relazione di fatto con la cosa, continua e non interrotta, intesa inequivocabilmente ad esercitare sulla stessa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare;
- circa la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti contumaci, va ricordato che, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo;
- chi agisce, invocando l'usucapione, non chiede, invero, di accertare l'acquisto in suo favore di un diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su di un bene qualunque e nei confronti di chicchessia, ma insta per il conseguimento di una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto un bene compiutamente individuato in tutti i suoi elementi costitutivi, contro un soggetto del pari esattamente identificato nella sua veste di precedente titolare, di portatore cioè di una situazione soggettiva realmente confliggente con quella che si fa valere in via d'azione;
- la prova rigorosa della titolarità del bene può essere offerta, come è noto, unicamente mediante l'allegazione dei certificati delle “trascrizioni” concernenti tutti coloro i quali risultino aver posseduto il bene nel “ventennio” cui ha riguardo l'estratto catastale, nonché, in ogni caso, la persona nei confronti della quale è stata proposta la domanda e che dunque è assunta dall'attore quale precedente titolare del diritto sul bene oggetto di usucapione;
- funzione precipua di tale certificazione è, infatti, quella di evidenziare se l'attuale intestazione dei diritti sul bene oggetto di usucapione corrisponda alla titolarità degli stessi presupposta e quindi asserita nella domanda;
- rilevato che, nel procedimento de quo, non è stata prodotta la documentazione di cui si è fatto cenno e che sono già decorsi i termini perentori per le produzioni documentali, essendo maturate le preclusioni istruttorie.”
Né alcuna rilevanza possono avere il testamento olografo e la denuncia di successione.
Il testamento olografo risale al 2009 talchè non è atto idoneo a ricostruire le vicende traslative nel ventennio e la denuncia di successione, come è noto, ha solo valore fiscale.
pagina 2 di 3 La missiva del 15 aprile 2008, ricevuta dal e non contestata, dimostra l'esistenza di un Pt_2 contratto di locazione tra le parti.
Detto contratto, tuttavia, non risulta mai registrato e come tale è nullo.
L'azione esercitata da è in ogni caso da qualificarsi come azione di restituzione Controparte_2 poiché è comprovato che , quantomeno dal 2008 ad oggi continua ad occupare Parte_2 l'immobile per cui è causa senza un titolo valido. Del resto, nessuna adeguata diversa ricostruzione adeguata è stata offerta sub judice.
In questi termini, consegue la condanna dell'attore al rilascio dell'immobile.
Quanto al profilo risarcitorio, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (cfr. Cass. Civ., 15.11.2022, n°33645).
Ne deriva allora la condanna di parte attrice al pagamento di una indennità, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione del bene, corrispondente ai frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento degli immobili che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, ben possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione ed in difetto di allegazione delle quotazioni immobiliari per immobili similari, nei canoni di locazione percepibili per gli immobili stessi, quantomeno nell'importo minimo di euro 200,00 mensili, dal 1 gennaio 2008 sino alla data.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo D.M. in vigore, valori medi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di usucapione.
Accoglie la domanda riconvenzionale e dichiara accertata da parte attrice, dal 1° gennaio 2008 a tutt'oggi, l'occupazione sine titulo dell'immobile, sito in Vieste al mappale 1112 F 13B; per l'effetto, ordina a parte attrice il rilascio immediato, in favore di del predetto Controparte_2 immobile, libero da persone e cose;
condanna parte attrice a corrispondere a , a titolo di indennità di occupazione euro Controparte_2
200,00 mensili dal 1 gennaio 2008 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; condanna parte attrice alla refusione, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.906,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge (iva, cap e rimb. Forf. nella misura del 15%).
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MARCA Parte_1 C.F._1 CRISTIANO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N.81 MARANO DI NAPOLI presso il difensore avv. LA MARCA CRISTIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGIACCHI Controparte_1 C.F._2 NA e dell'avv. TAVASSI LA GRECA CARMEN ( ) Indirizzo C.F._3 Telematico, elettivamente domiciliato in VIA MONTORSOLI 305 50036 VAGLIA presso il difensore avv. BARGIACCHI NA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_2 C.F._4 PIZZOLLA SERGIO ( ) Via Mergellina, 220 80122 Napoli, elettivamente C.F._5 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio per ivi sentire dichiarare l'acquisto per Parte_2 Controparte_1 usucapione dell'immobile sito in Vieste al mappale 112 F13B.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva non essendo Controparte_1 erede del padre , deceduto nel 2009, e deducendo la qualità di erede della sorella Persona_1
CP_2
Quest'ultima, evocata in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda per non essersi verificata l'interversione nel possesso di il quale ha occupato l'immobile dal 1997 in forza di Parte_2 un contratto di locazione intercorso con . Persona_1
ha dunque chiesto la restituzione dell'immobile ed il pagamento a far data dal 2008 Controparte_2 dei canoni di locazione, pari ad euro 360,00 mensili ad oggi.
pagina 1 di 3 Il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 28 maggio 2024 in cui si prevedeva l'abbandono del giudizio da parte dell'attore con compensazione delle spese di lite. La proposta veniva accettata da parte attrice.
Il giudice all'udienza del 12 novembre 2024, su istanza di parte convenuta, integrava la predetta proposta prevedendo la compensazione delle spese nei rapporti tra parte attrice e , la Controparte_2 condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di nella misura Controparte_1 di euro 900,00 oltre accessori ed il rilascio dell'immobile da parte del . Quest'ultimo Pt_2 all'udienza del 7 gennaio 2025 dichiarava di non accettare la proposta conciliativa per aver posseduto l'immobile uti dominus. accettava la proposta. Controparte_2
La causa all'odierna udienza viene decisa.
Vanno ribadite, quanto alla domanda di usucapione, le osservazioni svolte con provvedimento del 28 maggio 2024.
Va infatti evidenziato che:
“- può agire in giudizio, ai sensi dell'art. 1158 c.c., chi alleghi di avere tenuto per il periodo di legge una relazione di fatto con la cosa, continua e non interrotta, intesa inequivocabilmente ad esercitare sulla stessa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare;
- circa la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti contumaci, va ricordato che, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo;
- chi agisce, invocando l'usucapione, non chiede, invero, di accertare l'acquisto in suo favore di un diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su di un bene qualunque e nei confronti di chicchessia, ma insta per il conseguimento di una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto un bene compiutamente individuato in tutti i suoi elementi costitutivi, contro un soggetto del pari esattamente identificato nella sua veste di precedente titolare, di portatore cioè di una situazione soggettiva realmente confliggente con quella che si fa valere in via d'azione;
- la prova rigorosa della titolarità del bene può essere offerta, come è noto, unicamente mediante l'allegazione dei certificati delle “trascrizioni” concernenti tutti coloro i quali risultino aver posseduto il bene nel “ventennio” cui ha riguardo l'estratto catastale, nonché, in ogni caso, la persona nei confronti della quale è stata proposta la domanda e che dunque è assunta dall'attore quale precedente titolare del diritto sul bene oggetto di usucapione;
- funzione precipua di tale certificazione è, infatti, quella di evidenziare se l'attuale intestazione dei diritti sul bene oggetto di usucapione corrisponda alla titolarità degli stessi presupposta e quindi asserita nella domanda;
- rilevato che, nel procedimento de quo, non è stata prodotta la documentazione di cui si è fatto cenno e che sono già decorsi i termini perentori per le produzioni documentali, essendo maturate le preclusioni istruttorie.”
Né alcuna rilevanza possono avere il testamento olografo e la denuncia di successione.
Il testamento olografo risale al 2009 talchè non è atto idoneo a ricostruire le vicende traslative nel ventennio e la denuncia di successione, come è noto, ha solo valore fiscale.
pagina 2 di 3 La missiva del 15 aprile 2008, ricevuta dal e non contestata, dimostra l'esistenza di un Pt_2 contratto di locazione tra le parti.
Detto contratto, tuttavia, non risulta mai registrato e come tale è nullo.
L'azione esercitata da è in ogni caso da qualificarsi come azione di restituzione Controparte_2 poiché è comprovato che , quantomeno dal 2008 ad oggi continua ad occupare Parte_2 l'immobile per cui è causa senza un titolo valido. Del resto, nessuna adeguata diversa ricostruzione adeguata è stata offerta sub judice.
In questi termini, consegue la condanna dell'attore al rilascio dell'immobile.
Quanto al profilo risarcitorio, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (cfr. Cass. Civ., 15.11.2022, n°33645).
Ne deriva allora la condanna di parte attrice al pagamento di una indennità, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione del bene, corrispondente ai frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento degli immobili che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, ben possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione ed in difetto di allegazione delle quotazioni immobiliari per immobili similari, nei canoni di locazione percepibili per gli immobili stessi, quantomeno nell'importo minimo di euro 200,00 mensili, dal 1 gennaio 2008 sino alla data.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo D.M. in vigore, valori medi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di usucapione.
Accoglie la domanda riconvenzionale e dichiara accertata da parte attrice, dal 1° gennaio 2008 a tutt'oggi, l'occupazione sine titulo dell'immobile, sito in Vieste al mappale 1112 F 13B; per l'effetto, ordina a parte attrice il rilascio immediato, in favore di del predetto Controparte_2 immobile, libero da persone e cose;
condanna parte attrice a corrispondere a , a titolo di indennità di occupazione euro Controparte_2
200,00 mensili dal 1 gennaio 2008 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; condanna parte attrice alla refusione, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.906,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge (iva, cap e rimb. Forf. nella misura del 15%).
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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