Art. 3.
Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge.
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle quote di pensione liquidate o da liquidarsi a carico dei bilanci universitari per i servizi prestati presso gli Istituti superiori di commercio fino al 31 dicembre 1912.
Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge.
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle quote di pensione liquidate o da liquidarsi a carico dei bilanci universitari per i servizi prestati presso gli Istituti superiori di commercio fino al 31 dicembre 1912.