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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 4189/2022 R.G.
Oggi 25/02/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. TASSO TORQUATO, oggi sostituito dall'Avv. SILVESTRI ENRICA per parte attrice;
l'Avv. VITALE FRANCESCA per parte convenuta
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di partecipare effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo avviene regolarmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
L'Avv. Silvestri si richiama al previo espletamento di ATP, che ha riscontrato i vizi degli
Contro interventi eseguiti da contesta i dedotti vizi del procedimento per ATP;
si riporta per il resto a tutto quanto dedotto in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni spiegate, in considerazione dei risultati dell'ATP.
L'Avv. Vitale si richiama alle conclusioni svolte in atti, ivi inclusa la domanda riconvenzionale. Si riporta alle questioni pregiudiziali già sollevate in ATP ed ai vizi del pagina 1 di 19 relativo procedimento, in particolare per quanto attiene alla indeterminatezza della domanda svolta dal Sig. ed alla insussistenza del periculum in mora, nonché con riguardo ai vizi Pt_1
del contraddittorio, al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, allo svolgimento di indagini non comprese nel quesito, all'espressione di valutazioni giuridiche ed inerenti a
Contro circostanze non comprese nel quesito. Inoltre, l'ATP ha addossato a spese che non sono relative ad opere dedotte in contratto, nello specifico con riguardo alle doghe in legno ed al cancello carraio. L'onere della prova del titolo ricade sull'attore, che non vi ha assolto.
Ribadisce che le lavorazioni sono state eseguite correttamente. Contesta che la CTU non ha correttamente individuato le responsabilità, comunque non riconosciute, delle parti in causa.
Contro aveva accettato la proposta conciliativa. Si riporta nuovamente alla domanda riconvenzionale. Insiste per il resto in tutto quanto dedotto e prodotto, contestando le avverse conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 4189/2022
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4189/2022 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. TASSO Parte_2 C.F._1
TORQUATO
ATTORE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. VITALE FRANCESCA CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“1. Accertare e dichiarare che il Signor ha commissionato in appalto alla Parte_2 [...]
l'esecuzione dei lavori edili descritti in narrativa presso la propria residenza CP_3
personale di Camponogara, Via Della Resistenza n. 37/F (…);
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. della CP_3 [...]
dal momento che le opere commissionate dall'odierno attore non sono mai state portate a CP_2
termine, e, nella parte realizzata, presentano i numerosi vizi e difetti indicati in narrativa e già accertati nella ATP del Geom. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. N. CP_4
pagina 3 di 19 9169/2020 instaurato avanti al Tribunale di Venezia;
3. Per l'effetto, per le causali e per i motivi tutti indicati in premessa, condannare la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni subiti dall'attore, CP_2 pari ad € 60.816,91 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. Per l'ulteriore effetto, per le causali e per i motivi tutti indicati in premessa, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni subiti CP_3 CP_2 dall'attore per gli esborsi sostenuti in sede di ATP e pari a complessivi € 9.915,40 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
1. Rigettarsi la domanda riconvenzionale di e, in denegata ipotesi di suo CP_2
accoglimento, porre in compensazione la somma riconosciuta a favore di con CP_2
l'importo riconosciuto a favore del signor Pt_1
per parte convenuta
“Rigettare integralmente tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate Parte_2
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale: condannare il Sig. al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
della somma di € 7.788,00 (oneri di legge inclusi)” CP_2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via PEC il 06/06/2022, depositato il 14/06/2022, Parte_2
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. CP_2
L'attore ha esposto che nel biennio 2018-2019 appaltò alla l'esecuzione di Controparte_3
lavori edili presso un immobile sito in Camponogara (VE), Via Della Resistenza n. 37/F. Più precisamente, il contratto riguardava la realizzazione di una pavimentazione in rasico all'esterno dell'abitazione ed il rifacimento della struttura della piscina esterna, con ulteriore realizzazione del relativo rivestimento e dell'impiantistica. Le prestazioni dovute dalla appaltatrice sono illustrate nella preventivazione sottoscritta dal Sig. in particolare nel Pt_1
preventivo relativo alla pavimentazione esterna (cfr. doc. 1 attore. preventivo dd. 04/12/2018) e pagina 4 di 19 nei preventivi relativi al rifacimento strutturale della piscina (cfr. doc. 2 attore, preventivo dd.
15/12/2019) ed al rivestimento e impiantistica (cfr. doc. 3 attore, preventivo rivestimenti e impianti).
L'attore ha asserito che le lavorazioni non sarebbero state portate a compimento con la dovuta diligenza (cfr. pag. 10 atto di citazione “L'incantevole design e pregio estetico della piscina e della pavimentazione commissionate dal Signor alla prova dei fatti, si sono tradotti in Pt_1
un'opera complessivamente incompiuta, in cui le irregolarità cromatiche e le crepe presenti nella pavimentazione, i diversi errori nel montaggio di coperchi e scatole, le varie crepe negli spigoli, la sporcizia dei vani tecnici e nelle tubature, per tacere delle più disparate anomalie negli impianti e locali tecnici relativi alla piscina (quali l'allagamento dei vani tecnici, i difetti all'impianto di illuminazione) esemplificano egregiamente i disagi (rectius, i pregiudizi) patrimoniali e non patiti dall'odierno attore”), come da contestazioni inviate all'appaltatrice, e come risulterebbe dalla consulenza tecnica depositata nel procedimento per ATP promosso dallo stesso iscritto al N. 9169/2020 Tribunale di Venezia. Sul punto, l'attore ha Pt_1
richiamato il danno quantificato dal CTU in € 60.816,91 in ragione dei costi necessari per rimediare ai vizi riscontrati ed al deprezzamento arrecato all'immobile.
Il Sig. ha aggiunto di aver subìto ulteriori pregiudizi legati all'espletamento dell'ATP, Pt_1
così quantificati: € 1.025,80 pagati al CTU (cfr. doc. 12 attore fattura Geom. n. 5 dd. CP_4
29/04/2021 e doc 12-bis bonifico dd. 23/04/2021); € 3.048,02 complessivamente Pt_1
versati al CTP di parte ricorrente (cfr. doc. 13 attore fattura Ing. n. 9 dd. 21/04/2021 e Per_1
doc. 13-bis bonifico dd. 21/04/2021, pari ad € 1.016,04; doc 14 fattura Ing. n. Pt_1 Per_1
1 dd. 18/01/2022 e doc. 14-bis bonifico dd. 18/01/2022, pari ad € 2.031,98); € Pt_1
5.839,58, per le spese legali sostenute per l'intero giudizio di ATP (cfr. doc 15 attore fattura n. 48 dd. 25/03/2021 e doc. 15 bis bonifico dd. 25/03/2021 per € CP_5 Pt_1
3.000,96; doc 16 fattura n. 21 dd. 14/02/2022 e doc 16-bis bonifico dd. CP_5 Pt_1
14/02/2022, per € 2.840,62); così per un ammontare complessivo di spesa pari ad € 9.915,40.
Con comparsa depositata il 07/10/2022 si è costituita in giudizio chiedendo il CP_2
rigetto della pretesa attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo dell'appalto. pagina 5 di 19 La convenuta ha ribadito le difese già svolte nel corso del previo procedimento per ATP, affermando che il ricorso cautelare proposto dal Sig. era connotato da genericità ed Pt_1
indeterminatezza, poiché il ricorrente non aveva prospettato la domanda da svolgere nel giudizio di merito.
Ha aggiunto che il ricorso ex art. 696 c.p.c. era inammissibile per difetto del requisito dell'urgenza.
Ha sostenuto che il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. era inammissibile, poiché le parti controvertevano non solo sul quantum, ma anche sull'an del titolo e della pretesa risarcitoria.
Ha affermato che il CTU non avrebbe garantito il contraddittorio con i CTP;
non avrebbe esperito il tentativo di conciliazione;
avrebbe eseguito indagini ed esami su questioni non ricomprese all'interno del quesito peritale formulato dal Giudice;
avrebbe espresso opinioni e formulato quantificazioni risarcitorie su questioni non ricomprese all'interno del quesito del
Giudice; non avrebbe esaustivamente risposto ai quesiti posti dal Giudice.
La convenuta ha affermato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e di aver eseguito tutte le lavorazioni a regola d'arte, evidenziando che le eventuali discromie presenti sulla pavimentazione in rasico connoterebbero un manufatto artigianale.
La Società ha precisato che nel corso dei lavori si era resa disponibile, senza riconoscimento alcuno ed al solo scopo di soddisfare le esigenze del committente, ad organizzare il rifacimento di alcune parti della pavimentazione per il tramite della Società scelta Controparte_6
Contro espressamente dal Sig. con cui, in data 08/05/2020, la sottoscrisse un contratto Pt_1
per la pulizia delle superfici, l'applicazione di due mani di rasico, la carteggiatura delle superfici, l'applicazione di due mani di resina protettiva e per la realizzazione di giunti (cfr. doc. 11 convenuta). Ha concluso ribadendo che ad oggi le lavorazioni ultimate da parte della e della sarebbero perfettamente riuscite e risolutive, che il CP_2 Controparte_6
cantiere dovrebbe ritenersi concluso e le lavorazioni eseguite a perfetta regola d'arte.
La convenuta ha lamentato che il Sig. risulterebbe ancora debitore della complessiva Pt_1 somma di € 7.788,00, a pagamento delle fatture nn. 153, 154 e 155 del 16/07/2020, relative alle lavorazioni eseguite presso il cantiere di Camponogara, per cui ha formulato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento. pagina 6 di 19 La convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_6
con la quale stipulò il contratto di subappalto per alcune lavorazioni da eseguirsi presso il cantiere di Camponogara proprietà (cfr. doc. n. 11 convenuta), riservandosi di Pt_1
svolgere, nei confronti della medesima domanda di manleva per il Controparte_6
caso di accoglimento delle domande attoree. Il Giudice precedente assegnatario del fascicolo ha autorizzato la chiamata in causa. che ha ricevuto tempestiva notifica Controparte_6
via PEC il 17/10/2022 in vista dell'udienza dd. 23/02/2023, è rimasta contumace.
In esito ad alcune udienze volte a ricercare la soluzione transattiva della controversia, le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 25/02/2025.
***
La domanda svolta dal Sig. merita accoglimento, nei termini di séguito indicati. Pt_1
Si deve, innanzitutto, esaminare il tenore degli accordi stipulati dalle parti, al fine di determinare i diritti e gli obblighi reciprocamente assunti dal Sig. , committente, e Parte_2
da società appaltatrice. CP_2
Dal punto di vista delle istanze istruttorie svolte in proposito, si conferma anche in questa sede il disposto dell'ordinanza dd. 21/12/2023, relativo all'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale dedotti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Segnatamente, i capitoli da 1) a 38) formulati da parte attrice attengono a circostanze da provarsi con deposito di documenti, in quanto riferite al contenuto dei contratti conclusi dalle parti ed ai pagamenti eseguiti;
i medesimi capitoli attengono, inoltre, a circostanze già oggetto di CTU, quanto alla natura e qualità delle opere eseguite.
Con riferimento alle deduzioni svolte dalla convenuta, i cap. 1), 2), 3), 4) sono inammissibili, poiché relativi al contenuto del contratto e, quindi, da provarsi con deposito di documenti;
i cap. 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 20), 21), 22), 27), 28)-34), risultano superflui o irrilevanti;
i cap. 9), 10), 19), 24), 26) hanno natura valutativa;
i cap. 15) e 25) sono documentali;
il cap. 23) ha contenuto negativo;
il cap. 35) è di contenuto confessorio.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta (cfr. memoria II “ chiede, CP_2
inoltre, ordinarsi al Sig. l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della Parte_2 documentazione relativa al rimborso ricevuto dall'assicurazione della convenuta per il danno al pagina 7 di 19 cancello carraio”) va rigettata, poiché di contenuto esplorativo e, in ogni caso, superflua, tenuto conto che non è contestato che l'attore abbia ricevuto € 1.150 a titolo di indennizzo assicurativo. Contro Tanto premesso, è pacifico che il Sig. sottoscrisse con la in data 04/12/2018, un Pt_1
contratto per la realizzazione di una pavimentazione “di tipo industriale” in rasico, da realizzarsi presso il cantiere di Camponogara. Si riporta il testo del predetto contratto (cfr. doc.
1 attore), in particolare per quanto attiene agli obblighi assunti dall'appaltatrice:
1. “Formazione del piano quotato sulla sotto-pavimentazione di appoggio, che dovrà essere fornita dalla Committente alla quota d'imposta stabilita, perfettamente livellata, costipata e completamente sgombra da materiali e attrezzature mobili
2. Posa un foglio di rete elettrosaldata avente diametro 6 mm, fornitaci da ditta di nostra fiducia
3. Scarico, stesura e staggiatura del calcestruzzo fibrorinforzato con fibre strutturali polimeriche dosate in ragione di 1,5 kg a mc, per la formazione della lastra di base fornitaci a piè d'opera tramite autobetoniera da ditta di vostra fiducia. Il calcestruzzo sarà su una classe di resistenza RCK 30 e con uno slump mininmo di S5, con l'aggiunta di appositi additivi per pavimenti secondo il codice di buona pratica. La lastra di base avrà uno spessore massimo di cm 10 +/- e la sua esecuzione sarà a getto continuo a quota finale e lisciatura eseguita con frattazzatrici meccaniche
4. Formazione dei giunti di dilatazione mediante taglia giunti meccanica. I giunti dovranno avere una profondità non inferiore a ¼ dello spessore della lastra e con superficie (…) Il temporaneo riempimento dei giunti sarà fatto mediante un profilato in neoprene”
Sulla base del testo contrattuale appare condivisibile l'argomentazione dell'attore, secondo cui
“da una lettura attenta del preventivo prodotto sub doc. 1, emerge che il sottofondo di cui al numero 3, pag. 1, è stato posato dalla e che il materiale per la formazione della CP_2
lastra avrebbe dovuto essere fornito da ditta incaricata dal Sig. ma su indicazioni Pt_1
Contro precise, quanto alle caratteristiche del calcestruzzo, della stessa . Infatti, il punto 3 del contratto prevede a chiare lettere che l'appaltatrice avrebbe curato lo “scarico”, la “stesura” e la
“staggiatura” del calcestruzzo, allo scopo di formare la “lastra di base”. Inoltre, CP_2 pagina 8 di 19 fornì indicazioni circa le caratteristiche del calcestruzzo da acquistare a cura dell'attore.
Può affermarsi, pertanto, che l'appaltatore contribuì alla realizzazione del sottofondo in calcestruzzo, dei cui vizi – di conseguenza – è tenuto a rispondere, se del caso in via solidale con il direttore lavori o con quanti altri abbiano concorso nella realizzazione dell'opera (cfr.
Cass. Civ. n. 14378/2023 “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il Giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso (…)”). Ancorché, infatti, le condotte dell'appaltatore e di terzi “costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse”, l'art. 2055 c.c. stabilisce una responsabilità solidale a tutela della committenza, salvi i regressi interni, ogniqualvolta il danno subìto “sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista)” (cfr. Cass. Civ. n. 3651/2016).
Nel caso di specie l'appaltatore fornì un concorso materiale alla realizzazione dell'opera, in particolare per quanto attiene al piano dove sarebbe stato alloggiato il pavimento in rasico, anche con riguardo alla “posa di un foglio di rete elettrosaldata avente diametro 6 mm, fornitaci da ditta di nostra fiducia”. Dunque, l'attività di contribuì in modo efficiente a CP_2
produrre l'evento, poiché il risultato complessivo della pavimentazione è dato non solo dalle caratteristiche dello strato in rasico, ma anche dalla qualità delle strutture sottostanti, alla cui stesura prese parte anche CP_2
A prescindere dal concorso materiale nella realizzazione dell'intervento, la medesima convenuta potrebbe ritenersi responsabile anche per non aver rilevato le imperfezioni del sottofondo su cui venne disposta la pavimentazione in rasico. L'appaltatore, infatti, “dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio pagina 9 di 19 di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (cfr. Cass. Civ. n. 23594/2017). Nella fattispecie non ha allegato CP_2
specificamente né ha fornito la prova di aver manifestato riserve o dissenso rispetto alla qualità dei materiali utilizzati ovvero alla corretta esecuzione del sottofondo in calcestruzzo. Pertanto, la Società non può qualificarsi come nudus minister, cui il committente avrebbe imposto, a proprio rischio, le modalità di esecuzione dell'opera, né può per tale ragione andare esente da responsabilità.
Si ribadisce che la Società impartì precise indicazioni al committente circa il tipo e le caratteristiche del calcestruzzo da utilizzare, esplicando conoscenze di natura tecnica;
ingerendosi, così, nella scelta in ordine ai materiali;
assumendosi, quindi, la responsabilità per imperita o negligente esecuzione dell'opera.
Del resto, come evidenziato dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 23594/2017), l'obbligazione dell'appaltatore può definirsi di risultato, poiché riguarda il conseguimento di uno specifico esito materiale, con la conseguenza che l'appaltatore risponde per inadempimento in base al mero riscontro della inesatta esecuzione dell'opera, salvo prova della causa non imputabile, che non è stata fornita nel caso in esame.
Tanto precisato in ordine alle obbligazioni derivanti dal preventivo per la pavimentazione esterna, è – altresì – pacifica la conclusione di un ulteriore contratto per la realizzazione di una piscina dd. 15/12/2019 (cfr. doc. 2 attore). Di séguito il contenuto del contratto, in particolare per quanto attiene alle prestazioni affidate all'appaltatrice.
pagina 10 di 19 Le parti conclusero un terzo contratto (cfr. doc. 3 attore) relativo al rivestimento ed alla impiantistica della piscina.
Al fine di ricostruire la portata degli obblighi assunti dall'appaltatrice rileva anche la corrispondenza prodotta in atti, scambiata da con il direttore lavori, il cui operato è CP_2 stato ratificato dall'attore, che ha affermato di non voler manifestare alcuna doglianza rispetto alla prestazione professionale dell'Arch. . Per_2
In particolare, con PEC dd. 20/03/2020 (cfr. doc. 5 attore), riscontrò una precedente CP_2
comunicazione PEC dd. 19/03/2020 (cfr. doc. 4 attore), inviata dal direttore lavori. In tale PEC
l'appaltatrice affermò che sarebbe stato risolto il problema relativo al ribassamento finalizzato all'incasso delle doghe in legno composito, che – secondo il direttore lavori – “corrispond[eva] in larghezza, ma non all'allineamento con i due lati lunghi della piscina”, con conseguente disallineamento complessivo. dunque, assunse l'obbligo di correggere il CP_2
disallineamento del ribassamento destinato ad alloggiare le doghe in legno. Tale circostanza avalla la tesi di parte attrice, secondo cui “la realizzazione della pavimentazione in legno, pur se non prevista inizialmente, è stata concordata tra le parti successivamente (…)”, in quanto
“con l'email del 19 marzo, l'arch. rilevava che il ribassamento era corretto in Per_2
pagina 11 di 19 larghezza, ma non in lunghezza e con email del 20 marzo, rispondeva: “il problema CP_2
verrà risolto”, in tal modo dando atto non solo che si era assunta l'obbligazione di CP_2
eseguire il c.d. abbassamento di quota e di eseguirlo nel modo corretto, ma anche di risolvere le problematiche insorte nell'esecuzione di detta singola lavorazione”.
Nella medesima PEC dd. 20/03/2020 l'appaltatrice riconobbe che una piastrella “della soglia della porta sotto il portico dietro” era stata irrimediabilmente danneggiata, presumibilmente dal
“disco” ed assentì a quanto osservato dalla D.L., secondo cui tale danneggiamento comportava la necessità di ricopertura con il rasico.
Inoltre, affermò di aver denunciato alla compagnia assicurativa per la RC il CP_2
danneggiamento del cancello carraio, di fatto riconoscendone la responsabilità. La denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa venne confermata anche con la successiva PEC inviata da l committente il 06/05/2020 (cfr. doc. 7 attore). CP_2
Infine, la convenuta affermò che durante la rifinitura dei lavori sarebbe stato ovviato al problema derivante dalla differenza delle “quote delle pavimentazioni interne ed esterne”,
“dove c'è la guida del cancello carraio”.
Nella successiva PEC dd. 06/05/2020 (cfr. doc. 7 attore) l'appaltatrice comunicò che “Martedì
12.05 il Sig inizierà le lavorazioni di finitura della pavimentazione, così da renderla Pt_3 idonea alle Vostre aspettative e terminando infine il manufatto rendendolo eseguito “a regola d'arte”. Tale comunicazione riscontrava la PEC dd. 05/05/2020 (cfr. doc. 6 attore), con cui il committente aveva segnalato che “il termine “a regola d'arte” non può certo essere accostato ai lavori che fino ad oggi mi avete fatto, né sulla piscina né sulla pavimentazione”.
Appare, quindi, evidente che, come osservato da parte attrice, “a seguito delle contestazioni mosse dal signor e dall'arch. , la ha affidato la risoluzione delle Pt_1 Per_2 CP_2
problematiche dalla stessa causate sul pavimento ad altra ditta la Innova Soluzioni S.r.l., instaurando con la stessa un rapporto diretto”. In questo senso, la conclusione del contratto con la terza chiamata equivale ad implicito riconoscimento dei vizi o, in ogni caso, della mancata esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte.
Tale ultima constatazione priva di ogni rilievo anche il messaggio Whatsapp inviato dall'attore, in cui questi, che non risulta avere conoscenze tecniche di settore, aveva espresso una prima ed pagina 12 di 19 approssimativa soddisfazione per i lavori svolti.
Così ricostruite le obbligazioni in capo a si può passare all'esame dei vizi CP_2
riscontrati dal CTU nel procedimento per ATP N. 9169/2021, instaurato dal Sig. Pt_1
In proposito si rileva che alcun vizio può imputarsi all'operato del CTU, né si riscontrano cause di nullità del procedimento per ATP.
Infatti, svolgendo in rassegna le censure mosse dalla convenuta, si evidenzia che:
- il ricorrente aveva chiaramente individuato l'azione da esperire in sede di merito, in quanto dal tenore del ricorso introduttivo si evince chiaramente che trattavasi di consulenza volta a determinare le responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera e, quindi, prodromica allo svolgimento di un'azione di responsabilità contrattuale
- l'ATP ex art. 696-bis c.p.c. risulta ammissibile anche quando le parti controvertano sull'an dell'obbligazione: l'art. 696-bis c.p.c., infatti, prevede la possibilità di esperire la consulenza anche “ai fini dell'accertamento” dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito
- il procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. non richiede il requisito dell'urgenza
- il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, che in ogni caso il CTU afferma di aver compiuto, non determina nullità della consulenza
Si aggiunge che, ai sensi dell'art. 90 disp. att. c.p.c., “Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere”. Il
CTU, pertanto, è onerato di far conoscere alle parti la data, l'ora ed il luogo della prima attività peritale, mentre costituisce onere dei CTP informarsi in ordine alle successive attività (cfr.
Cass. Civ. n. 22615/2020 “Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194 co. 2 c.p.c. e dell'art. 90 co. 1 disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi”).
Ebbene, l'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 90 disp. att. c.p.c. si desume dal verbale di udienza dd. 08/04/2021, in cui il CTU assunse l'incarico e fissò per l'inizio delle operazioni pagina 13 di 19 peritali, alla presenza quindi delle parti, il giorno 30/04/2021, alle ore 14:00, presso i luoghi di causa. D'altro canto, è emerso che il CTP di parte convenuta era presente al primo sopralluogo dd. 30/04/2021, come riportato nel verbale redatto dal CTU, e come lo stesso Ing. ha Per_3
riconosciuto a pag. 4 della sua memoria dd. 31/08/2021. L'operato del CTU deve, dunque, ritenersi corretto, in quanto costituiva onere della parte informarsi rispetto alle date delle successive attività, con possibilità di partecipare o meno alle indagini peritali.
La convenuta ha asserito che il CTU avrebbe disatteso il quesito formulato.
Si osserva, tuttavia, che il Giudice dell'ATP aveva affidato al consulente tecnico il seguente incarico: “Letti gli atti e i documenti di causa, eseguiti gli opportuni sopralluoghi, richieste le necessarie informazioni ai terzi e alla P.A., descriva lo stato dei luoghi, accerti la sussistenza dei vizi e delle difformità lamentati dal ricorrente;
ne individui le cause, specificando se si tratta di errori in fase di progettazione, di esecuzione o di direzione lavori;
determini gli interventi di ripristino, specificandone tempi, costi e modalità esecutive;
tenti la conciliazione tra le parti”. In proposito, si ritiene che il CTU non abbia svolto indagini ultra mandato, in quanto il quesito formulato dal Giudice rimandava alle doglianze di cui al ricorso introduttivo, in cui la parte – richiamati nel dettaglio i contratti stipulati tra il Sig. ed – Pt_1 CP_2 lamentava che “le opere presentavano fin da subito (e presentano tutt'ora) numerosi difetti”, tra cui, in particolare, il disallineamento della porzione di doghe in legno;
il riempimento d'acqua e l'ossidazione delle scatole elettriche;
i difetti nella posa dei coperchi e delle scatole;
il difetto delle lampade sulle pareti verticali dell'interno piscina;
le imperfezioni dell'impiantistica e dei fari;
le crepe del pavimento in cls;
la pericolosità dei basamenti laterali alla scala della piscina;
ulteriori difetti a livello dei bordi e delle pareti della piscina, ivi incluso l'allineamento ed il coordinamento con le porzioni di pavimento circostante;
la disomogeneità e la irregolarità delle finiture in rasico;
la presenza di sporco nel telo piscina;
il danno al cancello. All'udienza dd.
08/04/2021 il ricorrente aveva, poi, specificato, a mezzo del difensore, che al CTU si richiedeva di accertare “l'entità dei danni – diversi dalle spese necessarie per gli interventi di ripristino – sofferti dal ricorrente e anche delle relative cause”.
Il ricorso per ATP e le deduzioni svolte in udienza, così come recepiti nel quesito posto dal
Giudice, danno conto dell'estensione e della completezza dell'accertamento peritale richiesto al pagina 14 di 19 Geom. il quale, con ampio mandato, era incaricato di verificare la corretta esecuzione CP_4
delle prestazioni pattuite;
di riscontrare i vizi delle opere;
di individuare i rimedi necessari alla loro eliminazione ed i costi necessari. Si ritiene, pertanto, che il CTU non abbia travalicato l'incarico assunto.
Il CTU ha dato atto di aver ispezionato i pozzetti elettrici della piscina, il telo costituente il rivestimento delle pareti della piscina, i faretti della piscina, il vano tecnico pompe e centralina, il coperchio di chiusura, la fessurazione a livello della pavimentazione esterna in rasico.
All'esito dell'ispezione diretta dei luoghi e del confronto con i CTP, il Geom. ha CP_4
concluso di non aver potuto verificare il ribassamento delle doghe in legno a bordo piscina, in quanto tali doghe non erano presenti. Ha, in ogni caso, accertato che dovrà essere installato un pavimento a doghe complanari con la pavimentazione esistente, al costo di € 900. Si rimanda a quanto già osservato in precedenza in ordine alla circostanza che come risulta dalla CP_2 corrispondenza con la DL, assunse l'obbligo di realizzare la pavimentazione in legno e dovrà, pertanto, rifondere il Sig. del relativo costo. Pt_1
Il Geom. ha, in secondo luogo, riscontrato il danneggiamento di una piastrella sulla soglia di ingresso del porticato posteriore, stimando un costo di sostituzione pari ad € 50,00. Si rammenta, sul punto, che nella PEC dd. 20/03/2020 l'appaltatrice aveva riconosciuto che una piastrella “della soglia della porta sotto il portico dietro” era stata irrimediabilmente danneggiata, presumibilmente dal “disco”, assumendosi la responsabilità del danno arrecato.
Il CTU ha, poi, riscontrato il danneggiamento del cancello carraio. In proposito, tuttavia, merita condivisione la difesa di parte convenuta, la quale ha evidenziato che non si occupò CP_2 dell'installazione del cancello pedonale, e non è – quindi – tenuta a provvedere all'innalzamento di 5 mm, che secondo il CTU sarebbe necessario per una migliore funzionalità. Per quanto più rileva, poi, non è contestato che l'assicurazione RC dell'appaltatrice abbia già risarcito tale voce di danno, direttamente in favore del Sig. Pt_1
Proseguendo nella disamina, il Geom. ha osservato che il pavimento esterno in rasico CP_4 presenta “numerose micro-fessure e in qualche punto, in prossimità della piscina, vi sono evidenti crepe”. Ha stimato che le microfessurazioni presenti nella parte superficiale della pavimentazione si sono verosimilmente manifestate a causa dell'inadeguatezza dello strato pagina 15 di 19 inferiore di sottofondo in cls, in quanto le medesime microfessure sullo strato di rifinitura sono
“indice di assestamento dello strato di sottofondo con assestamenti differenziali”. Ha precisato che le possibili cause degli assestamenti differenziali sono riassumibili in: “variazioni di spessore della soletta” oppure “errato calcolo del ferro in armatura, in funzione delle dimensioni in pianta della forma della soletta” oppure “inadeguatezza del sottofondo di posa della soletta”.
Il CTU, al medesimo riguardo, ha ribadito che “le finiture non sono state eseguite a regola d'arte” e presentano “numerose imperfezioni”, tanto che “le varie irregolarità sulle finiture
[sono] molto grossolane”. Ha ravvisato, inoltre, “la finitura non a regola d'arte sulla porta di ingresso e sulla porta posta sul retro dell'abitazione e la non corretta finitura dei pozzetti”, oltre al bordo piscina “lasciato al grezzo”.
Come già stabilito, contribuì alla realizzazione del piano su cui venne alloggiato il CP_2
pavimento in rasico e, di conseguenza, risponde dei costi necessari alla eliminazione dei vizi.
Il CTU ha individuato i possibili interventi di ripristino, che comprendono: riparazione delle micro-fessure mediante installazione di spinotti inseriti sul calcestruzzo e fissati con tassello chimico, al costo di € 1.500,00; parziale demolizione e rifacimento di porzioni della soletta in corrispondenza delle crepe, al costo di €. 5.250,00; rifacimento completo del “rasico”, previa pulizia superficiale del calcare, al costo di €.18.300,00. Costo totale € 25.050.
Il Geom. ha, poi, rilevato che vi è stata una “scelta errata della quota e della posizione CP_4
del locale tecnico, in quanto i locali tecnici dello stesso tipo vanno parzialmente interrati in modo tale da non provocare entrata di acqua piovana”. Secondo il CTU, a prescindere dalle manomissioni arrecate al locale tecnico, rimane fermo che “l'errata quota del pozzetto vano pompa fa sì che il filtro a sabbia, la centralina di elettrolisi e la pompa per la regolazione del
PH siano in pericolo costante di corto circuito, con conseguente staratura o irregolarità funzionale, con rischio di fusione della scheda madre o delle pompe, con presenza di cavi ablati in vano non idoneo per presenza per presenza di acqua nel fondo e percolazione dal coperchio in acciaio sovrastante, il quale non dà nessuna impermeabilità al vano pompa”. Il tecnico, quindi, ha ritenuto necessaria la revisione del sistema di impermeabilizzazione del vano, con creazione di uno scolo e raccolta dell'acqua esternamente al vano pompa e rifacimento del pagina 16 di 19 coperchio, con una copertura ermetica e impermeabile all'acqua. Quanto ai costi, ha stimato il prezzo di € 1.200 per lo smontaggio del coperchio e per la relativa sostituzione;
€ 1.500 per lo scavo perimetrale esterno al vano pompa e per la realizzazione del sistema di drenaggio di acqua piovana. Costo totale € 2.700.
Il CTU ha, poi, accertato che “l'impianto di illuminazione interno con faretti presenta umidità; i faretti non risultano aderenti alla superficie verticale della piscina, e non sono posizionati alla stessa quota;
i cablaggi inseriti nelle scatole risultano immersi nell'acqua, senza alcuna protezione”. I faretti, pertanto, si dovranno sostituire e si dovranno posizionare alla stessa altezza;
i cablaggi dovranno essere inseriti in pozzetti stagni, con i seguenti costi: per asporto faretti esistenti e predisposizione alla stessa altezza, a corpo, €. 250.00; per fornitura e posa in opera di n° 3 faretti, €.2.100,00; per sostituzione di pozzetti con pozzetti stagni €. 450.00.
Costo totale € 2.800.
Inoltre, “il rivestimento o telo risulta non saldato in molti punti;
sul fondo sono presenti alcuni tagli;
sui fianchi della gradinata d'accesso, risulta mancante il lineare antiscivolo”, con conseguente rischio per l'uso della piscina e di cadute. Il tecnico ha ravvisato che “lungo la parete est della piscina si nota un distacco del telo;
la parete ovest presenta analogo problema, aggravato dal rigonfiamento tra la parete strutturale e il telo, causato dall'infiltrazione dell'acqua; il fondo presenta delle irregolarità al tatto probabilmente causate da alcuni detriti posti tra il fondo strutturale e il telo di rivestimento;
le pareti poste in opera nella piscina presentano irregolarità geometriche e non perfetta ortogonalità tra loro;
lo scarico fondo piscina
è posizionato alcuni cm. più alto del fondo, per cui allo svuotamento totale rimane sempre acqua sul fondo”. Per ovviare a tali difetti il tecnico ha stimato i seguenti costi: asporto telo piscina €. 1.280,00; sistemazione irregolarità geometrica €. 640,00; sostituzione del telo €.
640,00; materiali di consumo € 150,00; telo Linear a doppia spalmatura €. 3.610,00; rivestimento scala a corpo € 1.500,00. Costo totale € 7.820.
Non viene riconosciuto l'ulteriore danno da deprezzamento dell'immobile, in quanto la corresponsione degli importi necessari ad ovviare i vizi riscontrati risulta sufficiente, in ottica compensativa, a porre l'attore nella condizione in cui egli si sarebbe trovato nel caso in cui i lavori fossero stati eseguiti ed ultimati secondo le regole dell'arte. pagina 17 di 19 In conclusione, il danno accertato dal CTU risulta pari ad € 39.320, oltre iva al 10%.
Stante l'inadempimento va rigettata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Spetta, altresì, all'attore la rifusione dei costi sostenuti per il procedimento di ATP (cfr. Cass.
Civ. n. 29850/2023 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”), pari ad € 3.048,02 per compensi di CTP ed € 2.910 per compensi di difesa, calcolati secondo i valori medi delle tabelle al tempo vigenti per procedimenti di istruzione preventiva, di valore tra € 26.001 ed € 52.000; € 286 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valore minimo per la fase decisoria, stante la pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. – in € 6.164 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- NA parte convenuta a corrispondere a parte attrice CP_2 Pt_2
la complessiva somma di € 39.320, oltre iva al 10%, per le ragioni di cui in parte
[...]
motiva
- NA parte convenuta a corrispondere a parte attrice CP_2 Pt_2
l'ulteriore somma di € 6.244,02 a rifusione delle spese di ATP, oltre 15% spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge determinati sui compensi di difesa
- PONE le spese della CTU di cui al procedimento per ATP N. 9169/2020 definitivamente a carico di parte convenuta CP_2
- NA parte convenuta alla rifusione delle spese di costituzione e CP_2
patrocinio sostenute da parte attrice , liquidate in € 6.164 per Parte_2 compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge pagina 18 di 19 Venezia, così deciso all'udienza del 25/02/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 19 di 19
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 4189/2022 R.G.
Oggi 25/02/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. TASSO TORQUATO, oggi sostituito dall'Avv. SILVESTRI ENRICA per parte attrice;
l'Avv. VITALE FRANCESCA per parte convenuta
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di partecipare effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo avviene regolarmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
L'Avv. Silvestri si richiama al previo espletamento di ATP, che ha riscontrato i vizi degli
Contro interventi eseguiti da contesta i dedotti vizi del procedimento per ATP;
si riporta per il resto a tutto quanto dedotto in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni spiegate, in considerazione dei risultati dell'ATP.
L'Avv. Vitale si richiama alle conclusioni svolte in atti, ivi inclusa la domanda riconvenzionale. Si riporta alle questioni pregiudiziali già sollevate in ATP ed ai vizi del pagina 1 di 19 relativo procedimento, in particolare per quanto attiene alla indeterminatezza della domanda svolta dal Sig. ed alla insussistenza del periculum in mora, nonché con riguardo ai vizi Pt_1
del contraddittorio, al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, allo svolgimento di indagini non comprese nel quesito, all'espressione di valutazioni giuridiche ed inerenti a
Contro circostanze non comprese nel quesito. Inoltre, l'ATP ha addossato a spese che non sono relative ad opere dedotte in contratto, nello specifico con riguardo alle doghe in legno ed al cancello carraio. L'onere della prova del titolo ricade sull'attore, che non vi ha assolto.
Ribadisce che le lavorazioni sono state eseguite correttamente. Contesta che la CTU non ha correttamente individuato le responsabilità, comunque non riconosciute, delle parti in causa.
Contro aveva accettato la proposta conciliativa. Si riporta nuovamente alla domanda riconvenzionale. Insiste per il resto in tutto quanto dedotto e prodotto, contestando le avverse conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 4189/2022
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4189/2022 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. TASSO Parte_2 C.F._1
TORQUATO
ATTORE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. VITALE FRANCESCA CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“1. Accertare e dichiarare che il Signor ha commissionato in appalto alla Parte_2 [...]
l'esecuzione dei lavori edili descritti in narrativa presso la propria residenza CP_3
personale di Camponogara, Via Della Resistenza n. 37/F (…);
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. della CP_3 [...]
dal momento che le opere commissionate dall'odierno attore non sono mai state portate a CP_2
termine, e, nella parte realizzata, presentano i numerosi vizi e difetti indicati in narrativa e già accertati nella ATP del Geom. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. N. CP_4
pagina 3 di 19 9169/2020 instaurato avanti al Tribunale di Venezia;
3. Per l'effetto, per le causali e per i motivi tutti indicati in premessa, condannare la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni subiti dall'attore, CP_2 pari ad € 60.816,91 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. Per l'ulteriore effetto, per le causali e per i motivi tutti indicati in premessa, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni subiti CP_3 CP_2 dall'attore per gli esborsi sostenuti in sede di ATP e pari a complessivi € 9.915,40 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
1. Rigettarsi la domanda riconvenzionale di e, in denegata ipotesi di suo CP_2
accoglimento, porre in compensazione la somma riconosciuta a favore di con CP_2
l'importo riconosciuto a favore del signor Pt_1
per parte convenuta
“Rigettare integralmente tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate Parte_2
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale: condannare il Sig. al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
della somma di € 7.788,00 (oneri di legge inclusi)” CP_2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via PEC il 06/06/2022, depositato il 14/06/2022, Parte_2
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. CP_2
L'attore ha esposto che nel biennio 2018-2019 appaltò alla l'esecuzione di Controparte_3
lavori edili presso un immobile sito in Camponogara (VE), Via Della Resistenza n. 37/F. Più precisamente, il contratto riguardava la realizzazione di una pavimentazione in rasico all'esterno dell'abitazione ed il rifacimento della struttura della piscina esterna, con ulteriore realizzazione del relativo rivestimento e dell'impiantistica. Le prestazioni dovute dalla appaltatrice sono illustrate nella preventivazione sottoscritta dal Sig. in particolare nel Pt_1
preventivo relativo alla pavimentazione esterna (cfr. doc. 1 attore. preventivo dd. 04/12/2018) e pagina 4 di 19 nei preventivi relativi al rifacimento strutturale della piscina (cfr. doc. 2 attore, preventivo dd.
15/12/2019) ed al rivestimento e impiantistica (cfr. doc. 3 attore, preventivo rivestimenti e impianti).
L'attore ha asserito che le lavorazioni non sarebbero state portate a compimento con la dovuta diligenza (cfr. pag. 10 atto di citazione “L'incantevole design e pregio estetico della piscina e della pavimentazione commissionate dal Signor alla prova dei fatti, si sono tradotti in Pt_1
un'opera complessivamente incompiuta, in cui le irregolarità cromatiche e le crepe presenti nella pavimentazione, i diversi errori nel montaggio di coperchi e scatole, le varie crepe negli spigoli, la sporcizia dei vani tecnici e nelle tubature, per tacere delle più disparate anomalie negli impianti e locali tecnici relativi alla piscina (quali l'allagamento dei vani tecnici, i difetti all'impianto di illuminazione) esemplificano egregiamente i disagi (rectius, i pregiudizi) patrimoniali e non patiti dall'odierno attore”), come da contestazioni inviate all'appaltatrice, e come risulterebbe dalla consulenza tecnica depositata nel procedimento per ATP promosso dallo stesso iscritto al N. 9169/2020 Tribunale di Venezia. Sul punto, l'attore ha Pt_1
richiamato il danno quantificato dal CTU in € 60.816,91 in ragione dei costi necessari per rimediare ai vizi riscontrati ed al deprezzamento arrecato all'immobile.
Il Sig. ha aggiunto di aver subìto ulteriori pregiudizi legati all'espletamento dell'ATP, Pt_1
così quantificati: € 1.025,80 pagati al CTU (cfr. doc. 12 attore fattura Geom. n. 5 dd. CP_4
29/04/2021 e doc 12-bis bonifico dd. 23/04/2021); € 3.048,02 complessivamente Pt_1
versati al CTP di parte ricorrente (cfr. doc. 13 attore fattura Ing. n. 9 dd. 21/04/2021 e Per_1
doc. 13-bis bonifico dd. 21/04/2021, pari ad € 1.016,04; doc 14 fattura Ing. n. Pt_1 Per_1
1 dd. 18/01/2022 e doc. 14-bis bonifico dd. 18/01/2022, pari ad € 2.031,98); € Pt_1
5.839,58, per le spese legali sostenute per l'intero giudizio di ATP (cfr. doc 15 attore fattura n. 48 dd. 25/03/2021 e doc. 15 bis bonifico dd. 25/03/2021 per € CP_5 Pt_1
3.000,96; doc 16 fattura n. 21 dd. 14/02/2022 e doc 16-bis bonifico dd. CP_5 Pt_1
14/02/2022, per € 2.840,62); così per un ammontare complessivo di spesa pari ad € 9.915,40.
Con comparsa depositata il 07/10/2022 si è costituita in giudizio chiedendo il CP_2
rigetto della pretesa attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo dell'appalto. pagina 5 di 19 La convenuta ha ribadito le difese già svolte nel corso del previo procedimento per ATP, affermando che il ricorso cautelare proposto dal Sig. era connotato da genericità ed Pt_1
indeterminatezza, poiché il ricorrente non aveva prospettato la domanda da svolgere nel giudizio di merito.
Ha aggiunto che il ricorso ex art. 696 c.p.c. era inammissibile per difetto del requisito dell'urgenza.
Ha sostenuto che il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. era inammissibile, poiché le parti controvertevano non solo sul quantum, ma anche sull'an del titolo e della pretesa risarcitoria.
Ha affermato che il CTU non avrebbe garantito il contraddittorio con i CTP;
non avrebbe esperito il tentativo di conciliazione;
avrebbe eseguito indagini ed esami su questioni non ricomprese all'interno del quesito peritale formulato dal Giudice;
avrebbe espresso opinioni e formulato quantificazioni risarcitorie su questioni non ricomprese all'interno del quesito del
Giudice; non avrebbe esaustivamente risposto ai quesiti posti dal Giudice.
La convenuta ha affermato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e di aver eseguito tutte le lavorazioni a regola d'arte, evidenziando che le eventuali discromie presenti sulla pavimentazione in rasico connoterebbero un manufatto artigianale.
La Società ha precisato che nel corso dei lavori si era resa disponibile, senza riconoscimento alcuno ed al solo scopo di soddisfare le esigenze del committente, ad organizzare il rifacimento di alcune parti della pavimentazione per il tramite della Società scelta Controparte_6
Contro espressamente dal Sig. con cui, in data 08/05/2020, la sottoscrisse un contratto Pt_1
per la pulizia delle superfici, l'applicazione di due mani di rasico, la carteggiatura delle superfici, l'applicazione di due mani di resina protettiva e per la realizzazione di giunti (cfr. doc. 11 convenuta). Ha concluso ribadendo che ad oggi le lavorazioni ultimate da parte della e della sarebbero perfettamente riuscite e risolutive, che il CP_2 Controparte_6
cantiere dovrebbe ritenersi concluso e le lavorazioni eseguite a perfetta regola d'arte.
La convenuta ha lamentato che il Sig. risulterebbe ancora debitore della complessiva Pt_1 somma di € 7.788,00, a pagamento delle fatture nn. 153, 154 e 155 del 16/07/2020, relative alle lavorazioni eseguite presso il cantiere di Camponogara, per cui ha formulato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento. pagina 6 di 19 La convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_6
con la quale stipulò il contratto di subappalto per alcune lavorazioni da eseguirsi presso il cantiere di Camponogara proprietà (cfr. doc. n. 11 convenuta), riservandosi di Pt_1
svolgere, nei confronti della medesima domanda di manleva per il Controparte_6
caso di accoglimento delle domande attoree. Il Giudice precedente assegnatario del fascicolo ha autorizzato la chiamata in causa. che ha ricevuto tempestiva notifica Controparte_6
via PEC il 17/10/2022 in vista dell'udienza dd. 23/02/2023, è rimasta contumace.
In esito ad alcune udienze volte a ricercare la soluzione transattiva della controversia, le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 25/02/2025.
***
La domanda svolta dal Sig. merita accoglimento, nei termini di séguito indicati. Pt_1
Si deve, innanzitutto, esaminare il tenore degli accordi stipulati dalle parti, al fine di determinare i diritti e gli obblighi reciprocamente assunti dal Sig. , committente, e Parte_2
da società appaltatrice. CP_2
Dal punto di vista delle istanze istruttorie svolte in proposito, si conferma anche in questa sede il disposto dell'ordinanza dd. 21/12/2023, relativo all'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale dedotti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Segnatamente, i capitoli da 1) a 38) formulati da parte attrice attengono a circostanze da provarsi con deposito di documenti, in quanto riferite al contenuto dei contratti conclusi dalle parti ed ai pagamenti eseguiti;
i medesimi capitoli attengono, inoltre, a circostanze già oggetto di CTU, quanto alla natura e qualità delle opere eseguite.
Con riferimento alle deduzioni svolte dalla convenuta, i cap. 1), 2), 3), 4) sono inammissibili, poiché relativi al contenuto del contratto e, quindi, da provarsi con deposito di documenti;
i cap. 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 20), 21), 22), 27), 28)-34), risultano superflui o irrilevanti;
i cap. 9), 10), 19), 24), 26) hanno natura valutativa;
i cap. 15) e 25) sono documentali;
il cap. 23) ha contenuto negativo;
il cap. 35) è di contenuto confessorio.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta (cfr. memoria II “ chiede, CP_2
inoltre, ordinarsi al Sig. l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della Parte_2 documentazione relativa al rimborso ricevuto dall'assicurazione della convenuta per il danno al pagina 7 di 19 cancello carraio”) va rigettata, poiché di contenuto esplorativo e, in ogni caso, superflua, tenuto conto che non è contestato che l'attore abbia ricevuto € 1.150 a titolo di indennizzo assicurativo. Contro Tanto premesso, è pacifico che il Sig. sottoscrisse con la in data 04/12/2018, un Pt_1
contratto per la realizzazione di una pavimentazione “di tipo industriale” in rasico, da realizzarsi presso il cantiere di Camponogara. Si riporta il testo del predetto contratto (cfr. doc.
1 attore), in particolare per quanto attiene agli obblighi assunti dall'appaltatrice:
1. “Formazione del piano quotato sulla sotto-pavimentazione di appoggio, che dovrà essere fornita dalla Committente alla quota d'imposta stabilita, perfettamente livellata, costipata e completamente sgombra da materiali e attrezzature mobili
2. Posa un foglio di rete elettrosaldata avente diametro 6 mm, fornitaci da ditta di nostra fiducia
3. Scarico, stesura e staggiatura del calcestruzzo fibrorinforzato con fibre strutturali polimeriche dosate in ragione di 1,5 kg a mc, per la formazione della lastra di base fornitaci a piè d'opera tramite autobetoniera da ditta di vostra fiducia. Il calcestruzzo sarà su una classe di resistenza RCK 30 e con uno slump mininmo di S5, con l'aggiunta di appositi additivi per pavimenti secondo il codice di buona pratica. La lastra di base avrà uno spessore massimo di cm 10 +/- e la sua esecuzione sarà a getto continuo a quota finale e lisciatura eseguita con frattazzatrici meccaniche
4. Formazione dei giunti di dilatazione mediante taglia giunti meccanica. I giunti dovranno avere una profondità non inferiore a ¼ dello spessore della lastra e con superficie (…) Il temporaneo riempimento dei giunti sarà fatto mediante un profilato in neoprene”
Sulla base del testo contrattuale appare condivisibile l'argomentazione dell'attore, secondo cui
“da una lettura attenta del preventivo prodotto sub doc. 1, emerge che il sottofondo di cui al numero 3, pag. 1, è stato posato dalla e che il materiale per la formazione della CP_2
lastra avrebbe dovuto essere fornito da ditta incaricata dal Sig. ma su indicazioni Pt_1
Contro precise, quanto alle caratteristiche del calcestruzzo, della stessa . Infatti, il punto 3 del contratto prevede a chiare lettere che l'appaltatrice avrebbe curato lo “scarico”, la “stesura” e la
“staggiatura” del calcestruzzo, allo scopo di formare la “lastra di base”. Inoltre, CP_2 pagina 8 di 19 fornì indicazioni circa le caratteristiche del calcestruzzo da acquistare a cura dell'attore.
Può affermarsi, pertanto, che l'appaltatore contribuì alla realizzazione del sottofondo in calcestruzzo, dei cui vizi – di conseguenza – è tenuto a rispondere, se del caso in via solidale con il direttore lavori o con quanti altri abbiano concorso nella realizzazione dell'opera (cfr.
Cass. Civ. n. 14378/2023 “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il Giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso (…)”). Ancorché, infatti, le condotte dell'appaltatore e di terzi “costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse”, l'art. 2055 c.c. stabilisce una responsabilità solidale a tutela della committenza, salvi i regressi interni, ogniqualvolta il danno subìto “sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista)” (cfr. Cass. Civ. n. 3651/2016).
Nel caso di specie l'appaltatore fornì un concorso materiale alla realizzazione dell'opera, in particolare per quanto attiene al piano dove sarebbe stato alloggiato il pavimento in rasico, anche con riguardo alla “posa di un foglio di rete elettrosaldata avente diametro 6 mm, fornitaci da ditta di nostra fiducia”. Dunque, l'attività di contribuì in modo efficiente a CP_2
produrre l'evento, poiché il risultato complessivo della pavimentazione è dato non solo dalle caratteristiche dello strato in rasico, ma anche dalla qualità delle strutture sottostanti, alla cui stesura prese parte anche CP_2
A prescindere dal concorso materiale nella realizzazione dell'intervento, la medesima convenuta potrebbe ritenersi responsabile anche per non aver rilevato le imperfezioni del sottofondo su cui venne disposta la pavimentazione in rasico. L'appaltatore, infatti, “dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio pagina 9 di 19 di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (cfr. Cass. Civ. n. 23594/2017). Nella fattispecie non ha allegato CP_2
specificamente né ha fornito la prova di aver manifestato riserve o dissenso rispetto alla qualità dei materiali utilizzati ovvero alla corretta esecuzione del sottofondo in calcestruzzo. Pertanto, la Società non può qualificarsi come nudus minister, cui il committente avrebbe imposto, a proprio rischio, le modalità di esecuzione dell'opera, né può per tale ragione andare esente da responsabilità.
Si ribadisce che la Società impartì precise indicazioni al committente circa il tipo e le caratteristiche del calcestruzzo da utilizzare, esplicando conoscenze di natura tecnica;
ingerendosi, così, nella scelta in ordine ai materiali;
assumendosi, quindi, la responsabilità per imperita o negligente esecuzione dell'opera.
Del resto, come evidenziato dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 23594/2017), l'obbligazione dell'appaltatore può definirsi di risultato, poiché riguarda il conseguimento di uno specifico esito materiale, con la conseguenza che l'appaltatore risponde per inadempimento in base al mero riscontro della inesatta esecuzione dell'opera, salvo prova della causa non imputabile, che non è stata fornita nel caso in esame.
Tanto precisato in ordine alle obbligazioni derivanti dal preventivo per la pavimentazione esterna, è – altresì – pacifica la conclusione di un ulteriore contratto per la realizzazione di una piscina dd. 15/12/2019 (cfr. doc. 2 attore). Di séguito il contenuto del contratto, in particolare per quanto attiene alle prestazioni affidate all'appaltatrice.
pagina 10 di 19 Le parti conclusero un terzo contratto (cfr. doc. 3 attore) relativo al rivestimento ed alla impiantistica della piscina.
Al fine di ricostruire la portata degli obblighi assunti dall'appaltatrice rileva anche la corrispondenza prodotta in atti, scambiata da con il direttore lavori, il cui operato è CP_2 stato ratificato dall'attore, che ha affermato di non voler manifestare alcuna doglianza rispetto alla prestazione professionale dell'Arch. . Per_2
In particolare, con PEC dd. 20/03/2020 (cfr. doc. 5 attore), riscontrò una precedente CP_2
comunicazione PEC dd. 19/03/2020 (cfr. doc. 4 attore), inviata dal direttore lavori. In tale PEC
l'appaltatrice affermò che sarebbe stato risolto il problema relativo al ribassamento finalizzato all'incasso delle doghe in legno composito, che – secondo il direttore lavori – “corrispond[eva] in larghezza, ma non all'allineamento con i due lati lunghi della piscina”, con conseguente disallineamento complessivo. dunque, assunse l'obbligo di correggere il CP_2
disallineamento del ribassamento destinato ad alloggiare le doghe in legno. Tale circostanza avalla la tesi di parte attrice, secondo cui “la realizzazione della pavimentazione in legno, pur se non prevista inizialmente, è stata concordata tra le parti successivamente (…)”, in quanto
“con l'email del 19 marzo, l'arch. rilevava che il ribassamento era corretto in Per_2
pagina 11 di 19 larghezza, ma non in lunghezza e con email del 20 marzo, rispondeva: “il problema CP_2
verrà risolto”, in tal modo dando atto non solo che si era assunta l'obbligazione di CP_2
eseguire il c.d. abbassamento di quota e di eseguirlo nel modo corretto, ma anche di risolvere le problematiche insorte nell'esecuzione di detta singola lavorazione”.
Nella medesima PEC dd. 20/03/2020 l'appaltatrice riconobbe che una piastrella “della soglia della porta sotto il portico dietro” era stata irrimediabilmente danneggiata, presumibilmente dal
“disco” ed assentì a quanto osservato dalla D.L., secondo cui tale danneggiamento comportava la necessità di ricopertura con il rasico.
Inoltre, affermò di aver denunciato alla compagnia assicurativa per la RC il CP_2
danneggiamento del cancello carraio, di fatto riconoscendone la responsabilità. La denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa venne confermata anche con la successiva PEC inviata da l committente il 06/05/2020 (cfr. doc. 7 attore). CP_2
Infine, la convenuta affermò che durante la rifinitura dei lavori sarebbe stato ovviato al problema derivante dalla differenza delle “quote delle pavimentazioni interne ed esterne”,
“dove c'è la guida del cancello carraio”.
Nella successiva PEC dd. 06/05/2020 (cfr. doc. 7 attore) l'appaltatrice comunicò che “Martedì
12.05 il Sig inizierà le lavorazioni di finitura della pavimentazione, così da renderla Pt_3 idonea alle Vostre aspettative e terminando infine il manufatto rendendolo eseguito “a regola d'arte”. Tale comunicazione riscontrava la PEC dd. 05/05/2020 (cfr. doc. 6 attore), con cui il committente aveva segnalato che “il termine “a regola d'arte” non può certo essere accostato ai lavori che fino ad oggi mi avete fatto, né sulla piscina né sulla pavimentazione”.
Appare, quindi, evidente che, come osservato da parte attrice, “a seguito delle contestazioni mosse dal signor e dall'arch. , la ha affidato la risoluzione delle Pt_1 Per_2 CP_2
problematiche dalla stessa causate sul pavimento ad altra ditta la Innova Soluzioni S.r.l., instaurando con la stessa un rapporto diretto”. In questo senso, la conclusione del contratto con la terza chiamata equivale ad implicito riconoscimento dei vizi o, in ogni caso, della mancata esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte.
Tale ultima constatazione priva di ogni rilievo anche il messaggio Whatsapp inviato dall'attore, in cui questi, che non risulta avere conoscenze tecniche di settore, aveva espresso una prima ed pagina 12 di 19 approssimativa soddisfazione per i lavori svolti.
Così ricostruite le obbligazioni in capo a si può passare all'esame dei vizi CP_2
riscontrati dal CTU nel procedimento per ATP N. 9169/2021, instaurato dal Sig. Pt_1
In proposito si rileva che alcun vizio può imputarsi all'operato del CTU, né si riscontrano cause di nullità del procedimento per ATP.
Infatti, svolgendo in rassegna le censure mosse dalla convenuta, si evidenzia che:
- il ricorrente aveva chiaramente individuato l'azione da esperire in sede di merito, in quanto dal tenore del ricorso introduttivo si evince chiaramente che trattavasi di consulenza volta a determinare le responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera e, quindi, prodromica allo svolgimento di un'azione di responsabilità contrattuale
- l'ATP ex art. 696-bis c.p.c. risulta ammissibile anche quando le parti controvertano sull'an dell'obbligazione: l'art. 696-bis c.p.c., infatti, prevede la possibilità di esperire la consulenza anche “ai fini dell'accertamento” dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito
- il procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. non richiede il requisito dell'urgenza
- il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, che in ogni caso il CTU afferma di aver compiuto, non determina nullità della consulenza
Si aggiunge che, ai sensi dell'art. 90 disp. att. c.p.c., “Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere”. Il
CTU, pertanto, è onerato di far conoscere alle parti la data, l'ora ed il luogo della prima attività peritale, mentre costituisce onere dei CTP informarsi in ordine alle successive attività (cfr.
Cass. Civ. n. 22615/2020 “Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194 co. 2 c.p.c. e dell'art. 90 co. 1 disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi”).
Ebbene, l'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 90 disp. att. c.p.c. si desume dal verbale di udienza dd. 08/04/2021, in cui il CTU assunse l'incarico e fissò per l'inizio delle operazioni pagina 13 di 19 peritali, alla presenza quindi delle parti, il giorno 30/04/2021, alle ore 14:00, presso i luoghi di causa. D'altro canto, è emerso che il CTP di parte convenuta era presente al primo sopralluogo dd. 30/04/2021, come riportato nel verbale redatto dal CTU, e come lo stesso Ing. ha Per_3
riconosciuto a pag. 4 della sua memoria dd. 31/08/2021. L'operato del CTU deve, dunque, ritenersi corretto, in quanto costituiva onere della parte informarsi rispetto alle date delle successive attività, con possibilità di partecipare o meno alle indagini peritali.
La convenuta ha asserito che il CTU avrebbe disatteso il quesito formulato.
Si osserva, tuttavia, che il Giudice dell'ATP aveva affidato al consulente tecnico il seguente incarico: “Letti gli atti e i documenti di causa, eseguiti gli opportuni sopralluoghi, richieste le necessarie informazioni ai terzi e alla P.A., descriva lo stato dei luoghi, accerti la sussistenza dei vizi e delle difformità lamentati dal ricorrente;
ne individui le cause, specificando se si tratta di errori in fase di progettazione, di esecuzione o di direzione lavori;
determini gli interventi di ripristino, specificandone tempi, costi e modalità esecutive;
tenti la conciliazione tra le parti”. In proposito, si ritiene che il CTU non abbia svolto indagini ultra mandato, in quanto il quesito formulato dal Giudice rimandava alle doglianze di cui al ricorso introduttivo, in cui la parte – richiamati nel dettaglio i contratti stipulati tra il Sig. ed – Pt_1 CP_2 lamentava che “le opere presentavano fin da subito (e presentano tutt'ora) numerosi difetti”, tra cui, in particolare, il disallineamento della porzione di doghe in legno;
il riempimento d'acqua e l'ossidazione delle scatole elettriche;
i difetti nella posa dei coperchi e delle scatole;
il difetto delle lampade sulle pareti verticali dell'interno piscina;
le imperfezioni dell'impiantistica e dei fari;
le crepe del pavimento in cls;
la pericolosità dei basamenti laterali alla scala della piscina;
ulteriori difetti a livello dei bordi e delle pareti della piscina, ivi incluso l'allineamento ed il coordinamento con le porzioni di pavimento circostante;
la disomogeneità e la irregolarità delle finiture in rasico;
la presenza di sporco nel telo piscina;
il danno al cancello. All'udienza dd.
08/04/2021 il ricorrente aveva, poi, specificato, a mezzo del difensore, che al CTU si richiedeva di accertare “l'entità dei danni – diversi dalle spese necessarie per gli interventi di ripristino – sofferti dal ricorrente e anche delle relative cause”.
Il ricorso per ATP e le deduzioni svolte in udienza, così come recepiti nel quesito posto dal
Giudice, danno conto dell'estensione e della completezza dell'accertamento peritale richiesto al pagina 14 di 19 Geom. il quale, con ampio mandato, era incaricato di verificare la corretta esecuzione CP_4
delle prestazioni pattuite;
di riscontrare i vizi delle opere;
di individuare i rimedi necessari alla loro eliminazione ed i costi necessari. Si ritiene, pertanto, che il CTU non abbia travalicato l'incarico assunto.
Il CTU ha dato atto di aver ispezionato i pozzetti elettrici della piscina, il telo costituente il rivestimento delle pareti della piscina, i faretti della piscina, il vano tecnico pompe e centralina, il coperchio di chiusura, la fessurazione a livello della pavimentazione esterna in rasico.
All'esito dell'ispezione diretta dei luoghi e del confronto con i CTP, il Geom. ha CP_4
concluso di non aver potuto verificare il ribassamento delle doghe in legno a bordo piscina, in quanto tali doghe non erano presenti. Ha, in ogni caso, accertato che dovrà essere installato un pavimento a doghe complanari con la pavimentazione esistente, al costo di € 900. Si rimanda a quanto già osservato in precedenza in ordine alla circostanza che come risulta dalla CP_2 corrispondenza con la DL, assunse l'obbligo di realizzare la pavimentazione in legno e dovrà, pertanto, rifondere il Sig. del relativo costo. Pt_1
Il Geom. ha, in secondo luogo, riscontrato il danneggiamento di una piastrella sulla soglia di ingresso del porticato posteriore, stimando un costo di sostituzione pari ad € 50,00. Si rammenta, sul punto, che nella PEC dd. 20/03/2020 l'appaltatrice aveva riconosciuto che una piastrella “della soglia della porta sotto il portico dietro” era stata irrimediabilmente danneggiata, presumibilmente dal “disco”, assumendosi la responsabilità del danno arrecato.
Il CTU ha, poi, riscontrato il danneggiamento del cancello carraio. In proposito, tuttavia, merita condivisione la difesa di parte convenuta, la quale ha evidenziato che non si occupò CP_2 dell'installazione del cancello pedonale, e non è – quindi – tenuta a provvedere all'innalzamento di 5 mm, che secondo il CTU sarebbe necessario per una migliore funzionalità. Per quanto più rileva, poi, non è contestato che l'assicurazione RC dell'appaltatrice abbia già risarcito tale voce di danno, direttamente in favore del Sig. Pt_1
Proseguendo nella disamina, il Geom. ha osservato che il pavimento esterno in rasico CP_4 presenta “numerose micro-fessure e in qualche punto, in prossimità della piscina, vi sono evidenti crepe”. Ha stimato che le microfessurazioni presenti nella parte superficiale della pavimentazione si sono verosimilmente manifestate a causa dell'inadeguatezza dello strato pagina 15 di 19 inferiore di sottofondo in cls, in quanto le medesime microfessure sullo strato di rifinitura sono
“indice di assestamento dello strato di sottofondo con assestamenti differenziali”. Ha precisato che le possibili cause degli assestamenti differenziali sono riassumibili in: “variazioni di spessore della soletta” oppure “errato calcolo del ferro in armatura, in funzione delle dimensioni in pianta della forma della soletta” oppure “inadeguatezza del sottofondo di posa della soletta”.
Il CTU, al medesimo riguardo, ha ribadito che “le finiture non sono state eseguite a regola d'arte” e presentano “numerose imperfezioni”, tanto che “le varie irregolarità sulle finiture
[sono] molto grossolane”. Ha ravvisato, inoltre, “la finitura non a regola d'arte sulla porta di ingresso e sulla porta posta sul retro dell'abitazione e la non corretta finitura dei pozzetti”, oltre al bordo piscina “lasciato al grezzo”.
Come già stabilito, contribuì alla realizzazione del piano su cui venne alloggiato il CP_2
pavimento in rasico e, di conseguenza, risponde dei costi necessari alla eliminazione dei vizi.
Il CTU ha individuato i possibili interventi di ripristino, che comprendono: riparazione delle micro-fessure mediante installazione di spinotti inseriti sul calcestruzzo e fissati con tassello chimico, al costo di € 1.500,00; parziale demolizione e rifacimento di porzioni della soletta in corrispondenza delle crepe, al costo di €. 5.250,00; rifacimento completo del “rasico”, previa pulizia superficiale del calcare, al costo di €.18.300,00. Costo totale € 25.050.
Il Geom. ha, poi, rilevato che vi è stata una “scelta errata della quota e della posizione CP_4
del locale tecnico, in quanto i locali tecnici dello stesso tipo vanno parzialmente interrati in modo tale da non provocare entrata di acqua piovana”. Secondo il CTU, a prescindere dalle manomissioni arrecate al locale tecnico, rimane fermo che “l'errata quota del pozzetto vano pompa fa sì che il filtro a sabbia, la centralina di elettrolisi e la pompa per la regolazione del
PH siano in pericolo costante di corto circuito, con conseguente staratura o irregolarità funzionale, con rischio di fusione della scheda madre o delle pompe, con presenza di cavi ablati in vano non idoneo per presenza per presenza di acqua nel fondo e percolazione dal coperchio in acciaio sovrastante, il quale non dà nessuna impermeabilità al vano pompa”. Il tecnico, quindi, ha ritenuto necessaria la revisione del sistema di impermeabilizzazione del vano, con creazione di uno scolo e raccolta dell'acqua esternamente al vano pompa e rifacimento del pagina 16 di 19 coperchio, con una copertura ermetica e impermeabile all'acqua. Quanto ai costi, ha stimato il prezzo di € 1.200 per lo smontaggio del coperchio e per la relativa sostituzione;
€ 1.500 per lo scavo perimetrale esterno al vano pompa e per la realizzazione del sistema di drenaggio di acqua piovana. Costo totale € 2.700.
Il CTU ha, poi, accertato che “l'impianto di illuminazione interno con faretti presenta umidità; i faretti non risultano aderenti alla superficie verticale della piscina, e non sono posizionati alla stessa quota;
i cablaggi inseriti nelle scatole risultano immersi nell'acqua, senza alcuna protezione”. I faretti, pertanto, si dovranno sostituire e si dovranno posizionare alla stessa altezza;
i cablaggi dovranno essere inseriti in pozzetti stagni, con i seguenti costi: per asporto faretti esistenti e predisposizione alla stessa altezza, a corpo, €. 250.00; per fornitura e posa in opera di n° 3 faretti, €.2.100,00; per sostituzione di pozzetti con pozzetti stagni €. 450.00.
Costo totale € 2.800.
Inoltre, “il rivestimento o telo risulta non saldato in molti punti;
sul fondo sono presenti alcuni tagli;
sui fianchi della gradinata d'accesso, risulta mancante il lineare antiscivolo”, con conseguente rischio per l'uso della piscina e di cadute. Il tecnico ha ravvisato che “lungo la parete est della piscina si nota un distacco del telo;
la parete ovest presenta analogo problema, aggravato dal rigonfiamento tra la parete strutturale e il telo, causato dall'infiltrazione dell'acqua; il fondo presenta delle irregolarità al tatto probabilmente causate da alcuni detriti posti tra il fondo strutturale e il telo di rivestimento;
le pareti poste in opera nella piscina presentano irregolarità geometriche e non perfetta ortogonalità tra loro;
lo scarico fondo piscina
è posizionato alcuni cm. più alto del fondo, per cui allo svuotamento totale rimane sempre acqua sul fondo”. Per ovviare a tali difetti il tecnico ha stimato i seguenti costi: asporto telo piscina €. 1.280,00; sistemazione irregolarità geometrica €. 640,00; sostituzione del telo €.
640,00; materiali di consumo € 150,00; telo Linear a doppia spalmatura €. 3.610,00; rivestimento scala a corpo € 1.500,00. Costo totale € 7.820.
Non viene riconosciuto l'ulteriore danno da deprezzamento dell'immobile, in quanto la corresponsione degli importi necessari ad ovviare i vizi riscontrati risulta sufficiente, in ottica compensativa, a porre l'attore nella condizione in cui egli si sarebbe trovato nel caso in cui i lavori fossero stati eseguiti ed ultimati secondo le regole dell'arte. pagina 17 di 19 In conclusione, il danno accertato dal CTU risulta pari ad € 39.320, oltre iva al 10%.
Stante l'inadempimento va rigettata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Spetta, altresì, all'attore la rifusione dei costi sostenuti per il procedimento di ATP (cfr. Cass.
Civ. n. 29850/2023 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”), pari ad € 3.048,02 per compensi di CTP ed € 2.910 per compensi di difesa, calcolati secondo i valori medi delle tabelle al tempo vigenti per procedimenti di istruzione preventiva, di valore tra € 26.001 ed € 52.000; € 286 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valore minimo per la fase decisoria, stante la pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. – in € 6.164 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- NA parte convenuta a corrispondere a parte attrice CP_2 Pt_2
la complessiva somma di € 39.320, oltre iva al 10%, per le ragioni di cui in parte
[...]
motiva
- NA parte convenuta a corrispondere a parte attrice CP_2 Pt_2
l'ulteriore somma di € 6.244,02 a rifusione delle spese di ATP, oltre 15% spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge determinati sui compensi di difesa
- PONE le spese della CTU di cui al procedimento per ATP N. 9169/2020 definitivamente a carico di parte convenuta CP_2
- NA parte convenuta alla rifusione delle spese di costituzione e CP_2
patrocinio sostenute da parte attrice , liquidate in € 6.164 per Parte_2 compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge pagina 18 di 19 Venezia, così deciso all'udienza del 25/02/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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