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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2560/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. ROVESTI ROCCO, elettivamente Pt_3 C.F._2
domiciliato in STR. REPUBBLICA 21 PARMA, presso lo studio dell'avv. ROVESTI ROCCO
- OPPONENTI -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in CANCELLERIA
- OPPOSTO-
C o n l' i n t e r v e n t o d i
( ) e per essa ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 dell'avv. GIANNELLI ANDREA, dell'avv. DI DONATO GIACINTO e dell'avv. PARLATORE
STEFANO domiciliata in CANCELLERIA
- INTERVENUTO -
E d i
VELA 2023 SPV S.R.L. ) e per essa ), con il P.IVA_5 Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO domiciliata in CANCELLERIA
-INTERVENUTO SUBENTRATO Controparte_5 Causa Civile iscritta al 2560/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di debitore principale, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 613/2022, emesso da questo Tribunale in data 11.04.2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento, immediato e in solido fra loro, in favore di dell'importo di euro 223.736,14, portato dal saldo Controparte_1
debitore del c/c n. 500034482, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del monitorio.
Gli opponenti, in particolare, hanno contestato il credito vantato dall'opposta, chiedendo: che sia dichiarata la nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente n. 661447, n. 1617656, n.
32019498, n. 500034482 e n. 000102199377, stipulati da con per violazione degli Pt_1 CP_1
artt. 1283, 1346, 1418 e 1419 c.c. nonché dell'art 117 TUB, in relazione all'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale di interessi, alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto, delle competenze, delle spese e degli oneri tutti applicati nel corso dell'intero rapporto dalla opposta, per un importo stimato di euro 125.704,18; che sia accertato, detratta la somma anzidetta, il minor credito della opposta. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, sono intervenute, in qualità di cessionarie pro soluto del credito, dapprima che ha chiesto l'estromissione di (la quale, a propria volta, l'ha domandata) e CP_2 CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo, e, successivamente, la quale ha chiesto la Controparte_6
conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, che sia dichiarato che, essendo, essa, subentrata ad nella titolarità del credito originariamente di l'intervenuta CP_2 CP_1
subentrante è creditrice della somma complessiva di euro 223.736,14 o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale saldo debitore del contratto di conto corrente ordinario n. 500034482, il tutto oltre interessi al tasso convenzionale, maturali dal 5 aprile 2022 sino al saldo effettivo e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle intervenute, contestando l'esistenza della cessione, l'inclusione del credito tra quelli ceduti nonché, infine, l'assoluta irrilevanza delle dichiarazioni di cessione rese rispettivamente da e da prodotte in giudizio. CP_1 CP_2
A parere di questo giudicante, l'opposizione deve essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che la domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente diversi da quello azionato in via monitoria è inammissibile, posto che si tratta di domanda che non dipende dal titolo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Per quanto riguarda il conto corrente ordinario n. 500034482 (già n. 16176/56), oggetto di causa, si osserva che il rapporto risulta disciplinato, nel tempo, dal contratto di conto corrente di corrispondenza del 21.11.2005 e dal successivo contratto di conto corrente di corrispondenza del
01.12.2009.
Come riportato nella Ctu contabile svolta, il primo contratto (doc. 5) contiene la pattuizione di: tasso annuo creditore e tasso annuo debitore;
commissione di massimo scoperto;
commissioni per scoperti;
frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
specifica indicazione delle spese di rapporto;
specifica indicazione delle valute di rapporto.
Il successivo contratto (doc. 6) contiene la pattuizione di: tasso annuo (nominale ed effettivo) creditore e tasso annuo debitore;
frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
spese di rapporto;
valute di rapporto, mentre non risulta alcuna pattuizione in merito alle commissioni sostitutive della CMS, in particolare della commissione disponibilità fondi.
Ai fini degli accertamenti demandati al Ctu, risultano prodotti in giudizio tutti gli estratti conti e tutte le liquidazioni trimestrali degli interessi.
Poiché entrambi i contratti in esame individuano analiticamente i giorni valute per le distinte tipologie di operazioni del rapporto, il Ctu ha provveduto al riordino delle operazioni secondo la modalità “data valuta”.
Poiché non risultano prodotti in giudizio contratti di affidamento e poiché il tasso passivo indicato nel contratto del 01.09.2009, è indicato come “Tasso debitore per utilizzi oltre il limite di fido, nominale annuo 11,64”, il Ctu ha, correttamente, ricondotto a tale misura gli eventuali tassi debitori applicati dalla nel corso del rapporto eccedenti tale misura. CP_7
Allo stesso modo, poiché il “Tasso creditore nominale annuo” è stato convenuto nella misura dello
“0,060”, il Ctu ha, correttamente, ricondotto a tale misura la liquidazione degli interessi attivi là dove la ha applicato tassi inferiori a detta misura. CP_7
Poiché, nel secondo contratto, manca la pattuizione delle commissioni sostitutive della CMS, in fase di rideterminazione del saldo il Ctu ha, correttamente, provveduto ad espungere dal conteggio dette commissioni e, in particolare, la commissione disponibilità fondi (CDF), addebitata dalla nel CP_7
corso del rapporto, per la somma complessiva di euro 13.248,93.
Sulla base di quanto accertato, si rende necessario rideterminare il saldo di conto del rapporto prendendo a riferimento l'importo, pari ad euro 223.736,14, azionato in via monitoria dalla CP_7
ex art. 50 Tub (doc. 4).
Infatti, si osserva che, nonostante il suddetto certificato ex art. 50 Tub, che fa riferimento, per il saldo finale, alla data del 05.04.2022, non indichi, come rilevato dal Ctu, la maggiorazione per gli interessi maturati nel corso dell'esercizio 2021, pari ad euro 28.928,02 (annotati nell'estratto conto finale prima del giroconto a sofferenza), ma solo l'importo di euro ad euro 223.111,10, maggiorato degli interessi per euro 625,04, maturati al 05.04.2022, è a tale importo che bisogna avere riguardo ai fini del ricalcolo, posto che gli interessi maturati nell'anno 2021 non hanno formato oggetto di domanda. Infatti, con il ricorso ingiuntivo, sono stati chiesti solamente gli interessi convenzionali, dal 05.04.2022 al saldo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la rideterminazione corretta del saldo risulta essere quella di euro 203.735,45, operata dal Ctu per effetto del riconteggio, a favore del correntista, della somma di euro 20.006,69.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato.
Gli opponenti, conseguentemente, devono essere condannati, rispettivamente, quale debitrice principale ( e fideiussori (gli altri) a pagare la somma di euro 203.735,45, sulla quale sono Pt_1
dovuti gli interessi convenzionali, dal 05.04.2022 al saldo.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di si osserva quanto segue. CP_2 CP_6
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5617/2020),
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non ha il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco. Infatti, la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto dell'art. 1264, 2° comma c.c.; vale, cioè, unicamente, a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi la propria prestazione,
,nonostante la sopravvenuta cessione, nelle mani del cedente.
Secondo la giurisprudenza citata, pertanto, “…la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa…”.
La giurisprudenza di legittimità, distinguendo tra l'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in blocco dei crediti da quella in cui sia contestata l'inclusione di uno specifico credito nella suddetta operazione di cessione, ha enunciato i seguenti principi.
Nell'ipotesi in cui non sia contestata, in sé, l'esistenza del contratto di cessione, “…colui, che «si afferma successore … della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di
«fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco»
(cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”. E, poiché “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (Cass. ord.
n.5617/2020 cit.).
Nell'ipotesi, invece, in cui sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, il medesimo deve essere oggetto di prova da parte del cessionario e, a tal fine, “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'Altra parte ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. ord. n. 5478/2024 e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Il principio ricavabile dalla citata giurisprudenza è, dunque, il seguente: poiché il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem (v. anche art. 4, comma 4 bis, L. n. 130/1999), la prova sia della stipulazione del contratto che dell'inclusione, in esso, di un credito specifico può essere fornita dalla società cessionaria anche, soltanto, attraverso presunzioni semplici, nell'ambito delle quali rientra la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, purché essa non sia avvenuta per iniziativa esclusiva della stessa cessionaria, in quanto parte in causa, oppure attraverso la dichiarazione che, per lo stesso motivo, deve essere resa dalla banca cedente.
Sulla base dei suddetti principi, si ritengono, pertanto, rilevanti ai fini probatori: la dichiarazione proveniente dalla prima cedente, che conferma l'intervenuta cessione in CP_1
blocco di crediti, conclusa in data 24 giugno 2022, a favore della (doc. E , CP_2 Controparte_8 di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni n. 78 del 7 Luglio
2022 (doc. C fascicolo Aporti), e che la stessa comprende i crediti relativi alla posizione NDG
4016414 derivanti, tra l'altro, dal rapporto di conto corrente n. 500034482 (codice Parte_1
rapporto n. 101810200); la dichiarazione resa dalla seconda cedente, che ha confermato di avere sottoscritto, in data CP_2
26.02.2024, un contratto di cessione di crediti a favore di , avente ad oggetto un CP_6
blocco di crediti, comprendente i crediti vantati nei confronti di nei confronti di ed Parte_1
identificati con NDG n. 100438888, derivanti, tra l'altro, dal rapporto di conto corrente “n.
500034482 (codice rapporto n. 101810200)” (doc. F fascicolo , di cui all'avviso pubblicato CP_6
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29.02.2024 (doc. D fascicolo;
CP_6
le condotte processuali delle cedenti, che, aderendo all'ugual domanda di cui, CP_1 CP_2
però, gli opponenti si sono opposti, ha chiesto la propria estromissione, e, che, dopo CP_2
l'intervento della subentrante ha omesso di precisare le conclusioni. CP_6
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto che prima e successivamente sono divenute CP_2 CP_6 creditrici degli odierni opponenti per l'importo di 203.735,45 ed interessi convenzionali, dal
05.04.2022 al saldo, quali cessionarie del credito di CP_1
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” (comma 1); “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso” (comma 3).
Poiché, nel caso di specie, ha chiesto di essere estromessa, con il consenso CP_1
dell'intervenuta Aporti, ma non degli opponenti, si ritiene che, ai sensi del citato art. 111, comma 3,
c.p.c., la causa debba proseguire tra le parti originarie, salva l'efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, ex art. 111, ultimo comma, c.p.c.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico della parte opposta e dell' opponente, nella misura della metà ciascuna.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali, tra opponente ed opposta, nella misura di un quarto.
Sussistono ragioni di equità per dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti delle intervenute.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, revoca il decreto ingiuntivo n.613/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di
[...] CP_1
in data 11.04.2022;
[...] dichiara tenuti e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, a pagare a per i titoli di cui alla parte Parte_2 Parte_3 Controparte_1
motiva, la somma di euro 203.735,45 oltre agli interessi convenzionali, dal 05.04.2022 al saldo.
Dichiara che è attuale creditrice degli opponenti per gli importi di cui al capo Controparte_6
che precede, per il titolo di cui alla parte motiva.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte opponente e della opposta, nella misura della metà ciascuna.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida in complessivi euro 10.577,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate per il resto.
Parma, 20/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. ROVESTI ROCCO, elettivamente Pt_3 C.F._2
domiciliato in STR. REPUBBLICA 21 PARMA, presso lo studio dell'avv. ROVESTI ROCCO
- OPPONENTI -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in CANCELLERIA
- OPPOSTO-
C o n l' i n t e r v e n t o d i
( ) e per essa ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 dell'avv. GIANNELLI ANDREA, dell'avv. DI DONATO GIACINTO e dell'avv. PARLATORE
STEFANO domiciliata in CANCELLERIA
- INTERVENUTO -
E d i
VELA 2023 SPV S.R.L. ) e per essa ), con il P.IVA_5 Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO domiciliata in CANCELLERIA
-INTERVENUTO SUBENTRATO Controparte_5 Causa Civile iscritta al 2560/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di debitore principale, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 613/2022, emesso da questo Tribunale in data 11.04.2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento, immediato e in solido fra loro, in favore di dell'importo di euro 223.736,14, portato dal saldo Controparte_1
debitore del c/c n. 500034482, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del monitorio.
Gli opponenti, in particolare, hanno contestato il credito vantato dall'opposta, chiedendo: che sia dichiarata la nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente n. 661447, n. 1617656, n.
32019498, n. 500034482 e n. 000102199377, stipulati da con per violazione degli Pt_1 CP_1
artt. 1283, 1346, 1418 e 1419 c.c. nonché dell'art 117 TUB, in relazione all'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale di interessi, alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto, delle competenze, delle spese e degli oneri tutti applicati nel corso dell'intero rapporto dalla opposta, per un importo stimato di euro 125.704,18; che sia accertato, detratta la somma anzidetta, il minor credito della opposta. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, sono intervenute, in qualità di cessionarie pro soluto del credito, dapprima che ha chiesto l'estromissione di (la quale, a propria volta, l'ha domandata) e CP_2 CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo, e, successivamente, la quale ha chiesto la Controparte_6
conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, che sia dichiarato che, essendo, essa, subentrata ad nella titolarità del credito originariamente di l'intervenuta CP_2 CP_1
subentrante è creditrice della somma complessiva di euro 223.736,14 o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale saldo debitore del contratto di conto corrente ordinario n. 500034482, il tutto oltre interessi al tasso convenzionale, maturali dal 5 aprile 2022 sino al saldo effettivo e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle intervenute, contestando l'esistenza della cessione, l'inclusione del credito tra quelli ceduti nonché, infine, l'assoluta irrilevanza delle dichiarazioni di cessione rese rispettivamente da e da prodotte in giudizio. CP_1 CP_2
A parere di questo giudicante, l'opposizione deve essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che la domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente diversi da quello azionato in via monitoria è inammissibile, posto che si tratta di domanda che non dipende dal titolo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Per quanto riguarda il conto corrente ordinario n. 500034482 (già n. 16176/56), oggetto di causa, si osserva che il rapporto risulta disciplinato, nel tempo, dal contratto di conto corrente di corrispondenza del 21.11.2005 e dal successivo contratto di conto corrente di corrispondenza del
01.12.2009.
Come riportato nella Ctu contabile svolta, il primo contratto (doc. 5) contiene la pattuizione di: tasso annuo creditore e tasso annuo debitore;
commissione di massimo scoperto;
commissioni per scoperti;
frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
specifica indicazione delle spese di rapporto;
specifica indicazione delle valute di rapporto.
Il successivo contratto (doc. 6) contiene la pattuizione di: tasso annuo (nominale ed effettivo) creditore e tasso annuo debitore;
frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
spese di rapporto;
valute di rapporto, mentre non risulta alcuna pattuizione in merito alle commissioni sostitutive della CMS, in particolare della commissione disponibilità fondi.
Ai fini degli accertamenti demandati al Ctu, risultano prodotti in giudizio tutti gli estratti conti e tutte le liquidazioni trimestrali degli interessi.
Poiché entrambi i contratti in esame individuano analiticamente i giorni valute per le distinte tipologie di operazioni del rapporto, il Ctu ha provveduto al riordino delle operazioni secondo la modalità “data valuta”.
Poiché non risultano prodotti in giudizio contratti di affidamento e poiché il tasso passivo indicato nel contratto del 01.09.2009, è indicato come “Tasso debitore per utilizzi oltre il limite di fido, nominale annuo 11,64”, il Ctu ha, correttamente, ricondotto a tale misura gli eventuali tassi debitori applicati dalla nel corso del rapporto eccedenti tale misura. CP_7
Allo stesso modo, poiché il “Tasso creditore nominale annuo” è stato convenuto nella misura dello
“0,060”, il Ctu ha, correttamente, ricondotto a tale misura la liquidazione degli interessi attivi là dove la ha applicato tassi inferiori a detta misura. CP_7
Poiché, nel secondo contratto, manca la pattuizione delle commissioni sostitutive della CMS, in fase di rideterminazione del saldo il Ctu ha, correttamente, provveduto ad espungere dal conteggio dette commissioni e, in particolare, la commissione disponibilità fondi (CDF), addebitata dalla nel CP_7
corso del rapporto, per la somma complessiva di euro 13.248,93.
Sulla base di quanto accertato, si rende necessario rideterminare il saldo di conto del rapporto prendendo a riferimento l'importo, pari ad euro 223.736,14, azionato in via monitoria dalla CP_7
ex art. 50 Tub (doc. 4).
Infatti, si osserva che, nonostante il suddetto certificato ex art. 50 Tub, che fa riferimento, per il saldo finale, alla data del 05.04.2022, non indichi, come rilevato dal Ctu, la maggiorazione per gli interessi maturati nel corso dell'esercizio 2021, pari ad euro 28.928,02 (annotati nell'estratto conto finale prima del giroconto a sofferenza), ma solo l'importo di euro ad euro 223.111,10, maggiorato degli interessi per euro 625,04, maturati al 05.04.2022, è a tale importo che bisogna avere riguardo ai fini del ricalcolo, posto che gli interessi maturati nell'anno 2021 non hanno formato oggetto di domanda. Infatti, con il ricorso ingiuntivo, sono stati chiesti solamente gli interessi convenzionali, dal 05.04.2022 al saldo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la rideterminazione corretta del saldo risulta essere quella di euro 203.735,45, operata dal Ctu per effetto del riconteggio, a favore del correntista, della somma di euro 20.006,69.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato.
Gli opponenti, conseguentemente, devono essere condannati, rispettivamente, quale debitrice principale ( e fideiussori (gli altri) a pagare la somma di euro 203.735,45, sulla quale sono Pt_1
dovuti gli interessi convenzionali, dal 05.04.2022 al saldo.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di si osserva quanto segue. CP_2 CP_6
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5617/2020),
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non ha il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco. Infatti, la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto dell'art. 1264, 2° comma c.c.; vale, cioè, unicamente, a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi la propria prestazione,
,nonostante la sopravvenuta cessione, nelle mani del cedente.
Secondo la giurisprudenza citata, pertanto, “…la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa…”.
La giurisprudenza di legittimità, distinguendo tra l'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in blocco dei crediti da quella in cui sia contestata l'inclusione di uno specifico credito nella suddetta operazione di cessione, ha enunciato i seguenti principi.
Nell'ipotesi in cui non sia contestata, in sé, l'esistenza del contratto di cessione, “…colui, che «si afferma successore … della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di
«fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco»
(cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”. E, poiché “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (Cass. ord.
n.5617/2020 cit.).
Nell'ipotesi, invece, in cui sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, il medesimo deve essere oggetto di prova da parte del cessionario e, a tal fine, “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'Altra parte ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. ord. n. 5478/2024 e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Il principio ricavabile dalla citata giurisprudenza è, dunque, il seguente: poiché il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem (v. anche art. 4, comma 4 bis, L. n. 130/1999), la prova sia della stipulazione del contratto che dell'inclusione, in esso, di un credito specifico può essere fornita dalla società cessionaria anche, soltanto, attraverso presunzioni semplici, nell'ambito delle quali rientra la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, purché essa non sia avvenuta per iniziativa esclusiva della stessa cessionaria, in quanto parte in causa, oppure attraverso la dichiarazione che, per lo stesso motivo, deve essere resa dalla banca cedente.
Sulla base dei suddetti principi, si ritengono, pertanto, rilevanti ai fini probatori: la dichiarazione proveniente dalla prima cedente, che conferma l'intervenuta cessione in CP_1
blocco di crediti, conclusa in data 24 giugno 2022, a favore della (doc. E , CP_2 Controparte_8 di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni n. 78 del 7 Luglio
2022 (doc. C fascicolo Aporti), e che la stessa comprende i crediti relativi alla posizione NDG
4016414 derivanti, tra l'altro, dal rapporto di conto corrente n. 500034482 (codice Parte_1
rapporto n. 101810200); la dichiarazione resa dalla seconda cedente, che ha confermato di avere sottoscritto, in data CP_2
26.02.2024, un contratto di cessione di crediti a favore di , avente ad oggetto un CP_6
blocco di crediti, comprendente i crediti vantati nei confronti di nei confronti di ed Parte_1
identificati con NDG n. 100438888, derivanti, tra l'altro, dal rapporto di conto corrente “n.
500034482 (codice rapporto n. 101810200)” (doc. F fascicolo , di cui all'avviso pubblicato CP_6
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29.02.2024 (doc. D fascicolo;
CP_6
le condotte processuali delle cedenti, che, aderendo all'ugual domanda di cui, CP_1 CP_2
però, gli opponenti si sono opposti, ha chiesto la propria estromissione, e, che, dopo CP_2
l'intervento della subentrante ha omesso di precisare le conclusioni. CP_6
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto che prima e successivamente sono divenute CP_2 CP_6 creditrici degli odierni opponenti per l'importo di 203.735,45 ed interessi convenzionali, dal
05.04.2022 al saldo, quali cessionarie del credito di CP_1
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” (comma 1); “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso” (comma 3).
Poiché, nel caso di specie, ha chiesto di essere estromessa, con il consenso CP_1
dell'intervenuta Aporti, ma non degli opponenti, si ritiene che, ai sensi del citato art. 111, comma 3,
c.p.c., la causa debba proseguire tra le parti originarie, salva l'efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, ex art. 111, ultimo comma, c.p.c.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico della parte opposta e dell' opponente, nella misura della metà ciascuna.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali, tra opponente ed opposta, nella misura di un quarto.
Sussistono ragioni di equità per dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti delle intervenute.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, revoca il decreto ingiuntivo n.613/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di
[...] CP_1
in data 11.04.2022;
[...] dichiara tenuti e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, a pagare a per i titoli di cui alla parte Parte_2 Parte_3 Controparte_1
motiva, la somma di euro 203.735,45 oltre agli interessi convenzionali, dal 05.04.2022 al saldo.
Dichiara che è attuale creditrice degli opponenti per gli importi di cui al capo Controparte_6
che precede, per il titolo di cui alla parte motiva.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte opponente e della opposta, nella misura della metà ciascuna.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida in complessivi euro 10.577,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate per il resto.
Parma, 20/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi