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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. CA Maresca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 948/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Squinzano (LE) alla via Lecce n. 20 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Gianluca Renna (C.F.: p.e.c.: C.F._3
), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti allegata Email_1
all'atto di citazione e da intendersi in calce allo stesso;
OPPONENTI
E
(Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano Monza Brianza Lodi n. REA MI – 2658827) per il tramite della P.IVA_1
propria mandataria e procuratrice speciale, iscritta al Controparte_2
Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale iscritta al R.E.A. P.IVA_2
di Milano al numero 1217580, in qualità di mandataria di come da procura Controparte_1
speciale del 21.06.2022 ai rogiti del Notaio di Milano, rep. 147597, racc. Persona_1
38671, Registrata a Milano DP II il 23.06.2022, al n. 66631, Serie 1T (doc. 1), in questa sede rappresentata da numero di iscrizione presso il Registro Controparte_3
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in forza di P.IVA_3
procura speciale del 24.01.2023, in autentica dal Notaio Dott. rep. Persona_1
149421 racc. 39485, registrata a Milano DP II, in data 30.01.2023, al n. 6787, serie 1T, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fedele (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola C.F._4
(CS), in Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di precetto notificato in data 16.01.2024;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2
notificato dalla convenuta il 16.01.2024 per somma di €. 90.475,18, oltre interessi convenzionali, fondato su contratto di mutuo fondiario del 31.07.2014, rep. 10395 racc.
8692, contestando il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata, stante:
. violazione art. 474 c.p.c.. Violazione art. 50 T.U.B.. Nullità dell'atto opposto per inesistenza di idoneo titolo esecutivo. Omessa comunicazione operazione di cessione.
Inesistenza del rapporto dedotto in giudizio. Violazione art. 58 D. lgs nr 385/1993.
Violazione art.
4. L. nr. 130/1999. Violazione art. 2697 c.c.;
-nullità dell'atto di precetto per carenza/assenza di legittimazione attiva della convenuta.
Inesistenza delle condizioni per la concessione del provvedimento richiesto (???, n.d.r.).
Inesistenza del rapporto dedotto in giudizio. Violazione art. 58 D. lgs nr 385/1993.
Violazione art.
4. L. nr. 130/1999. Violazione art. 2697 c.c.; -inesistenza di morosità colpevole sotto altro profilo. Illegittimità dell'atto opposto per sopravvenuta impossibilità di adempiere per causa non imputabile agli attori. Violazione
degli artt. 1218, 1223 e 1256 c.c..
Ha resistito l'intimante-opposta assumendo l'inammissibilità e infondatezza nel merito della spiegata opposizione.
Il giudice, alla prima udienza, senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni , con ulteriore rinvio per la decisione stante il numero eccessivo di cause sul ruolo e con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.,,
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
3 Le doglianza sollevate nel libello introduttivo configurano motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., venendo in contestazione il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
4. In ordine alla prima censura sollevata dagli opponenti, occorre rilevare che gli stessi si dolgono della mancata prova da parte della convenuta degli importi effettivamente ancora dovuti dai debitori, considerato che gli stessi hanno provveduto al pagamento delle rate di mutuo fino al 31.01.2029. Ebbene sul punto si rammenta che la creditrice ha allegato l'analitico piano di ammortamento ed i tassi di interessi contrattualmente pattuiti ed allegati B, C, e D con riferimento anche a quelli in caso di inadempimento e/o ritardo 2
punti percentuali in più in caso di mora) sono ben determinati così che alcuna incertezza sussiste sulla esatta quantificazione delle somme dovute e precettate, ovvero del credito residuo a seguito di riferiti pagamenti effettuati.
Inoltre, quanto alla dedotta mancata notifica ai debitori ceduti da parte della cessionaria della comunicazione dell'avvenuta cessione, nonché alla eccepita mancata annotazione nel
Registro delle Imprese dell'operazione di cartolarizzazione, deve obiettarsi che questa,
unitamente all'avvenuta pubblicazione sulla G.U., è regolarmente e tempestivamente effettuata.
Dunque, il motivo di opposizione suddetto è infondato.
5. Sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva occorre rilevare che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si evince che : in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco stipulato in data 1
giugno 2022 ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'art. 58 del
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito “ ), , società per la cartolarizzazione dei crediti ha acquistato CP_4 CP_1
pro soluto da nell'ambito di una più ampia operazione di natura Controparte_5
strategica per la banca, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (la
“Cartolarizzazione”), unitamente ai relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali, tutti i diritti d'azione, le azioni e le pretese a tutela dei crediti e/o relativi alle garanzie, inclusi qualsiasi diritto contrattuale, azione e facoltà sostanziale e procedurale spettanti a in relazione ai crediti ceduti, per contratto o per legge (i “Crediti CP_5
Ceduti”);
ha conferito a (“ ) l'incarico di svolgere, CP_1 Controparte_2 CP_6
anche attraverso propri mandatari, in nome e per conto di medesima, l'attività di CP_1
gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti Ceduti;
Nell'ambito della Cartolarizzazione, dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei
Crediti Ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 giugno 2022 – Parte II e iscritto al Registro delle Imprese di
Milano (competente per ). per effetto della Cartolarizzazione, e con riferimento al CP_1
contenuto ed oggetto contrattuale delle cessioni, è succeduta, a titolo particolare, in CP_1
tali diritti di credito già di titolarità di subentrando in ogni sua posizione Controparte_5
e/o attività sostanziale e processuale;
-il titolo esecutivo è stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione (dunque risulta nella disponibilità del procedente);
-è stata prodotta la dichiarazione del cedente relativa alla ricomprensione della posizione dei debitori (derivanti dai seguenti Parte_3 Parte_1
rapporti: 1) 4511482 – 101828404 2) 103313407 – 101830310) tra i crediti compresi nella cessione a favore di , ovvero tra quelle oggetto della cessione “in blocco”. CP_1 Pertanto, tutti gli elementi sopra menzionati costituiscono indici sintomatici dell'avvenuta cessione che appare allo stato provata.
Pertanto, il predetto motivo è infondato e va rigettato.
6. Infine, sulla dedotta non imputabilità dell'inadempimento dovuto al licenziamento del debitore che ha quindi perso la sua fonte di reddito, occorre rilevare che la censura non ha alcun pregio giuridico in quanto costituisce una causa estranea al contratto e comunque non imputabile al creditore.
Pertanto, anche la predetta censura è infondata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della causa come da importo precettato (fase studio, introduttiva e decisionale), ai minimi tariffari considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in persona del dr. CA Maresca,
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 948/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna le parti opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi oltre spese generali, C.P,A. ed
I.V.A..
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, il 18/11/2025.
Il GIUDICE
dr. CA Maresca