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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1405/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229002385330000 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 313/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento con sentenza n. 1248/2023 accoglieva il ricorso di Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229002385330000 notificata il 14 giugno 2022.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale, premettendo di non essersi costituita nel primo grado di giudizio e che i giudici di prime cure avevano valorizzato la mancata prova della notifica dell'atto presupposto ed il conseguente vizio procedurale, ha dedotto l'erroneità della decisione producendo in giudizio documentazione relativa al procedimento notificatorio della cartella di pagamento n.
29120100024567672000 e negando il decorso del termine prescrizionale del tributo richiesto.
Si è costituito in giudizio il contribuente ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione specificamente prodotta in questa sede dall'Agente della Riscossione risulta che la cartella n. 29120100024567672000 è stata notificata in data 07 maggio 2011 all'indirizzo del destinatario (Indirizzo_1- Agrigento), mediante consegna a familiare e successivo invio in data 12 maggio 2011 della raccomandata informativa n. R 11132000053-7, curato dal Consorzio_1.
E' necessario evidenziare che sul tema della notifica tramite Poste private, negli ultimi anni, si è assistito ad un deciso cambio di orientamento giurisprudenziale e con la sentenza della SS.UU n. 299/2020 i Giudici della Suprema Corte hanno voluto affermare esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'appellante e cioè che la notifica tramite Poste Italiane è necessaria ai fini della sua validità solamente con riferimento agli atti giudiziari e alle multe per violazione al c.d.s., mentre fin dal 2011 non è necessaria per gli atti amministrativi e tributari.
Invero nella richiamata pronuncia si afferma la nullità della notifica di atti giudiziari effettuata da operatore postale privato fino al nuovo regime di liberalizzazione introdotto dalla L. 124/2017. Ma la cartella di pagamento non è certamente un atto giudiziario. Tal problema era stato già affrontato e chiarito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 8416/2019 la quale ha riconosciuto che, nel periodo in cui la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa. Una recente pronuncia della Suprema Corte ha affermato tale principio statuendo che “Non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal Dlgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno, e quella compiutamente attuata con la legge n. 124/2017” (Cass. Ord. n.
1357/2022). Ed ancora “A decorrere dal 30 aprile 2011, è valida la notificazione dell'atto tributario eseguita da un agente notificatore (articolo 140 cpc), quando la raccomandata che informa il destinatario del deposito dell'atto presso la casa comunale sia stata inviata avvalendosi dei servizi offerti da un licenziatario di posta privata anziché di quelli del fornitore del servizio universale”. (Cass. Sent. n. 15361/2020).
Gli atti dell'accertamento tributario prodotti dalle Agenzie Fiscali e da altri soggetti impositori possono ben essere notificati anche attraverso un servizio di posta privato. Una possibilità - quella del ricorso al corriere privato- che è stata più volte riaffermata sia dal legislatore (si pensi alla nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018) che dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza a SS.UU. n. 299/2020 ha chiarito in maniera inequivoca che le eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”.
La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Va poi rilevato che i crediti riportati nella cartella di pagamento n.29120100024567672000 si riferiscono a
Irpef e addizionali per l'anno 2002.
Ebbene, con riferimento ai crediti erariali, il Collegio condivide e intende dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. Sez.
6 – 5, n. 32308/2019, Rv. 656475 -01, Sez. 6 – 5, n. 12740/2020, Rv. 658066 -01; Sez. 5, n. 33213/2023,
Rv. 669585 – 01). Da quanto esposto deriva che, mancando una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.), quale unico termine rilevante in fase di recupero (Cass. n. 11555/2018, cit.).
Nel caso di specie, scaduto il termine per presentare opposizione alla cartella di pagamento notificata il
07.05.2011, il credito ivi riportato, riguardante tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, sulla base di quanto esposto si prescriveva nel termine di 10 anni.
Al decorso del termine di prescrizione è poi applicabile il periodo di sospensione previsto dal comma 4/bis dell'articolo 68 (per effetto dell'articolo 1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020 sostituito per ultimo dal comma
1, art. 1 D.L. 41 22 marzo 2021) che prevede, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (08/03/2020-31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nessuna prescrizione si è, dunque, maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (14 giugno
2022).
In definitiva, l'appello di ADER è fondato e va accolto.
Tenuto conto della produzione documentale effettuata soltanto nell'odierno grado del giudizio, si compensano interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, in accoglimento l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'avviso di intimazione impugnato e compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 10 marzo 2025
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229002385330000 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 313/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento con sentenza n. 1248/2023 accoglieva il ricorso di Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229002385330000 notificata il 14 giugno 2022.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale, premettendo di non essersi costituita nel primo grado di giudizio e che i giudici di prime cure avevano valorizzato la mancata prova della notifica dell'atto presupposto ed il conseguente vizio procedurale, ha dedotto l'erroneità della decisione producendo in giudizio documentazione relativa al procedimento notificatorio della cartella di pagamento n.
29120100024567672000 e negando il decorso del termine prescrizionale del tributo richiesto.
Si è costituito in giudizio il contribuente ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione specificamente prodotta in questa sede dall'Agente della Riscossione risulta che la cartella n. 29120100024567672000 è stata notificata in data 07 maggio 2011 all'indirizzo del destinatario (Indirizzo_1- Agrigento), mediante consegna a familiare e successivo invio in data 12 maggio 2011 della raccomandata informativa n. R 11132000053-7, curato dal Consorzio_1.
E' necessario evidenziare che sul tema della notifica tramite Poste private, negli ultimi anni, si è assistito ad un deciso cambio di orientamento giurisprudenziale e con la sentenza della SS.UU n. 299/2020 i Giudici della Suprema Corte hanno voluto affermare esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'appellante e cioè che la notifica tramite Poste Italiane è necessaria ai fini della sua validità solamente con riferimento agli atti giudiziari e alle multe per violazione al c.d.s., mentre fin dal 2011 non è necessaria per gli atti amministrativi e tributari.
Invero nella richiamata pronuncia si afferma la nullità della notifica di atti giudiziari effettuata da operatore postale privato fino al nuovo regime di liberalizzazione introdotto dalla L. 124/2017. Ma la cartella di pagamento non è certamente un atto giudiziario. Tal problema era stato già affrontato e chiarito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 8416/2019 la quale ha riconosciuto che, nel periodo in cui la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa. Una recente pronuncia della Suprema Corte ha affermato tale principio statuendo che “Non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal Dlgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno, e quella compiutamente attuata con la legge n. 124/2017” (Cass. Ord. n.
1357/2022). Ed ancora “A decorrere dal 30 aprile 2011, è valida la notificazione dell'atto tributario eseguita da un agente notificatore (articolo 140 cpc), quando la raccomandata che informa il destinatario del deposito dell'atto presso la casa comunale sia stata inviata avvalendosi dei servizi offerti da un licenziatario di posta privata anziché di quelli del fornitore del servizio universale”. (Cass. Sent. n. 15361/2020).
Gli atti dell'accertamento tributario prodotti dalle Agenzie Fiscali e da altri soggetti impositori possono ben essere notificati anche attraverso un servizio di posta privato. Una possibilità - quella del ricorso al corriere privato- che è stata più volte riaffermata sia dal legislatore (si pensi alla nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018) che dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza a SS.UU. n. 299/2020 ha chiarito in maniera inequivoca che le eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”.
La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Va poi rilevato che i crediti riportati nella cartella di pagamento n.29120100024567672000 si riferiscono a
Irpef e addizionali per l'anno 2002.
Ebbene, con riferimento ai crediti erariali, il Collegio condivide e intende dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. Sez.
6 – 5, n. 32308/2019, Rv. 656475 -01, Sez. 6 – 5, n. 12740/2020, Rv. 658066 -01; Sez. 5, n. 33213/2023,
Rv. 669585 – 01). Da quanto esposto deriva che, mancando una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.), quale unico termine rilevante in fase di recupero (Cass. n. 11555/2018, cit.).
Nel caso di specie, scaduto il termine per presentare opposizione alla cartella di pagamento notificata il
07.05.2011, il credito ivi riportato, riguardante tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, sulla base di quanto esposto si prescriveva nel termine di 10 anni.
Al decorso del termine di prescrizione è poi applicabile il periodo di sospensione previsto dal comma 4/bis dell'articolo 68 (per effetto dell'articolo 1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020 sostituito per ultimo dal comma
1, art. 1 D.L. 41 22 marzo 2021) che prevede, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (08/03/2020-31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nessuna prescrizione si è, dunque, maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (14 giugno
2022).
In definitiva, l'appello di ADER è fondato e va accolto.
Tenuto conto della produzione documentale effettuata soltanto nell'odierno grado del giudizio, si compensano interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, in accoglimento l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'avviso di intimazione impugnato e compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 10 marzo 2025